Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 27 novembre 2017, n. 19

Nota integrativa a Circolare n. 18 del 22.11.2017 - Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L.19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148

 

In riscontro ai numerosi quesiti posti dalle imprese, si rappresenta quanto segue.

La circolare n. 18 del 22.11.2017 ha fornito indicazioni e chiarimenti operativi in merito al beneficio dello sgravio contributivo, previsto dall’art. 6, comma 4, D.L. n. 510/96 e s.m.i. come disciplinato dal D.I. n. 2 del 27.09.2017.

In particolare, al par. 2 (Modalità di applicazione della riduzione contributiva), la circolare ha specificato la possibilità di usufruire del beneficio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e -comunque- per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà, secondo le indicazioni impartite da questa Direzione Generale con propria circolare n. 17 dell'8.11.2017.

Sono pervenuti numerosi dubbi interpretativi da parte delle aziende circa la presentazione di un'unica istanza ovvero di più domande in caso di contratti di solidarietà successivi, riferiti alla medesima unità produttiva, siano essi in continuità ovvero intervallati da periodi di ripristino dell'orario normale di lavoro.

Al riguardo, al fine di ovviare alle problematiche manifestate dai soggetti interessati e di agevolare la possibilità di accedere alla riduzione contributiva, si ritiene di aggiungere alla circolare n. 18 del 22.11.2017, al par. 2 (Modalità di applicazione della riduzione contributiva), il seguente 3° cpv: "Si precisa che lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo".