Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Nota 15 novembre 2016, n. 359584

Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2017

 

L’art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 19 dell’art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina e, in caso di variazioni significative del fabbisogno, aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all’art. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

L’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari stabilisce che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento".

Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati. Tale decreto, in assenza di nuovi interventi, ha già quindi l’effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e, quindi, del 40% per il 2016 e del 50% a partire dal 2017.

Poiché in sede di determinazione del fabbisogno per l’anno 2017 si è avuto modo di constatare cha la prevista riduzione legislativa delle misura del diritto annuale per tale anno, in misura pari al 50% è di gran lunga superiore alla riduzione comunque intervenuta anche per tale fabbisogno e, pertanto, rende la variazione del fabbisogno assolutamente irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2017 e, quindi, non significativa, si è anche ritenuto che non sia necessario aggiornare le misure del diritto annuale con un nuovo decreto da adottare ai sensi del comma 5 del citato articolo 18 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni. Si ritiene infatti in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2017 del predetto decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.

Premesso quanto sopra si riportano, già ridotte del 50%, le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal Io gennaio 2017.

 

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA Importi dal 2017
Sede Unità locale
- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 44,00 €8,80
- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 € 20,00
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA Sede Unità locale
Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
- Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
- Società tra avvocati previste dal d.lgs. n. 96/2001 € 100,00 € 20,00
- Soggetti iscritti al REA € 15,00
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

- per ciascuna unità locale/sede secondaria

€ 55,00  

 

Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2016 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi cosi determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

 

Fasce e aliquote 2014

Scaglioni di fatturato

(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con

arrotondamento matematico al quinto decimale)

ALIQUOTE
da euro a euro
0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001%
(fino ad un massimo di €40.000,00)

 

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato - da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 - è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.

Si evidenzia, inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000 euro, è soggetto alla riduzione del 40%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell’esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota n. 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione.

 

Fondo di perequazione e applicazione delle norme di sostegno ai Confidi

Restano confermate, per l'anno 2017, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio e il relativo meccanismo di riduzione percentuale affinché la loro applicazione alle entrate 2016 determini sostanzialmente le seguenti percentuali rispetto alle entrate 2017:

3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;

6,6% oltre € 10.329.138,00.

Sono, altresì, confermate le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

Resta inteso che per gli interventi a favore delle camere di commercio che presentano rigidità di bilancio si dovrà tenere conto della necessaria adozione di iniziative di accorpamento o di riduzione di spese da parte delle Camere con minore numero di imprese; iniziative che già sono individuate nel predetto decreto interministeriale 8 gennaio 2015 come prioritarie nella destinazione delle risorse destinate a progetti ed iniziative di sistema.

Le disposizioni volte a garantire eventualmente a carico del fondo il raggiungimento della soglia minima complessiva degli interventi di sostegno ai Confidi perderebbero di efficacia dal 2017 atteso che il 2016 è l'ultimo armo di applicazione della relativa norma; l'articolo 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, infatti, prevede che, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura destina una somma pari a 70 milioni di euro al sostegno dell’acceso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, obiettivo da garantire anche attraverso una eventuale ulteriore quota aggiuntiva della dotazione annuale del medesimo fondo di perequazione. Per il 2014 e 2015 non è risultato necessario applicare tali disposizioni di garanzia, ma ancora non si è in grado di stabilire se per 2016 debbano essere applicate.

In merito questo Ministero si riserva ulteriori indicazioni non appena Unioncamere comunicherà, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 del decreto 8 gennaio 2015, le somme effettivamente destinate ai fini dell’attuazione del comma 55.