Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 dicembre 2016, n. 25965

Delibere assembleari di approvazione dei bilanci - Incompetenza territoriale

Premesso

 

Con citazione del febbraio 2013 la G. s.p.a. convenne davanti al Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, la C. s.r.l. (già s.p.a.) in liquidazione, nonché gli ex amministratori della stessa sig.ri S.C., L.C., S.C. e M.C.C. e i sindaci sig.ri G.P., P.P. e L.L., nonché il sig. M.A., amministratore della società G.I..

Chiese condannarsi la C. s.p.a. al risarcimento del danno per mancato pagamento del corrispettivo di forniture per complessivi € 146.376,93; i suoi ex amministratori e sindaci al risarcimento dei danni per mala gestio e conseguenti alla illegittimità delle delibere assembleali di approvazione di bilanci; il sig. A. al risarcimento del danno conseguente alla decisioni adottate in relazione alla cessione a C. s.p.a. delle quote della G.I.. Chiese altresì accertarsi la decadenza dei sindaci dalla loro carica e, in via surrogatoria, condannarsi i medesimi alla restituzione dei compensi percepiti per il loro incarico.

Tutte le parti convenute si costituirono eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale delle imprese di Milano; inoltre i sindaci predetti e il sig. A. chiesero ed ottennero di chiamare in garanzia i propri assicuratori Unipol Assicurazioni s.p.a. e Generali Italia s.p.a., le quali si costituirono facendo proprie le eccezioni, anche processuali, dei chiamanti nei confronti dell’attrice.

Il Tribunale di Torino ha accolto l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalle parti convenute, salvo che dagli ex amministratori, i quali non l’avevano confermata nelle conclusioni finali. Ha quindi deciso nel merito - rigettandola - la domanda proposta nei confronti di questi ultimi e, quanto agli altri convenuti, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale delle imprese di Milano, nella cui circoscrizione aveva sede la C. s.r.l., risiedevano le persone fisiche convenute ed erano sorte e andavano eseguite le obbligazioni dedotte in giudizio.

La G. s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, illustrato anche con memoria.

Si sono difese con memorie le parti intimate C. s.r.l., sig.ri P.P. e L., Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (quale incorporante di Unipol Assicurazioni s.p.a.).

 

Considerato

 

1. - La ricorrente deduce sia l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale accolta dal Tribunale, sia l’inammissibilità della stessa come sollevata dalle parti convenute, le quali non avrebbero ottemperato all’onere, individuato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, di contestare la competenza territoriale del giudice adito sotto tutti i profili in base ai quali essa si sarebbe potuta in teoria radicare.

2. — La deduzione relativa alla inammissibilità dell’eccezione, da esaminare con priorità rispetto all’altra, è fondata anzitutto quanto ai sig.ri P., P., L. e A. - e conseguentemente alle società assicuratrici da loro chiamate in garanzia — per l’assorbente ragione che i primi quattro avevano contestato la competenza del Tribunale del capoluogo piemontese sotto il profilo della loro residenza, ma non anche del loro domicilio: avevano, cioè, contestato di essere residenti nella circoscrizione territoriale del Tribunale delle imprese di Torino, per essere residenti invece in quella del Tribunale delle imprese di Milano, ma non avevano contestato, altresì, di avere un domicilio — che non coincide necessariamente con la residenza (art. 43 c.c.) — nella circoscrizione del primo Tribunale (cfr. Cass. 4975/1997, 11649/2004, 24277/2007, 20866/2014).

Considerazioni analoghe valgono quanto alla convenuta C. s.r.l., la quale — nell’eccepire l’incompetenza del Tribunale adito sotto il profilo del forum rei "allargato" ai luoghi di residenza o domicilio degli altri convenuti ai sensi dell’art. 33 c.p.c., attesa la pacifica connessione oggettiva delle cause — aveva contestato la sola residenza, non anche il domicilio dei litisconsorti nella circoscrizione di quel Tribunale.

3.  — Fondato è, infine, anche il rilievo della ricorrente riguardante la statuizione di competenza del Tribunale delle imprese di Milano quanto alla domanda di accertamento della nullità di delibere assembleali di approvazione dei bilanci della C.s.p.a. Corretta è, invero, la precisazione della ricorrente secondo cui quell’accertamento era stato richiesta in via meramente incidentale - e dunque non influente sulla competenza — nell’ambito della domanda di risarcimento proposta nei confronti dei sindaci.

4. - In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata in parte qua, dichiarandosi la competenza del Tribunale delle imprese di Torino, davanti al quale le parti vanno rimesse anche per le spese del giudizio di regolamento.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata quanto alle statuizioni di incompetenza e dichiara, in ordine alle domande proposte nei confronti della C. s.r.l., dei sig.ri G.P., P.P., L.L. e M.A., nonché della Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e della Generali Italia s.p.a., la competenza del Tribunale delle imprese di Torino, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di regolamento.