Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 novembre 2017, n. 26419

Tributi - Accise - Furto del prodotto ad opera di terzi - Pagamento dell’imposta - Sussiste

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Sicilia, con sentenza n. 4600/35/2015, depositata il 4 novembre 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto nei confronti della S. V. M. S.r.l. dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la decisione della CTP di Agrigento, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di pagamento con il quale l’Ufficio aveva richiesto l’importo di € 903.806,85, di cui € 830.930,36 a titolo di accisa, facendo seguito al rigetto di domanda di sgravio che la società, svolgente attività di depositaria autorizzata di alcole, aveva proposto adducendo il furto ad opera d’ignoti della quantità di prodotto su cui era stato richiesto il pagamento della relativa accisa.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

La società intimata non ha svolto difese.

Con l’unico motivo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d. lgs. n. 504/1995, nonché dell’art. 59 della L. 21 novembre 2000, n. 342 in relazione all’art. 2697 c.c. ed all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che erroneamente la pronuncia impugnata avrebbe ritenuto estinta l’obbligazione tributaria, equiparando in toto al caso fortuito il furto ad opera di terzi della merce custodita dal depositario.

Il motivo è manifestamente fondato.

La decisione impugnata si pone, infatti, in contrasto con l’interpretazione dell’art. 4 del d. lgs. n. 504/1995, nel testo, applicabile, ratione temporis, al presente giudizio (l’accertamento al quale ha fatto seguito l’avviso di pagamento impugnato fu richiesto dalla stessa società che aveva denunciato il furto ad opera di ignoti nella notte tra il 31 luglio ed il 1° agosto 2008) da parte della giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato il principio secondo il quale «in materia di accise, il furto del prodotto ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo di per sé non esime, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’art. 59 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dal pagamento dell’imposta, che resta abbuonata solo nell’ipotesi - la cui prova deve essere fornita dall’obbligato - di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l’immissione nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l’ingresso nel circuito commerciale» (cfr. Cass. sez. 5, 11 agosto 2016, n. 16966; Cass. sez. 5, 20 novembre 2013, n. 25990; Cass. sez. 5, 12 dicembre 2013, n. 27825; Cass. sez. 5, 28 maggio 2007, n. 12428).

In particolare la citata Cass. n. 16966/16 ha chiarito come, anche alla luce del diritto comunitario (combinato disposto degli artt. 6 e 14 della Direttiva 92/12/CEE), nell’interpretazione resane dalla Corte di Giustizia UE), l’abbuono dell’accisa non è previsto in caso di "svincolo irregolare della merce dal regime di sospensione" ma solo in caso di "ammanchi", ricorrente cioè solo quando gli ammanchi siano riconducibili alle perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore o alle perdite inerenti alla natura del prodotto.

Nel caso di specie, che trae origine dal diniego alla richiesta di sgravio, seguito dall’invito al pagamento dell’accisa da parte dell’Amministrazione doganale, essi erano fondati appunto sull’immissione nel mercato della merce oggetto del furto da parte di terzi rimasti ignoti, donde l’erroneità in diritto, alla stregua della giurisprudenza largamente prevalente in materia di questa Corte sopra richiamata, della decisione impugnata, che ha recepito invece pronuncia (Cass. sez. 5, 6 novembre 2013, n. 24912), rimasta isolata.

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione di detta pronuncia.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può dunque essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c., con pronuncia di rigetto dell’originario ricorso della società.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, ponendosi quelle del giudizio di legittimità secondo soccombenza a carico della società intimata nella misura liquidata come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della società.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna l’intimata al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.