Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6195

Tributi - Accertamento induttivo o sintetico - Beni-indice di capacità contributiva - Intestazione a terzi - Presunzione legale di disponibilità in capo al contribuente - Onere ed oggetto della prova contraria

 

Atteso che

 

- Circa l'avviso notificato a L.T. in accertamento sintetico del reddito per l'anno d'imposta 2008, l'Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto del proprio appello contro l'annullamento di primo grado.

- Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

- Il ricorso denuncia violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, art. 2697 c.c., avendo il giudice d'appello dichiarato illegittimo l'utilizzo del redditometro per beni intestati non al contribuente ma a terzi.

- Il ricorso è fondato: nell'accertamento dei redditi con metodo sintetico, la disponibilità di beni-indice integra una presunzione legale di capacità contributiva, gravando il contribuente di provare la fonte non reddituale delle somme giustificative (Cass. 19252/2005 Rv. 584597, Cass. 16284/2007 Rv. 599484, Cass. 17487/2016 Rv. 640989); la sintesi reddituale e la prova contraria devono essere esercitate in concreto, anche riguardo a qualificati vincoli familiari (Cass. 17202/2006 Rv. 592319) e rapporti societari (Cass. 12448/2011 Rv. 618423); assumendo che la formale intestazione a terzi sia astrattamente incompatibile con la presunzione legale di capacità contributiva, il giudice d'appello ha violato detti principi di diritto, i quali viceversa esigono di accertare se la concreta posizione dei terzi intestatari (nella specie, il coniuge fiscalmente a carico e una società a base ristretta) possa riferire al contribuente l'effettiva disponibilità dei beni-indice.

- Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.