Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 14 febbraio 2018, n. 102159

Modifiche e integrazioni alla circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014 concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative"

 

PREMESSA

 

Con la circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 (di seguito, la "Circolare") sono state definite le modalità, le forme e i termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative. Con la Circolare sono state inoltre fornite specificazioni relative ai criteri e all’iter di valutazione, alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie ed ai punteggi minimi ai fini dell’accesso alle agevolazioni e sono state altresì indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni.

Con decreto ministeriale 9 agosto 2016, al fine di assicurare la continuità dell’azione di sostegno alla nuova imprenditorialità innovativa nelle regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), sono state assegnate allo strumento, nei limiti di quanto stabilito all’articolo 1 del predetto decreto ministeriale, le risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FERS, il cui utilizzo pone specifici obblighi a carico dei beneficiari.

Successivamente il decreto ministeriale 9 agosto 2017 ha adeguato i contenuti del decreto ministeriale 24 settembre 2014 alle specifiche disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, recante la disciplina delle "start-up innovative", al fine di consentire, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, il sostegno ad una platea più ampia di beneficiari e determinare condizioni più favorevoli in termini di spese ammissibili e modalità di erogazione per le imprese richiedenti le agevolazioni, in conformità alla disciplina predetta come evolutasi nel tempo.

Alla luce delle modificazioni riguardanti il provvedimento di attuazione dello strumento, il citato decreto ministeriale 24 settembre 2014, nonché dell’utilizzo di risorse cofinanziate dal FESR, si rende pertanto necessario, per garantire la corretta attuazione della misura di aiuto, apportare alla Circolare le modifiche ed integrazioni indicate nel successivo paragrafo.

 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 68032 DEL 10 DICEMBRE 2014

 

Per le motivazioni illustrate in premessa, alla circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 sono apportate le modifiche di seguito indicate.

 

1. Modifiche al punto 1 - Premessa

 

1.1. Al punto 1.1 le parole ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 13 novembre 2014," sono sostituite dalle seguenti: "e successive modifiche e integrazioni".

 

2. Modifiche al punto 2 - Definizioni

 

2.1. Al punto 2.1, lettera a), dopo le parole "in data 13 novembre 2014" sono inserite le seguenti: "e successive modifiche e integrazioni".

 

3. Modifiche al punto 3 - Risorse finanziarie disponibili

 

3.1. Il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

"3.1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al Decreto sono utilizzate le disponibilità finanziarie, anche a valere sulle risorse comunitarie, previste nell’ambito delle disposizioni di legge vigenti e dei decreti ministeriali già adottati, nonché le disponibilità finanziarie che si dovessero rendere disponibili a seguito di eventuale rimodulazione delle dotazioni previste. E’ fatta salva la possibilità di individuare, anche da parte del Ministro dello sviluppo economico, ulteriori risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente circolare.".

 

3.2. I punti 3.2 e 3.3 sono abrogati.

 

4. Modifiche al punto 4 - Soggetti beneficiari

 

4.1. Al punto 4.1, lettera a), le parole "48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "60 mesi".

4.2. Il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

"4.2. Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore, ed entro il medesimo termine inoltri domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria che nella sezione speciale di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e successive modifiche e integrazioni. La documentazione attestante l’avvenuta costituzione della società, nonché la copia della richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, devono essere presentate al Soggetto gestore entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta. La mancata costituzione della società nonché la mancata richiesta di iscrizione della stessa nella sezione speciale del Registro delle imprese oltre il predetto termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni determina la decadenza della domanda di ammissione. L’effettiva iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la risoluzione unilaterale del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e la conseguente revoca delle agevolazioni concesse.

La costituzione della società senza la partecipazione in qualità di socio di uno o più soggetti indicati come componenti della compagine nel piano di impresa di cui al successivo punto 5.8, deve essere preventivamente oggetto di richiesta via PEC al Soggetto gestore che provvede, anche a seguito di un eventuale colloquio, a valutarne la coerenza con il piano di impresa e a comunicare l’approvazione o il diniego della richiesta stessa. In caso di diniego, il mancato ripristino dell’assetto societario indicato nel piano di impresa determina la decadenza della domanda di ammissione.".

4.3. Al punto 4.4 le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "30 (trenta) giorni" e dopo le parole "di cui al medesimo punto 4.2" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal punto 4.3, lettera a), relativamente alla dimostrazione da parte dell’impresa dell’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, che potrà essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione.".

 

5. Modifiche al punto 5 - Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa

 

5.1. Al punto 5.11 le parole "entro 90 (novanta) giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 (trenta) giorni".

 

6. Modifiche al punto 6 - Concessione delle agevolazioni

 

6.1. Il punto 6.1 è sostituito dal seguente:

"6.1. All’esito del procedimento istruttorio di cui al punto 12, il Soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda e ne dà comunicazione all’impresa. Nel caso di comunicazione di ammissione alle agevolazioni il Soggetto gestore provvede contestualmente a richiedere la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3. La documentazione richiesta dovrà pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione.".

 

7. Modifiche al punto 7 - Obblighi del beneficiario e vincoli sull’attività

 

7.1. Al punto 7.1 alla fine della lettera e) il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 (dieci) anni successivi al completamento del progetto. Il Ministero può stabilire, per le imprese ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013, dandone comunicazione all’impresa beneficiaria. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati.".

 

8. Modifiche al punto 9 - Forma e intensità dell’aiuto

 

8.1. Al punto 9.1 le parole "nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel Territorio del cratere sismico aquilano" sono sostituite dalle seguenti: "nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia".

8.2. Al punto 9.6, lettera a), le parole "nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel Territorio del cratere sismico aquilano" sono sostituite dalle seguenti: "nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia".

 

9. Modifiche al punto 10 - Spese ammissibili

 

9.1. Al punto 10.1:

a) nell’alinea, dopo le parole "programmi di investimento" sono inserite le seguenti: ", funzionali alla realizzazione del progetto,";

b) alla lettera a) le parole ", funzionali alla realizzazione del progetto" sono soppresse;

c) alla lettera b) le parole ", funzionali al progetto" sono soppresse;

d) alla lettera c) dopo la parola "brevetti" è inserita la seguente: ", marchi";

e) alla lettera e) le parole "funzionali al progetto di investimento," sono soppresse;

f) alla fine della lettera e) il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) investimenti in marketing e web marketing.".

9.2. Al punto 10.3, lettera e), le parole "13.11" sono sostituite dalle seguenti: "13.8".

9.3. Dopo il punto 10.8 è inserito il seguente:

"10.8-bis. Sono agevolabili entro il limite del 20% (venti percento) dell’importo totale ammesso per le altre categorie di spesa gli investimenti in marketing e/o web marketing, intesi quali spese relative alla definizione della strategia di ingresso sul mercato e alle attività propedeutiche alla promozione dell’innovazione oggetto del programma di investimento proposto, ivi incluse le spese di pubblicità e di promozione di carattere non ricorrente riconducibili a piani pluriennali finalizzati al lancio dell’innovazione proposta.".

 

10. Modifiche al punto 11 - Costi ammissibili

 

10.1. Al punto 11.3 le parole ", sostenuti a partire dalla data di invio telematico della domanda di cui al punto 5.7" sono soppresse.

 

11. Modifiche al punto 12 - Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

 

11.1. Il punto 12.7 è sostituito dal seguente:

"12.7. Ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, la valutazione di cui al punto 12.4 tiene conto anche dei criteri di selezione delle operazioni del medesimo Programma operativo, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015.".

 

12. Modifiche al punto 13 - Erogazione delle agevolazioni dei programmi di investimento

 

12.1. Il punto 13 è sostituito dal seguente:

"13. Erogazione delle agevolazioni dei programmi di investimento.

13.1. Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, di cui al punto 10.1, l’erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10% (dieci percento) dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso.

13.2. La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell’impresa beneficiaria avviene utilizzando le modalità indicate ai successivi punti 13.2.1 (Fatture quietanzate o non quietanzate) e 13.2.2 (Conto vincolato/Convenzione ABI), che risultano essere alternative e la cui scelta, effettuata in occasione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni sul programma di investimento, non è modificabile nel corso della realizzazione del programma.

13.2.1. Fatture quietanzate o non quietanzate

La rendicontazione di stati di avanzamento lavori avviene mediante la presentazione di:

a) titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate);

b) titoli di spesa non quietanzati, il cui pagamento dovrà essere dimostrato entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dall’accreditamento delle relative agevolazioni da parte del Soggetto gestore, pena la revoca delle agevolazioni concesse (fatture non quietanzate).

Le modalità di presentazione delle richieste di erogazione di cui alle lettere a) e b) del presente punto sono da intendersi alternative rispetto alla singola richiesta di erogazione delle agevolazioni sul programma degli investimenti. L’impresa beneficiaria che opta per una delle modalità di erogazione di cui alle lettere a) e b) del presente punto può richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 25% (venticinque percento) dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, previa presentazione di fideiussione a favore del Soggetto gestore. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al punto 5.7 e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. Nel caso in cui la società beneficiaria abbia richiesto e ottenuto l’erogazione dell’anticipazione, il primo stato di avanzamento lavori dovrà essere di importo almeno pari all’anticipazione stessa. La presentazione della richiesta di erogazione successiva a quella presentata secondo le modalità di cui alla lettera b) del presente punto è subordinata al positivo esito della dimostrazione dei pagamenti relativi alla totalità dei titoli di spesa ammessi alle agevolazioni in sede di erogazione dello stato di avanzamento lavori precedente. La richiesta di erogazione relativa allo stato avanzamento lavori a saldo deve sempre avere ad oggetto titoli di spesa quietanzati. La documentazione di spesa da presentare deve, pertanto, comprendere le fatture d’acquisto e le quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.

13.2.2. Conto vincolato/Convenzione ABI

Le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni di cui al punto 10.1, sono erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate attraverso l’utilizzo di uno specifico contratto di conto corrente, secondo le modalità previste dalla Convenzione stipulata in data 28 aprile 2015 tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria italiana (ABI).

13.3. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al punto 5.7, nel rispetto dei seguenti termini:

a) l’anticipazione di cui al punto 13.2.1, dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e comunque entro 4 (quattro) mesi dalla data suddetta;

b) nel caso dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in unica soluzione, dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e comunque entro 60 (sessanta) giorni dal termine di cui al punto 10.2, lettera b), fatta salva l’eventuale richiesta di proroga fino a 6 (sei) mesi da parte dell’impresa entro i termini di cui al richiamato punto 10.2, lettera b).

13.4. Il Soggetto gestore valuta la richiesta di proroga di cui alla lettera b) del punto 13.3, comunicando all’impresa richiedente l’accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre il termine di cui al punto 10.2, lettera b), saranno rigettate da parte del Soggetto gestore.

13.5. Nel caso di anticipazione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione, oltre alla fideiussione di cui al punto 13.2.1, dovrà essere corredata della documentazione attestante l’effettiva iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, nonché l’inesistenza, mediante autocertificazione, di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa. Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’esito della verifica della documentazione di cui al presente punto. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. L’anticipazione erogata è recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali al contributo che l’impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione di cui al punto 13.2.1 è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell’anticipazione erogata.

13.6. Nel caso di stati di avanzamento lavori precedenti il saldo, costituisce parte integrante della richiesta di erogazione, oltre alla documentazione attestante l’effettiva iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, la documentazione relativa a:

a) la disponibilità dei locali idonei all’attività;

b) l’avanzamento contabile del programma di investimento;

c) limitatamente alle richieste di erogazione presentate secondo le modalità di cui al punto 13.2.1, lettera a), l’evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione e le relative quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori.

L’impresa deve inoltre presentare la dichiarazione, tramite autocertificazione:

a) dell’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa;

b) della regolare tenuta delle scritture contabili.

Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L’erogazione degli stati di avanzamento lavori è subordinata all’esito della verifica della documentazione di cui al presente punto. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Entro 45 (quarantacinque) giorni dall’erogazione degli stati di avanzamento lavori presentati secondo le modalità previste al punto 13.2.1, lettera b), l’impresa beneficiaria dovrà fornire l’evidenza dei pagamenti della totalità delle spese relative agli investimenti ammessi nello stato di avanzamento lavori erogato e le relative quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori.

13.7. Nel caso di stato di avanzamento lavori a saldo o in unica soluzione, costituisce parte integrante della richiesta di erogazione, oltre alla documentazione attestante l’effettiva iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, la documentazione relativa a:

a) la disponibilità dei locali idonei all’attività;

b) l’avanzamento contabile del programma di investimento;

c) l’evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione e le relative quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori, fatta salva la fattispecie di cui al punto 13.2.2.

L’impresa deve inoltre presentare la dichiarazione, tramite autocertificazione, attestante:

a) l’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa;

b) la regolare tenuta delle scritture contabili;

c) il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività.

Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

L’erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in un’unica soluzione, è subordinata all’esito delle verifiche della documentazione di cui al presente punto e del sopralluogo di cui al punto 15. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa.

13.8. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria.

13.9. A distanza di 6 (sei) mesi dall’ultimazione del programma di investimenti, convenzionalmente coincidente con la data di erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, o, in mancanza, con la data del sopralluogo di cui ai punti 15.1 e 15.3, il Soggetto gestore effettua un controllo sulle imprese beneficiarie per verificarne l’operatività. Al fine di tale controllo, le imprese beneficiarie trasmettono le informazioni necessarie, secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore, fatta salva l’eventuale richiesta di proroga da parte dell’impresa beneficiaria presentata entro i predetti termini di sei mesi. Il Soggetto gestore può, sulla base della richiesta motivata da parte dell’impresa, concedere un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi per l’avvio dell’attività. Ove, a seguito di successive verifiche, l’impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, il Soggetto gestore dispone la revoca totale delle agevolazioni.".

 

13. Modifiche al punto 14 - Erogazione delle agevolazioni dei costi di esercizio

 

13.1. Al punto 14.1 le parole "per un importo almeno pari al 20% (venti percento) dei costi complessivamente ammessi" sono sostituite dalle seguenti: "per costi relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento".

13.2. Al punto 14.2 le parole "dei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3" sono sostituite dalle seguenti: "del singolo semestre o multiplo di semestre oggetto di richiesta di erogazione".

13.3. Al punto 14.3 dopo le parole "documentazione attestante" sono inserite le seguenti: ", oltreché l’effettiva iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese".

13.4 Al punto 14.5 l’ultimo periodo è soppresso.

 

14. Modifiche al punto 15 - Sopralluogo di verifica e controlli periodici

 

14.1. Al punto 15.3 le parole "13.4, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "13.3, lettera b)".

 

15. Modifiche al punto 17 - Revoca delle agevolazioni

 

15.1. Al punto 17.1:

a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

"c-bis) l’impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la dimostrazione del pagamento della totalità delle spese ammesse alle agevolazioni negli stati di avanzamento lavori erogati ai sensi del punto 13.2.1, lettera b), della presente circolare;

c-ter) qualora l’impresa beneficiaria a seguito dei controlli di cui ai punti 13.9 e 14.5 risulti non operativa;

c-quater) qualora l’impresa abbia ricevuto altri contributi pubblici per le spese di cui al punto 10 e i costi di cui al punto 11, fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 16, in merito alla cumulabilità delle agevolazioni con la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;";

b) alla lettera f) le parole "13.10, 13.12" sono sostituite dalle seguenti: "13.5, 13.6, 13.7, 13.9".

15.2. Al punto 17.2:

a) alla lettera c) le parole "13.10" sono sostituite dalle seguenti: "13.5, 13.6, 13.7";

b) alla lettera d) le parole "nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano" sono sostituite dalle seguenti: "nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia".

 

16. Modifiche al punto 18 - Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi di informazione

 

16.1. Al punto 18.3:

a) alla lettera a) le parole "dagli articoli 60, 61 e 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dagli articoli 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 1828/2006" sono sostituite dalle seguenti: "dal Regolamento (UE) n. 1303/2013";

b) alla lettera b) le parole "Regolamento (CE) n. 1083/2006" sono sostituite dalle seguenti: "Regolamento (UE) n. 1303/2013";

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’Allegato XII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenuto conto di quanto disposto in merito dalle Linee guida e manuale d’uso per le azioni di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 allegate al decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;";

d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, assicurare il rispetto di quanto stabilito all’articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;";

e) alla lettera d) le parole "articolo 60, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1083/2006" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013".

 

17. Modifiche agli allegati

 

17.1. All’allegato 1, nella colonna "Attribuzione punteggio", il punteggio del parametro c.3) è modificato come segue:

-  Non attendibile 0 punti

- Parzialmente attendibile 1 punto

- Attendibile da 2 a 3 punti.

17.2. All’allegato 2, nella colonna "Attribuzione punteggio", il punteggio del parametro c.3) è modificato come segue:

- Non attendibile 0 punti

- Parzialmente attendibile 1 punto

- Attendibile da 2 a 3 punti.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

I contenuti della presente circolare, relativamente ai punti 7.1, 8.1, 8.2, 11.1, 15.2, lettera b), e 16, esplicativi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2016, si applicano dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale 9 agosto 2016.

I contenuti della presente circolare, relativamente ai punti 4.1, 4.2 e 9.1, esplicativi delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 9 agosto 2017, si applicano secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 9 agosto 2017.

I contenuti della presente circolare, relativamente ai punti 12.1, 13.1, 13.2, 13.3 e 15.1, lettera a), si applicano anche ai programmi per i quali, alla data di pubblicazione della presente circolare nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), non siano state erogate, a nessun titolo, le agevolazioni.

I contenuti di cui ai punti 4.3, 5.1, 6.1, 9.3 e 17, si applicano anche alle imprese per le quali alla data di pubblicazione della presente circolare nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) non è stato completato l’iter istruttorio di ammissione alle agevolazioni.

I punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 9.2, 10.1, 13.4, 14.1, 15.1, lettera b), e 15.2, lettera a), costituiscono disposizioni di coordinamento.

Si riporta in allegato alla presente circolare il testo aggiornato della circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 contenente le modifiche su riportate.

 

ALLEGATO

Testo della circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 aggiornato con le modifiche successivamente apportate