Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 aprile 2018, n. 8822

Tributi - TIA-1 - Mera variante della TARSU - Natura di tributo fino all’adozione del regolamento comunale - Giurisdizione del giudice tributario

 

Rilevato che

 

1. Con sentenza del 23 giugno 2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario, essendo devoluta al giudice civile ordinario la vertenza promossa da A.T. contro la soc. V..

2. Dopo la regolare traslatio judici, alla prima udienza di trattazione, il secondo giudice denunciava questione di giurisdizione, che definiva con ordinanza del 20 giugno 2017, in forza della quale, da un lato, separava e fissava per prosieguo il resto del contenzioso fiscale inter partes, e, dall'altro, sollevava regolamento d'ufficio limitatamente alla pretesa per cd. TIA-1 (anni 2009-2010), che riteneva devoluta alla giurisdizione tributaria.

3. A tale richiesta si è associato il Procuratore Generale; invece, le parti del giudizio di merito, alle quali l'ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite.

 

Considerato che

 

1. Il giudizio di merito, nella parte in esame, riguarda la tariffa di igiene ambientale, ovverosia la cd. TIA-1, regolata dall'art. 49 d.lgs. 05/02/1997, n. 22. Essa, pur soppressa dal d.lgs. 03/04/2006, n.152 (art. 238, comma 1), è rimasta vigente (comma 11), fino all'emanazione di apposito regolamento (comma 6), destinato a disciplinare i criteri generali sulla base dei quali sono stabilite le componenti dei costi ed è definita la tariffa, nonché fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa stessa.

2. Secondo la Corte costituzionale, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R., 15/11/1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (Corte cost., sent. n. 238/2009; ord. n. 64/2010). Restano devolute, pertanto, alla giurisdizione tributaria le vertenze riguardanti la "debenza" della cd. "prima TIA o TIA-1", ovverosia la tariffa di igiene ambientale, laddove sia ancora disciplinata dal ridetto decreto legislativo n. 22/1997 (art. 49), che le consente di conservare la qualifica di tributo (Cass., Sez. U., 21/06/2010, n. 14903; 12/11/2015, n. 23114; 20/12/2016, n. 26268; conf., da ultimo, 11/07/2017, n. 17113, in motivazione).

3. Il Comune di Venezia ha adottato il reg. 24/01/2011, con effetto dall'anno 2011; sicché le annualità 2009 e 2010 sono assoggettate alla cd. "TIA-1", regolata dal d.lgs. n. 22/1997 (art. 49). Sul punto va, dunque, affermata la giurisdizione del giudice tributario, con conseguente cassazione, in parte qua, della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia sopra indicata, dinanzi alla quale vanno rimesse le parti.

4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale rimette le parti, e cassa in parte qua la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia, 23/06/2016, n. 330.