Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 13 ottobre 2016, n. 109

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 21 del 29 settembre 2016 relativa alle modalità e termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti nel Registro dei revisori

 

Ti allego la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 21 del 29 settembre 2016 concernente le modalità ed i termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) degli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il suddetto decreto legislativo che disciplina l'attività di revisione legale dei bilanci è stato di recente novellato per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 il quale ha recepito la Direttiva 2014/56/UE (c.d. nuova Direttiva revisione) ed ha esteso ai revisori legali l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata da comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 novembre 2016, tramite l'apposito portale della revisione legale disponibile sul sito web della Ragioneria Generale dello Stato.

La citata circolare chiarisce che i professionisti iscritti presso gli Albi, Ordini o Collegi già sottoposti ad analogo obbligo di legge possono indicare al Registro dei revisori la casella PEC già utilizzata per l'Ordine professionale di appartenenza o, in alternativa, ricorrere ad una casella PEC specifica diversa dalla precedente.

Per quanto riguarda, infine, i soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori un valido indirizzo di PEC, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione se non una verifica della validità della stessa.