Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 ottobre 2016, n. 19891

IRAP - Revisore contabile - Dichiarazioni dei redditi e studi di settore - Ingenti spese sostenute e rilevanti beni strumentali utilizzati - Presenza dell’autonoma organizzazione - Valutazione

 

Svolgimento del processo

 

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino che aveva rigettato l'appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, la quale, in accoglimento del ricorso di G.P.G., revisore contabile, aveva disposto il rimborso dell'IRAP, da costui versato per gli anni 2003-2004, per un totale di € 45.948,31.

Nella decisione impugnata, la Commissione di secondo grado ha osservato che non vi sarebbe stato assoggettamento all'IRAP, stante la carenza di autonoma organizzazione, così come poteva evincersi dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, che non si era avvalso di dipendenti o di collaboratori propri, con un impiego minimo di capitali.

Nel motivo di ricorso per cassazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'Amministrazione fa rilevare che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di menzionare i documenti contabili prodotti in giudizio e dai quali la CTR avrebbe tratto il proprio convincimento. Osserva, in contrario, la ricorrente che, sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi e degli studi di settore, si trarrebbero elementi opposti (ingenti spese sostenute e rilevanti beni strumentali utilizzati, fra cui la dotazione di due unità immobiliari destinate all'attività svolta).

Ha proposto tempestivo controricorso G.P.G., deducendo l'inammissibilità del ricorso, che non renderebbe comprensibile le basi per l'affermazione dell'insufficiente motivazione predicata ex adverso. Sotto diverso profilo, atteso che la sentenza impugnata avrebbe deciso in conformità all'orientamento costante della Suprema Corte, il ricorso non avrebbe portato elementi in grado di mutare il predetto orientamento e l'Ufficio si sarebbe limitato a riproporre gli stessi elementi di fatto e la medesima interpretazione invocati avanti le Commissioni tributarie. In subordine, il G. sostiene l'infondatezza del ricorso avversario, a fronte degli elementi fattuali già considerati in sede di merito (mancato pagamento di stipendi ai dipendenti o compensi a collaboratori continuativi, assenza di prestazioni di terzi, tipologia ed ammontare dei beni strumentali, struttura dei costi).

 

Motivi della decisione

 

In tema di IRAP, presupposto per l'applicazione dell'imposta, secondo la previsione dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, [Sez. 5, Ordinanza n. 26161 del 06/12/2011 (Rv. 620782)].

L'affermazione della Commissione Regionale circa l'assenza di un'autonoma organizzazione in capo al G. è molto generica. E' dunque evidente la mancanza di motivazione circa un fatto controverso (l'assenza dell'organizzazione autonoma) eppure decisivo per il giudizio, tanto più a fronte dei parametri che l'Ufficio appellante aveva menzionato nel gravame come sintomatici della presenza dell'autonoma organizzazione (dichiarazioni dei redditi e studi di settore, da cui si evidenziavano spese per l'anno 2003 pari a lire 33.592.000, con l'utilizzo di beni strumentali pari ad € 41.207,00 e la disponibilità di due unità immobiliari e, per l'anno 2004, spese per € 53.702,00 e l'utilizzo di beni strumentali pari ad € 91.625,00), e che non sono stati minimamente presi in considerazione dalla sentenza impugnata.

All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio, anche per le spese, alla CTR del Piemonte, in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte, anche per la regolamentazione delle spese.