Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 ottobre 2017, n. 23696

Licenziamento disciplinare - Illegittimità - Qualifica dirigenziale - Indennità supplementare - Garanzie procedimentali art. 7 L. n. 300/1970 - Violazione - Licenziamento non nullo ma ingiustificato

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 5063/2014, pronunciando sull'appello proposto da M. s.p.a. avverso le sentenze non definitiva e definitiva emesse dal locale Tribunale, in parziale riforma delle stesse, rigettava la domanda proposta da M.N. limitatamente alla somma di € 26.029,42, concernente la richiesta di restituzione degli importi addebitati per l'utilizzo di vettura aziendale; confermava nel resto le pronunce impugnate.

2. Il M., dirigente della M. s.p.a., era stato licenziato con provvedimento del quale i Giudici di merito riconoscevano la natura disciplinare, con conseguente operatività dell'art. 7 L. n. 300/70. Stante l'accertata violazione di tali garanzie e trattandosi di lavoratore con qualifica dirigenziale, il recesso datoriale era da ritenere ingiustificato e la società doveva essere condannata al pagamento dell'indennità di preavviso e dell'indennità supplementare di cui all'art. 29 CCNL, quest'ultima liquidata nella misura massima di diciotto mensilità della retribuzione.

3. La Corte di appello confermava altresì la statuizione con cui il Tribunale, in sede di sentenza definitiva, aveva riconosciuto la retribuzione maturata dal M. dal giugno 2001 (epoca del licenziamento) al giugno 2002 (data di cessazione del periodo di comporto) sul rilievo che l'effettività dello stato di malattia, sussistente alla data del licenziamento, non era stata specificamente contestata, mentre erano allegazioni nuove quelle introdotte in appello dalla società tese a prospettarne una preordinazione da parte del dipendente. La Corte di appello riteneva inefficace il licenziamento fino al termine del periodo di comporto, mentre per il periodo successivo il licenziamento era efficace, ma ingiustificato.

4. Per la cassazione di tale sentenza la soc. M. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso il M.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 414 e 416 c.p.c. e dell'art. 437 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c. e 1226 c.c., nella parte in cui la sentenza aveva rigettato la richiesta di riforma della condanna di M. al pagamento dell'indennità supplementare ex art. 29 CCNL nella misura di diciotto mensilità della retribuzione globale, corrispondente alla misura massima prevista dalla contrattazione collettiva. La Corte di appello aveva fatto generico riferimento al disposto di cui all'art. 29 CCNL ed aveva ritenuto nuove - e dunque inammissibili - le contestazioni circa la misura dell'indennità supplementare, in relazione alla prospettata operatività del comma 19 dell'art. 29 CCNL.

2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo hanno ad oggetto il capo della sentenza di appello con cui era stata rigettata la richiesta di riforma della sentenza di primo grado definitiva recante la condanna di M. a corrispondere al M. la somma di euro 67.135,80, pari alle retribuzioni non corrisposte da giugno 2001 a giugno 2002.

2.1. In particolare con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 277, 279 e 429 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 324 c.p.c.e 2909 c.c., per contrasto con l'accertamento della precedente sentenza non definitiva; una volta statuita la cessazione del rapporto di lavoro in ragione del licenziamento, che la M. aveva intimato per giusta causa, il M. aveva perso il suo status di dipendente, per cui non poteva essere riconosciuto in suo favore il trattamento retributivo in pendenza dello stato di malattia, che presuppone la permanenza del rapporto di lavoro ancorché sospeso.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2112, 2118 e 2119 c.c., atteso che nei confronti del M. non operava la tutela reale di cui all'art. 18 Stat. lav., e conseguentemente, per effetto della dichiarata illegittimità del licenziamento, il rapporto di lavoro non poteva dirsi ricostituito ex tunc e per tale ragione risultava indifferente l'eventuale successiva continuazione della malattia.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 414, 416, 437 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto generiche le contestazioni sullo stato di malattia formulate in primo grado da M., mentre la memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. recava un intero paragrafo alla deduzione di "preordinazione dello stato di malattia"; dunque non solo M. contestò sin dal primo atto difensivo la malattia del M., ma affermò espressamente che si trattava di un espediente creato ad arte, proprio fine di bloccare l'efficacia dell'imminente licenziamento per giustificato motivo.

5. Il ricorso è infondato

6. Quanto al primo motivo, risulta dalla trascrizione dell'art. 29 C.C.N.L. che la maggiorazione oggetto della censura può essere riconosciuta in relazione all'età e all'anzianità di servizio (commi 16 e 17), oppure nell'ipotesi in cui vi sia l'opposizione del datore di lavoro alla procedura arbitrale e il licenziamento venga riconosciuto ingiustificato in sede giudiziaria (comma 19). In particolare il comma 19 dell'art. 29 così detta: "Nel caso il dirigente ricorra all'Autorità giudiziaria ordinaria, a seguito dell'opposizione del datore di lavoro alla procedura arbitrale, ed il licenziamento venga riconosciuto ingiustificato, in luogo dell'indennità prevista al comma 16° spetterà, a favore del dirigente e a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, un'indennità supplementare pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso. Resta confermata in tali casi l'applicazione del disposto di cui al precedente comma 17". La Corte di appello, nell'accogliere la pretesa di cui al ricorso introduttivo, ha evidentemente fatto proprie allegazioni poste dal ricorrente a fondamento della domanda di riconoscimento della massima indennità supplementare. Spettava dunque alla parte convenuta contestare sin dal primo atto difensivo di primo grado, ossia in sede di memoria ex art. 416 c.p.c., i presupposti costitutivi del diritto rivendicato.

6.1. E' principio costante che il convenuto, a norma dell'art. 416 c.p.c., nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici, sicché l'attore é esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed é inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità (Cass. 18202 del 2008, conf. Cass. 3972 del 2012; v. pure Cass. 4668 del 2006).

6.2. Poiché risulta dalla sentenza impugnata che la soc. M. solo in appello ebbe a contestare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 19 dell'articolo 29, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto riportare - in corretto adempimento degli oneri di cui all'art. 366 n. 3 e 4 c.p.c. - il tenore della contestazione formulata in primo grado, per contrastare l'assunto di novità e tardività. Sul punto il ricorso è carente delle necessarie allegazioni processuali, che riguardano specificamente il giudizio di legittimità.

7. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente vertendo sul medesimo capo della sentenza impugnata, avente ad oggetto il riconoscimento delle retribuzioni maturate tra la data del licenziamento (giugno 2001) e la fine del periodo di comporto (giugno 2002), sono infondati. Il Tribunale, in sede di sentenza definitiva, aveva riconosciuto tale trattamento sul presupposto della inefficacia del licenziamento intimato durante la malattia e fino alla cessazione del periodo di comporto. Solo dal momento in cui il licenziamento era divenuto efficace, trovava applicazione il trattamento spettante al dirigente per il licenziamento ingiustificato, che dà titolo al riconoscimento dell'indennità di preavviso, oltre all'indennità supplementare. La Corte di appello ha confermato tali soluzione interpretativa.

7.1. Giova premettere che le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970 n. 300 ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari sono applicabili anche in caso di licenziamento di un dirigente d'azienda, a prescindere dalla specifica posizione dello stesso nell'ambito dell'organizzazione aziendale, se il datore di lavoro addebita al dirigente un comportamento negligente o, in senso lato , colpevole, al fine di escludere il diritto del medesimo al preavviso, oppure alla indennità c.d. supplementare eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva in ipotesi di licenziamento ingiustifio la violazione di dette garanzie comporta non la nullità del licenziamento stesso ma l'impossibilità di tener conto dei comportamenti irritualmente posti a base del licenziamento ai fini dell'esclusione del diritto al preavviso e all'indennità supplementare (Cass. n. 5213 del 2003). Dalla violazione di dette garanzie, che si traduce in una non valutabilità delle condotte causative del recesso, ne scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico-sistematici assegnare all'inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso (Cass. S.U. n. 7880 del 2007).

7.2. Tanto premesso, non sussiste alcun contrasto tra la sentenza non definitiva e quella definitiva: la prima, concernente l'impugnativa del licenziamento per violazione delle garanzie procedimentali ex art.7 L. n. 300/70, ha riconosciuto il trattamento spettante per licenziamento ingiustificato del dirigente; la seconda, vertente sulla sospensione del rapporto in costanza di malattia, ha attribuito il relativo trattamento, sul presupposto del riconoscimento della inefficacia medio tempore del licenziamento.

7.3. Inconferente è l'argomento che oppone la presente fattispecie a quella invece regolata dall'art. 18 L. n. 300/70 che, sul presupposto della efficacia ex tunc della declaratoria di illegittimità del licenziamento, consente di riconoscere de iure la persistenza del rapporto di lavoro. Nel caso in esame, trattandosi di licenziamento di dirigente, il regime è quello della tutela obbligatoria prevista dalla contrattazione collettiva, che prevede oltre all'indennità supplementare a titolo risarcitorio, anche l'indennità di preavviso, i cui termini sono parimenti dettati dalla normativa contrattuale.

7.4. Se è vero che il preavviso ha efficacia obbligatoria, per cui non rilevano eventuali accadimenti sopravvenuti al licenziamento, è pur vero che nel caso in esame la malattia preesisteva all'intimazione del licenziamento, ossia era in corso in tale momento; quindi trova applicazione il principio generale, discendente dall'art. 2110 c.c., secondo cui opera la sospensione del rapporto di lavoro, in caso di malattia, per il periodo previsto dalla legge, dal contratto collettivo, dagli usi o secondo equità, e l'efficacia del licenziamento rimane sospesa durante la malattia; tanto incide sulla ulteriore decorrenza del periodo di preavviso, con le relative conseguenze sul piano economico (cfr. Cass. n. 7369 del 2005).

8. La censura di cui al quarto motivo è inammissibile. Come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte d'appello (pag. 13) ha ritenuto che la prospettata precostituzione dello stato di malattia fosse un'allegazione difensiva innanzitutto generica, in quanto basata su "circostanze...cronologicamente indefinite" e comunque esclusivamente connessa "all'intimazione del licenziamento", ossia tesa a contrastare l'assunto del M. che originariamente aveva dedotto che lo stato di malattia era ascrivibile a fatti addebitabili alla società. Erano dunque inammissibili ex art. 437 c.p.c. le nuove eccezioni proposte in appello. Non era stato, invece, specificamente contestato lo stato di malattia, rispetto al quale erano state formulate "mere generiche contestazioni con richiesta di verifica mediante c.t.u." (pag. 13 sent.).

8.1. Il quarto motivo prescinde dalla ratio decidendi della sentenza impugnata ed è teso a prospettare una versione processuale diversa da quella ricostruita dal giudice di merito, che ha interpretato le originarie allegazioni del convenuto nei limiti di cui sopra.

9. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da distrarsi in favore del difensore prof. avv. R.D.L.T..

10. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.