Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23758

Tributi - Compensi erogati in favore dei soci per prestazioni di consulenza - Deducibilità - Criteri. - Ricorso in cassazione - Censure di merito - Inammissibilità

 

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Puglia, relativa ad un avviso di accertamento per imposte dirette e Iva 2006, nella quale la società contribuente si era visto disconoscere dall'ufficio l'inerenza, l'effettività e la congruità di costi che la società si era detratta per spese di consulenza in favore di soci, denunciando la violazione dell'art. 109 comma 5 del DPR n. 917/86 e dell'art. 2700 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d'appello avevano ritenuto congrui i costi sopportati dalla società contribuente, avuto riguardo al rilevante fatturato annuo, nonché inerenti alla sua attività, in quanto comprovati dai contratti di consulenza sottoscritti dalla società, nei quali vi sarebbe stato il dettaglio di tutte le operazioni richieste, laddove, non avevano tenuto conto che i compensi erano stati erogati a favore di soci, e per scongiurare l'ipotesi che tutta l'operazione fosse stata volta a una surrettizia distribuzione di utili, sarebbe stato necessario verificare le concrete modalità di attuazione delle attività di consulenza nonché l'effettiva utilità arrecate alla società o arrecabili in un orizzonte temporale compatibile, in chiave strumentale, con l'attività d'impresa esercitata.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione, in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile, in quanto la CTR dà un giudizio di congruità di fatto delle spese per consulenza mentre sotto l'apparente rubrica di una violazione di legge, l'ufficio ricorrente propone censure di merito, inammissibili in sede di legittimità, mentre non censura i passaggi motivazionali della sentenza impugnata sotto la rubrica del n. 5 dell'art. 360 primo comma c.p.c.; più precisamente, l'ufficio ricorrente si disinteressa dell'onere di proporre censure specifiche, e ricostruisce diversamente la fattispecie oggetto di controversia, chiedendo una nuova valutazione degli elementi di fatto della vicenda, paventando che attraverso il contratto di consulenza si fosse celata una surrettizia distribuzione di utili al socio, predicando la violazione del principio di proporzionalità e di razionalità economica, senza confrontarsi con la motivazione, peraltro adeguata, resa dai giudici d'appello.

La mancata predisposizione di difese scritte esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Poiché la parte ricorrente è un'amministrazione dello Stato, non è tenuta al versamento del doppio del contributo unificato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile.