Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 dicembre 2017, n. 28893

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Illegittimità - Sospensione del servizio di trasporto - Data del provvedimento espulsivo postuma di oltre un anno - Ricorso inammissibile in sede di legittimità - Motivo formulato come violazione di diritto - Censura di merito diretta ad una "rivalutazione del fatto"

Fatti di causa

1. Con sentenza del 27.5.2015 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza n. 640/2013 emessa dal Tribunale di Marsala con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato dal Consorzio siciliano di riabilitazione per giustificato motivo oggettivo nei confronti di C.M.F. e condannato il Consorzio alla sua reintegrazione ed a risarcirgli il danno nonché a corrispondergli euro 3.717,90 a titolo di indennità di trasferta.

La Corte territoriale riteneva corretta la sentenza impugnata che aveva accertato che il motivo del recesso era stato l'assunzione in proprio da parte del Comune di Mazara del Vallo del servizio di trasporto per disabili da e per i centri di riabilitazione, ma che era trascorso dalla sospensione del servizio circa un anno sino alla data del provvedimento espulsivo durante il quale il C. era stato adibito ad altri servizi in centri diversi: circostanza che obiettivamente escludeva una correlazione causale tra il processo riorganizzativo aziendale indicato e la risoluzione del rapporto. Non era stato dimostrato che l'impiego del C. fosse dovuto, in quest'ultimo periodo, ad esigenze sostitutive in realtà non provate; la precarietà del rapporto doveva anche escludersi alla luce delle dichiarazioni del teste L.P. che aveva riferito che, dopo un periodo iniziale in cui il C. aveva lavorato per esigenze sostitutive, poi questi aveva lavorato stabilmente presso il centro di Pareco senza sostituire nessuno.

Spettava inoltre l'indennità di trasferta come riconosciuto dallo stesso Consorzio cui andava aggiunta, però, l'indennità chilometrica in relazione ai chilometri percorsi in una somma non minore di quella indicata dal lavoratore.

2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Consorzio siciliano di riabilitazione con tre motivi.

3. Resiste con controricorso il C..

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma n. 3 cod. civ. proc. dell'art. 3 L. n. 604/66 e dell'art. 116 cod. civ. proc. Il lasso di tempo intercorso tra la soppressione del servizio cui era addetto il C. ed il recesso era giustificato dai tentativi del Consorzio di ripristinare il servizio e comunque di salvare i livelli occupazionali.

2. Il motivo è inammissibile in quanto, nonostante sia formulato come violazione di diritto, sviluppa una serie di censure di merito dirette ad una " rivalutazione del fatto" come tale inammissibile in questa sede soprattutto dopo la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cod. civ. proc. (applicabile ratione temporis, sui limiti alle censure per ragioni motivazionali ex art. 360 n. 5 cod. civ. proc. Nuova formulazione cfr. Cass. sez. un n. 8053 e 8052/2014): il fatto di cui si discute e cioè la correlazione causale tra il processo riorganizzativo dedotto a giustificazione del recesso e la risoluzione del rapporto è stato escluso in quanto dopo la soppressione del servizio il C. è rimasto in servizio circa un anno ed è stato positivamente anche escluso che abbia in questo lungo periodo sostituito sempre personale assente.

3. Con il secondo motivo si allega l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 cod. civ. proc. comma 1, n. 5 e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. Violazione dell'art. 132 cod. civ. proc. Il C. aveva rifiutato occasioni di lavoro professionalmente equivalenti.

4. Il motivo è inammissibile in quanto si allega una circostanza di cui la sentenza impugnata non parla (in sentenza si sostiene che il Consorzio aveva dedotto solo che il C. aveva rifiutato di sostituire personale assente) senza indicare come e quando la stessa sia stata idoneamente introdotta in giudizio; in ogni caso la Corte di appello ha escluso positivamente, come ricordato, che vi fosse una correlazione tra la riorganizzazione produttiva e la risoluzione del rapporto per cui, ancora prima del problema del repechage, è stata esclusa la soppressione del posto di lavoro visto che il C. prima del recesso ha lavorato circa un anno. Si tratta di un accertamento di fatto che non è più censurabile attraverso doglianze di tipo motivazionale come, alla fine, sono quella sviluppate nell'articolato motivo.

5. Con il terzo motivo si allega l'erronea quantificazione dell'indennità di trasferta e con violazione dell'art. 112 cod. civ. proc. I giorni di lavoro del C. erano solo 191 per cui spettava una somma minore.

6. Il motivo appare infondato in quanto, mentre la Corte di appello ha accertato che il Consorzio aveva ammesso di dovere euro 2.575,00 per indennità di trasferta, cui andava però aggiunto il rimborso chilometrico, nel motivo si contesta questa prima parte dell'accertamento operato dai Giudici di merito senza riprodurre o ricostruire in modo sufficientemente analitico le difese in primo grado ed in appello con chiara violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione non essendo idoneo, a tal fine, il richiamo ad un mero conteggio ma apparendo imprescindibile la ricostruzione delle difese nei precedenti gradi del giudizio e la dimostrazione di avere allegato tempestivamente che il numero di ore lavorate fosse minore di quelle indicata da controparte con le relative fonti probatorie, tutti aspetti sui quali il motivo non si sofferma in alcun modo.

7. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso: le spese di lite del giudizio di legittimità- liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese vive oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.