Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 maggio 2018, n. 11621

Tributi - IVA - Credito annuale maturato - Dichiarazione considerata omessa per presentazione oltre il termine - Detrazione del credito nell’anno successivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 DPR n. 322 del 1998 e 19 DPR n. 633 del 1972 - Legittimità

 

Rilevato

 

- che, in controversia relativa ad impugnazione di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa ad IVA per l’anno d’imposta 2009 e in conseguenza del disconoscimento della detraibilità del credito IVA maturato nell’anno di imposta precedente, per la quale risultava omessa la dichiarazione (perché presentata oltre il termine massimo consentito), con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello del contribuente e, riformando la sentenza di primo grado, annullava la predetta cartella sostenendo che, non essendo in contestazione la spettanza del credito maturato nell’anno di imposta 2008, il diritto alla detrazione era stato correttamente esercitato nel termine di cui al combinato disposto dagli artt. 8 d.P.R. n. 322 del 1998 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero «al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto»;

- che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

- che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;

 

Considerato

 

- che con il motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 7, 8 e 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, sostenendo che «essendo stata "omessa" la presentazione della dichiarazione dei redditi "principale", il contribuente è decaduto dalla facoltà di presentare qualsiasi dichiarazione integrativa, sia favorevole che sfavorevole allo stesso»,

- che il mezzo è palesemente inammissibile e, comunque, anche infondato e va, pertanto, rigettato;

- che il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidenti, niente affatto ravvisabile nella circostanza che la CTR avrebbe ritenuto tempestiva una dichiarazione integrativa nonostante la presentazione oltre novanta giorni dalla scadenza dei termini ordinari di presentazione, ex art. 2, comma 7, prima parte, d.P.R. n. 322 del 1998, atteso che, invece, la statuizione impugnata fonda le ragioni di accoglimento dell’appello del contribuente sulla rilevata applicabilità, al caso di specie, del combinato disposto dagli artt. 8 d.P.R. n. 322 del 1998 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972, che, come precisato in premessa, consente al contribuente di utilizzare il credito IVA maturato in un anno di imposta in relazione al quale ha omesso la presentazione della relativa dichiarazione, «al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto»;

- che il motivo, come sopra anticipato, è anche palesemente infondato in quanto la statuizione impugnata è conforme ai principi recentemente enucleati dalle Sezioni unite di questa Corte che nella sentenza n. 17757 del 2016 hanno affermato il principio secondo cui «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili» e, nella coeva sentenza n. 17758 del 2016, (par. 6.7), hanno affermato che «il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto»;

- che nel caso in esame la sussistenza dei presupposti legittimanti l’utilizzo del credito IVA, indicati nelle citate pronunce, non è messa in discussione e, comunque, è stata positivamente accertata dalla CTR, senza che al riguardo la difesa erariale abbia sollevato contestazioni di sorta;

- che, pertanto, alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

- che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.