Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 01 dicembre 2016, n. 131897/RU

Decreto interministeriale 14 settembre 2016 Ministro dell’Economia e delle Finanze "Modalità per assicurare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato mediante l’uscita dal territorio doganale dell’Unione delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinate all’esportazione nonché per disciplinare l’esportazione o il trasferimento temporaneo di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia, per finalità commerciali ai soli fini espositivi durane fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione"

 

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 231 del 03/10/2016 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno 14 settembre 2016, emanato ai sensi dell’art. 16, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, con il quale sono state definite le procedure per assicurare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante l’uscita dal territorio doganale dell’Unione delle armi comuni da sparo, loro parti e munizioni destinate all’esportazione nonché per disciplinare l’esportazione temporanea da parte di persone residenti o domiciliate in Italia di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia, ovvero per finalità commerciali, espositive, per riparazione o valutazione.

Il decreto, composto da 14 articoli, è entrato in vigore il 1° dicembre 2016 e, a decorrere dalla stessa data, è abrogato il decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno del 24 novembre 1978.

L’esigenza di procedere ad una revisione del DM 24 novembre 1978 per quanto riguarda gli aspetti doganali è scaturita dalla necessità di adeguare le disposizioni in esso contenute all’intervenuta informatizzazione delle dichiarazioni doganali di esportazione, nonché alle disposizioni previste dal nuovo codice doganale dell’Unione (CDU) emanato con Reg. UE n.952/2013 e dalla relativa normativa di attuazione.

In particolare, con l’articolo 1 sono individuati i soggetti che possono effettuare le operazioni di esportazione definitiva di armi comuni da sparo, ossia le ditte autorizzate ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi ovvero le persone residenti o domiciliate nel territorio dello Stato che trasferiscono la propria residenza o domicilio all’estero.

Nell’articolo 2 viene stabilito che l’invio telematico della dichiarazione doganale di esportazione è subordinato alla presentazione agli uffici doganali competenti della licenza di polizia rilasciata dalle autorità di pubblica sicurezza.

In osservanza di quanto previsto dall’art. 17 del Reg. UE n.258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, l’esportatore ha infatti l’obbligo di fornire alle autorità doganali la documentazione attestante il possesso della autorizzazione richiesta per l’esportazione delle armi da fuoco che deve essere conforme al modello previsto dall’allegato II del citato regolamento.

Con l’articolo 2 del decreto in oggetto sono individuati, inoltre, gli uffici doganali competenti a ricevere le dichiarazioni di esportazione definitiva o temporanea. In particolare, è possibile presentare la dichiarazione doganale di esportazione per le armi comuni da sparo, loro parti, componenti e munizioni presso l’ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito l’esportatore o dove ha sede il Banco Nazionale di Prova delle armi da fuoco portatili o dove sono stabiliti reparti distaccati del medesimo Banco o presso l’ufficio doganale di uscita situato nel territorio dello Stato.

Con l’articolo 3, primo comma, in ordine alle procedure da espletare presso gli uffici doganali di esportazione competenti viene disposto l’obbligo per l’autorità doganale di procedere al suggellamento dei colli o contenitori contenenti le armi comuni da sparo, loro parti e munizioni, nonché dei veicoli autorizzati al trasporto e vengono dettate alcune prescrizioni da osservare per il trasporto delle armi fino alla dogana di uscita, che non subiscono variazioni rispetto a quanto stabilito nel DM 24 novembre 1978.

Con il secondo comma del predetto articolo vengono definite le procedure per consentire all’autorità di pubblica sicurezza di verificare l’avvenuta esportazione delle armi da fuoco, così come richiesto dall’articolo 16, terzo comma, della Legge n. 110 del 1975, mediante il dialogo diretto tra le due amministrazioni interessate che permette di semplificare e di ridurre gli adempimenti previsti dalla predetta disposizione.

Infatti, con il decreto in esame, in attesa dell’avvio della cooperazione applicativa tra i sistemi informatici delle amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento prevista nell’ambito dello Sportello unico doganale, si è proceduto ad adeguare la procedura indicata dal richiamato art. 16, terzo comma della Legge n. 110 del 1975 prevedendo che gli uffici doganali presso i quali è presentata la dichiarazione di esportazione trasmettano attraverso la posta elettronica certificata, all’autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza di esportazione, la dichiarazione doganale di esportazione identificata dal numero di registrazione M.R.N. (Master Reference Number) e nella quale è riportato il riferimento della licenza di polizia.

A quest’ultimo proposito, gli estremi della licenza di esportazione sono indicati dal dichiarante nella casella 44 del DAU preceduti dal codice documento E020.

Attraverso l’M.R.N. comunicato con la dichiarazione doganale, l’autorità di pubblica sicurezza, consultando l’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dedicata al tracciamento dei movimenti di esportazione, come previsto dall’art. 4, terzo comma del decreto in esame, verifica direttamente l’esito dell’operazione e, quindi, constata l’effettiva uscita delle armi dal territorio doganale dell’Unione.

La predetta disposizione comporta una evidente semplificazione per gli operatori economici del settore ed agevola il compito dell’autorità di pubblica sicurezza preposta al controllo, sollevando il titolare della licenza di polizia dall’obbligo di provare l’avvenuta esportazione delle armi attraverso la presentazione, all’autorità che ha rilasciato la licenza, della dichiarazione doganale.

Sulla base di quanto disposto dall’articolo 4, secondo comma, del decreto in esame, in considerazione della particolare tipologia di materiale da esportare, viene inoltre stabilito che non può farsi ricorso nel caso di esportazione di armi comuni da sparo alle dichiarazioni semplificate disciplinate dall’art. 166 del CDU o all’ulteriore semplificazione prevista dall’art. 182 del medesimo regolamento (iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante).

Con l’articolo 5 viene stabilito che le persone residenti o domiciliate in Italia che intendono esportare temporaneamente e al proprio seguito armi da sparo per uso sportivo, nei limiti di tre armi e milleduecento cartucce, devono munirsi di una apposita dichiarazione, conforme all’Allegato A (in via di pubblicazione) del decreto, rilasciata da una Associazione sportiva di tiro riconosciuta o affiliata al CONI, vistata dall’autorità di pubblica sicurezza. A quest’ultimo riguardo, l’articolo 6 stabilisce che le dichiarazioni rilasciate dalle associazioni sportive a favore di soggetti in possesso della carta europea d’arma da fuoco non sono soggette al visto dell’autorità di pubblica sicurezza.

Con l’articolo 7 sono stabilite le autorizzazioni richieste per l’esportazione o il trasferimento temporaneo al proprio seguito da parte di persone residenti o domiciliate nello Stato di armi per uso di caccia, nel limite massimo di tre armi e ottocento munizioni, ricalcando le disposizioni contenute nel DM 24/11/1978.

L’articolo 8 disciplina le procedure da seguire per le esportazioni o i trasferimenti temporanei di armi comuni da sparo a fini espositivi, per riparazioni a seguito di malfunzionamenti o rotture, ovvero per finalità di valutazione.

Con l’articolo 9 è stabilito in novanta giorni il termine massimo di validità per le autorizzazioni relative all’esportazione di armi da sparo per uso sportivo e di caccia e in ventiquattro mesi per quelle relative alle armi esportate per finalità espositive, per riparazione o valutazione.

Ai sensi dell’articolo 10, in relazione alle formalità doganali da espletare per l’esportazione di armi da sparo per uso sportivo e di caccia trasportate al proprio seguito, è consentita la presentazione di una dichiarazione verbale presso l’ufficio doganale di uscita.

Con l’articolo 11 vengono stabiliti gli adempimenti richiesti alle persone che reimportano o reintroducono nel territorio dello Stato le armi da sparo per uso sportivo, di caccia e per finalità commerciali, espositive, ricalcando quanto già previsto dal DM 24/11/1978.

L’articolo 12 stabilisce che il decreto in esame non si applica ai materiali di armamento disciplinati dalla legge 9 luglio 1990 n.185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 e alle armi e materiali di cui all’articolo 1, comma 11 della stessa legge se destinati a enti governativi, forze armate o di polizia.

Gli articoli 13 e 14, infine, stabiliscono, rispettivamente, la soppressione del DM 24 novembre 1978 e l’entrata in vigore del decreto in oggetto.

Si pregano le Direzioni in indirizzo di vigilare sull’uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel decreto in oggetto, da parte degli Uffici dipendenti.