Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 novembre 2016, n. 23362

Prestazioni di invalidità civile - Domanda non presentata in sede amministrativa - Azione in giudizio improponibile

 

Svolgimento del processo

 

Con la sentenza n. 5285/2010, depositata il 18.8.2010, la Corte d'Appello di Napoli, rigettava l'appello proposto da E.G. contro la sentenza di primo grado del tribunale di Napoli che aveva dichiarato improponibile la sua domanda giudiziaria volta ad ottenere le prestazioni di invalidità civile previste dalla legge in mancanza della domanda presentata in sede amministrativa. A fondamento della pronuncia la Corte osservava che nel fascicolo di parte ricorrente risultava depositata unicamente una fotocopia della domanda amministrativa sulla quale non era annotata né la spedizione né altra forma di trasmissione alla A.S.L., su cui peraltro la difesa non aveva assolto all'onere della prova. Nè poteva essere accolto il motivo di appello con cui si faceva esclusivo riferimento all'art.443 c.p.c. che riguarda la diversa fattispecie in cui il procedimento amministrativo sia stata avviato ma non completato.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione E.G. con un unico motivo.

Resiste l'INPS con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'unico motivo di ricorso E.G. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 443 c.p.c. in quanto la domanda giudiziaria non era improponibile ma al più improcedibile. Inoltre si sostiene che nel giudizio era stata prodotta documentazione in originale attestante l'effettivo espletamento delle operazioni amministrative.

2. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato. Anzitutto, perché non rispetta il requisito di specificità del ricorso per cassazione in quanto omette di trascrivere il contenuto della domanda amministrativa e degli atti di cui, contrariamente a quanto sostengono i giudici di merito, si afferma la rituale produzione nel giudizio di primo grado ed attestanti l'effettivo espletamento delle operazioni amministrative.

3. In secondo luogo perché la decisione dei giudici non si fonda sull'art.443 c.p.c. bensì sul principio, valido anche per le prestazioni assistenziali, secondo cui, in mancanza di domanda amministrativa, l'azione svolta in giudizio è improponibile. Si tratta di un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte come risulta dalle sentenze di seguito indicate.

4. Sentenza n. 5149 del 12/03/2004:

In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria.

Ne consegue che, integrando la previa presentazione della domanda amministrativa, non un elemento costitutivo della domanda proposta in sede giudiziaria (come i requisiti sanitario, reddituale e di incollocazione), ma un requisito di procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa), la circostanza che l'ente tenuto alla prestazione non abbia tempestivamente dedotto la mancanza della domanda amministrativa non preclude la possibilità di proporre l'eccezione stessa in appello e al giudice di rilevare d'ufficio il temporaneo difetto di giurisdizione.

Sentenza n. 2063 del 30/01/2014: In materia di controversie previdenziali, di cui agli artt. 443 e segg. cod. proc. civ., nelle quali sono comprese quelle relative al Fondo volo, gestito dall'INPS, l'istanza amministrativa di iscrizione, rivolta all'istituto previdenziale, è presupposto della domanda giudiziale e non può essere sostituita da altri adempimenti, quali la richiesta di ricongiunzione di contributi versati in altre gestioni. Ne consegue che la mancanza di istanza amministrativa comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, e, quindi, la nullità degli atti del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Sentenza n. 11756 del 24/06/2004: Il comportamento di "non contestazione" tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea, con la conseguenza che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio.

Sez. L, Sentenza n. 26146 del 27/12/2010:

Il comportamento di "non contestazione" tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea. Ne consegue che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio.

5. Ne consegue che la sentenza impugnata è conforme al diritto e che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 1600 di cui € 1500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.