Prassi - MINISTERO INTERNO - Comunicato 20 giugno 2016

Protocollo d'intesa Interno-Confindustria per velocizzare la procedura presso lo sportello unico immigrazione

 

Ministero dell'Interno e Confindustria hanno stretto oggi un accordo per agevolare le procedure di rilascio della Carta Blu (Blue card) dell'Unione europea (Ue) ai lavoratori stranieri altamente qualificati cittadini di Paesi terzi. Il protocollo d'intesa è stato firmato questo pomeriggio a Roma, al Viminale, dal direttore centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'asilo Rosetta Scotto Lavina e dal direttore generale di Confindustria Marcella Panucci.

L'obiettivo è ridurre i tempi di ingresso in Italia per questa categoria di lavoratori ad alta qualificazione professionale, previsto dall'articolo 27 -quater del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), velocizzando le procedure da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Il ministero consentirà alle imprese associate a Confindustria l'accesso diretto tramite credenziali al sistema informatico dello sportello unico, per comunicare la proposta di contratto per lavoro subordinato.

Le imprese garantiranno il rispetto del contratto collettivo di lavoro di riferimento, il possesso del titolo di istruzione e delle qualifiche professionali da parte del lavoratore e la propria capacità economica nel sostenere i costi relativi all'assunzione.

L'intesa è in linea con gli obiettivi della Commissione europea in tema di politiche migratorie. La Commissione infatti ha proposto di recente una riforma della direttiva sulla Carta Blu per introdurre un sistema più chiaro, accessibile e competitivo, anche per migliorare la mobilità all’interno del territorio dell’Unione.

 

Allegato 1

Protocollo di intesa Ministero Interno e Confondustria: Carta blu UE

 

Premesso

che agli Sportelli Unici per l’Immigrazione presso le Prefetture-U.T.G., nell’ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l’acquisizione della comunicazione, ed i conseguenti adempimenti istruttori, ai sensi dell’art. 27-quater - comma 8 del T.U. Immigrazione; che la citata comunicazione si riferisce in particolare a lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite, ai fini del rilascio della Carta blu UE; che, a seguito delle recenti modifiche normative intervenute in materia di lavoro, non si ritiene di consentire la sottoscrizione del protocollo d’intesa per le tipologie contrattuali che rientrano nell’ipotesi di offerta vincolante di lavoro e che, pertanto, non configurano un rapporto di lavoro subordinato.

Considerate

- l’elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l’ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

- la specifica natura del rapporto di lavoro;

- l’esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione

 

Le parti concordano quanto segue:

 

Art. 1

Oggetto del Protocollo

 

Le parti si impegnano a collaborare per l’attuazione delle procedure relative all’ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell’elevata qualificazione professionale indicata in premessa.

 

Art. 2

Impegni dell’Amministrazione dell’Interno

 

1. In virtù della sottoscrizione del presente Protocollo da parte di CONFINDUSTRIA, l’Amministrazione dell’Interno consente alle imprese associate alle componenti del sistema associativo di CONFINDUSTRIA di accedere al Sistema Informatico dello Sportello Unico, al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.

2. L’accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica allegata, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individuati e comunicati dalle componenti del sistema associativo di CONFINDUSTRIA.

3. La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall’Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l’autorizzazione all’accesso al Sistema senza preventivo avviso.

4. L’Amministrazione fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.

 

Art. 3

Impegni della CONFINDUSTRIA e delle componenti del sistema associativo di CONFINDUSTRIA

 

La CONFINDUSTRIA e le componenti del suo sistema associativo, con la sottoscrizione del presente Protocollo, si impegnano a far sottoscrivere per adesione il presente Protocollo alle imprese loro associate che siano interessate ad avvalersi di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 4. Con la sottoscrizione per adesione del presente Protocollo - che avverrà mediante modulistica che fa parte integrante dello stesso - l’impresa associata interessata si obbliga a garantire l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, ai sensi dell’art. 27 - comma 1 quater - T.U. Immigrazione, per ogni lavoratore di cui si chiede l’ingresso ai fini della prestazione di lavoro qualificato, nonché autocertifica la sua capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi.

L’impresa associata garantisce altresì:

- che i lavoratori di cui si comunica l’ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, secondo quanto prescritto dall’art. 27-quater - comma 1 - lett. a) T.U. Immigrazione, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa "dichiarazione di valore", rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all’atto del rilascio del visto;

- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni;

- il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 .

- la CONFINDUSTRIA e le componenti del suo sistema associativo si impegnano a comunicare a questo Ministero e al Ministero del Lavoro gli atti di adesione sottoscritti con le proprie imprese associate, tramite invio di pec agli indirizzi delle predette Amministrazioni .

All’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà essere esibita la "dichiarazione di valore" del titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale richiesto dalla norma o il riconoscimento della qualifica professionale per le professioni regolamentate, consapevole che, qualora il titolo di istruzione non rivesta i prescritti requisiti, non si procederà alla sottoscrizione stessa né al rilascio del permesso di soggiorno ed il visto concesso sarà annullato. In tale ipotesi l’impresa associata è tenuta al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di origine.

L’impresa associata deve dichiarare, inoltre, che il proprio rappresentante legale non si trova nelle condizioni di cui al comma 10 dell’art. 27-quater, T.U. Immigrazione.

Infine l’impresa associata autocertifica, ai sensi dell’art. 46 - lett. o) - del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, la propria capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all’assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

 

Art. 4

Durata

 

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.

Le imprese che hanno ottenuto le credenziali di autenticazione, in applicazione del presente Protocollo, possono pertanto avvalersi della facoltà prevista dall’art. 2 - comma 4 per tutta la durata del presente Protocollo, salva la inibizione o la revoca prevista dall’art. 6 - ultimo comma del presente Protocollo.

 

Art. 5

Integrazioni e Modifiche

 

Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.

 

Art.6

Tutela dei dati personali

 

L’impresa associata ad una delle componenti del sistema associativo di CONFINDUSTRIA, con la sottoscrizione per adesione del presente Protocollo, si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato dall’art. 2 - co. 1 - del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l’accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.

L’impresa associata ad una delle componenti del sistema associativo di CONFINDUSTRIA, con la sottoscrizione per adesione del presente Protocollo, che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato decreto legislativo n. 196/2003 si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e , più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la sua decadenza dall’atto di adesione al Protocollo e l’inibizione o la revoca dell’utilizzo delle credenziali di autenticazione, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo stesso.

 

Art. 7

Comunicazioni

 

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi:

Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo - Piazza del Viminale, 1 - 00187 ROMA

CONFINDUSTRIA - Lavoro e Welfare - Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 Roma.

Allegato 2

MINISTERO DELL’INTERNO - Circolare 20 giugno 2016

Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e CONFINDUSTRIA, riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione ex art. 27quater del T.U. sull’Immigrazione - Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE.

Con Circolare n. 4848 del 27 luglio 2010 sono state diramate le istruzioni relative all’applicazione dei commi 1ter e 1quater dell’art. 27 del D.Lgs. 286/98.

In particolare si è fatto presente che, con l’introduzione dei commi citati, la norma ha semplificato la procedura di ingresso dei lavoratori altamente qualificati di cui alle lettere a), c) e g) del comma 1 del medesimo art. 27, prevedendo la possibilità di sostituire la richiesta di nulla osta con una comunicazione allo sportello Unico da parte del datore di lavoro che abbia sottoscritto con questo Ministero, d’Intesa con quello del Lavoro e delle Politiche sociali, un Protocollo d’Intesa.

Con successiva Circolare congiunta tra questo Ministero e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2740 del 5 maggio 2015, sono state date informazioni anche in merito all’art. 27quater - comma 8 del D.Lgs. 286/98 "Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE", che prevede la stessa semplificazione procedurale anche per gli ingressi dei lavoratori Blu Card.

Tutto ciò premesso, pertanto, analogamente a quanto già definito con il Protocollo d’Intesa per le Alte Professionalità sottoscritto con CONFINDUSTRIA il 19 luglio 2010, in considerazione dell’ampia rappresentatività del mondo imprenditoriale riconosciuta alla stessa, è stato sottoscritto con la citata Confederazione anche il Protocollo d’Intesa Blu Card, in data......, al quale, come già accade in forza del Protocollo del 19 luglio 2010, le aziende associate a CONFINDUSTRIA potranno aderire, utilizzando la dichiarazione di adesione allo stesso allegata.

Quest’ultimo Protocollo - valutato d’intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - si configura come concreta realizzazione della consolidata collaborazione instaurata da questa Amministrazione con le diverse realtà locali, al fine di facilitare l’ingresso sul territorio nazionale di lavoratori stranieri altamente qualificati, nell’ottica di promuovere proficui scambi di professionalità e conoscenze a livello internazionale, anche alla luce delle raccomandazioni in tal senso contenute nell’Agenda Europea sulla Migrazione.

Con l’adesione al Protocollo Blu Card tra questo Ministero e la Confindustria, la Società aderente, che si impegna al rispetto delle condizioni indicate nel Protocollo stesso, potrà inviare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per far entrare in Italia il personale altamente specializzato di interesse - con le modalità informatiche già in uso utilizzando il modello CBC - senza dover richiedere il nulla osta.

Si ricorda che, anche in questo caso, le aziende aderenti al Protocollo in argomento dovranno registrare i propri operatori, come utenti privati, sul sistema di inoltro telematico delle istanze https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Dopo aver effettuato la registrazione, l’azienda aderente dovrà inviare alla componente del sistema associativo di Confindustria, territorialmente competente in base alla sede legale, l’apposita richiesta di accesso al sistema informatico, mediante i modelli 7 e 8, allegati per opportuna conoscenza, nei quali saranno indicati i dati relativi alle persone che l’azienda intenderà abilitare all’accesso e che saranno inviati alla Prefettura della provincia ove ha sede la società, a cura della citata componente locale di Confindustria . Sarà cura di codeste Sedi, dopo l’espletamento degli accertamenti di rito, inoltrare il modello 8 all’indirizzo di posta dlci.assistenza@interno.it, dandone notizia anche alla Scrivente all’indirizzo segreteria.dcpia@interno.it.

Si richiama l’attenzione, inoltre, sulla necessità che il datore di lavoro autocertifichi, ai sensi dell’art. 46 - lett. o) del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità di corrispondere l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

In particolare, con l’adesione al Protocollo sottoscritto da questo Ministero con CONFINDUSTRIA, le aziende associate a quest’ultima che intendano avvalersi della procedura semplificata per l’ingresso dei lavoratori altamente qualificati dovranno garantire:

- l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria;

- che i lavoratori di cui si comunica l’ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa "dichiarazione di valore", rilasciata dalla competente autorità consolare e verificata all’atto del rilascio del visto;

- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT - CP 2011 - e successive modificazioni;

- il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206.

Si precisa che non si procederà alla sottoscrizione del contratto di soggiorno qualora lo Sportello Unico per l’Immigrazione verifichi che la documentazione esibita dagli interessati ("dichiarazione di valore" o riconoscimento della qualifica professionale per le professioni regolamentate) sia carente dei requisiti prescritti. In tale ipotesi il permesso di soggiorno non sarà rilasciato ed il visto concesso sarà annullato ed il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel Paese di origine.

Infine, si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza in sede locale, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione, dell’avvenuta sottoscrizione del Protocollo Blu Card con CONFINDUSTRIA.