Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2016, n. 13980

Tributi - IVA - Erroneo versamento dell'imposta per carenza del requisito della territorialità - Richiesta di rimborso - Termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Decorrenza - Dal momento del versamento dell'imposta

 

Fatto

 

La s.p.a. L., dante causa dell’odierna ricorrente, ha proposto in data 6 ottobre 2004 istanza per ottenere il rimborso di somme versate a titolo di iva su fatture emesse negli anni dal 2001 al 2003, relative a contratti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto beni utilizzati al di fuori dell’Unione europea, ed ha impugnato il relativo silenzio-rifiuto ad essa opposto dall’amministrazione. La società, in particolare, ha dedotto di non essere stata tempestivamente informata del fatto che i beni oggetto di locazione finanziaria erano stati trasportati dagli utilizzatori fuori dall’Unione, dovendo andare per conseguenza esenti da imposta.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, ma quella regionale ha parzialmente accolto il gravame dell’ufficio, dichiarando, per quanto ancora d’interesse, la tardività della domanda di rimborso relativamente ai versamenti compiuti prima del 6 ottobre 2002, in quanto pagamenti indebiti fin dall’origine, essendo le corrispondenti operazioni esenti da imposta.

Avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, che illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.

 

Diritto

 

1. -Con l’unico motivo del ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., la contribuente si duole della violazione dell’art. 21, 2° comma, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 1, 1° e 4° comma, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 ed all’art. 8, 1° e 2° comma, del medesimo decreto, nonché dell’art. 2935 c.c., reputando che il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso debba decorrere dalla presentazione delle dichiarazioni iva per i periodi d’imposta 2001 e 2002.

Va premesso in fatto che è accertato in sentenza che, rispetto alla data del 6 ottobre 2002, risultano antecedenti al biennio i versamenti dell’iva dei quali si discute.

Si osserva quindi in diritto che, in relazione a fattispecie del tutto analoga, la Corte (Cass. 8 giugno 2011, n. 12447) ha già avuto occasione di chiarire che in tema di rimborso di iva, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l’imposta non dovuta per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale, previsto dall’art. 21, 2° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, che decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l’errore in cui il contribuente è incorso legittima l’immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna.

In un caso del genere, difatti, il presupposto per la restituzione sussiste sin dall’origine, giustappunto in ragione della carenza del presupposto della territorialità.

2. - L’orientamento si combina con quello, concernente la corrispondente norma dettata in tema di rimborso delle imposte dirette, secondo cui la disciplina del rimborso d’imposta di cui all’art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 riporta l’ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto ab origine, mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa trova applicazione l’art. 21, 2° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (tra varie, Cass., ord. 7 gennaio 2014, n. 82).

3. - Il ricorso va .in conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la società a pagare le spese, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.