Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 11 ottobre 2017, n. 216894

Disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, riferite alle successioni di persone fisiche, aperte in data anteriore al 13 agosto 2017, relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016

 

Dispone:

1. Modalità di presentazione della richiesta di rimborso

1.1. La richiesta di rimborso dell’imposta di successione, delle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dell’imposta di registro o di bollo, già versate per le successioni di persone fisiche aperte in data anteriore al 13 agosto 2017, che soddisfano i requisiti previsti dai commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016, è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione.

1.2. Si considerano valide le richieste di rimborso presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

 

2. Modalità di esecuzione dei rimborsi

2.1 I rimborsi risultanti dalla rideterminazione delle imposte, di cui al punto 1.1, sono disposti con le modalità automatizzate di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000.

2.2 Sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi, ai sensi del comma 7-quinquies dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

 

Motivazioni

L’articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha inserito i commi da 7-bis a 7-quinquies nell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il comma 7-bis prevede l’esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di registro o di bollo degli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 7-ter statuisce che le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle condizioni elencate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

Il comma 7-quater dispone che l’esenzione non si applica qualora al momento dell’apertura della successione l’immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.

Il comma 7-quinquies prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte prima del 13 agosto 2017, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 91 del 2017.

Con il presente provvedimento è previsto che l’istanza di rimborso delle somme già versate è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione.

L’Agenzia delle entrate provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati con procedure automatizzate, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000.

Come espressamente previsto dal citato comma 7-quinquies dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sulle somme rimborsate non saranno riconosciuti gli interessi.

 

Riferimenti normativi:

 

a) Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

 

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell’imposta di bollo;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro;

Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, recante Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni;

Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;

Legge 21 novembre 2000, n. 342 (articolo 75);

Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000;

Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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Provvedimento pubblicato l’11 ottobre 2017 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.