Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 ottobre 2017, n. 23698

Inquadramento superiore - Adeguamento retributivo e previdenziale - Ricorso per revocazione - Controversie in materia di lavoro e previdenza - Termine lungo per proporre il ricorso - Nel giudizio di legittimità non è computabile il periodo di sospensione feriale dei termini

 

Fatti di causa

 

1. D.A. e gli altri lavoratori indicati in epigrafe, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita il 20 maggio 2016, hanno impugnato per revocazione, nei confronti dell'A.R.S.S.A., Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura, gestione liquidatoria, la sentenza della Corte di cassazione n. 9110/2015, depositata il 6 maggio 2015, emessa nella causa vertente tra essi lavoratori e la suddetta Agenzia, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1352 del 2008, che aveva accolto l'impugnazione proposta dall'Agenzia avverso la sentenza pronunciata tra le parti dal Tribunale di Cosenza n. 865/04.

2. La Corte d'Appello di Catanzaro, con la suddetta sentenza n. 1352 del 2008, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia e in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda dei lavoratori - dipendenti dell'A.R.S.S.A., con inquadramento nel ruolo della divulgazione agricola nella categoria D1 prevista dal CCNL del personale del comparto Regioni e autonomie locali - avente ad oggetto la declaratoria del diritto ad essere inquadrati nella categoria D3 prevista dal suddetto CCNL, con consegnate adeguamento retributivo e previdenziale.

3. La Corte di cassazione con la sentenza n. 9110 del 2015 rigettava il ricorso.

Il giudice di legittimità rilevava la violazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis; la mancata specificazione, ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., dell'atto processuale nel quale erano stati prodotti i documenti di cui si denunciava il mancato esame; il mancato deposito ai sensi dell'art. 369, n. 4, cod. proc. civ., dei documenti sui quali il ricorso si fondava; la violazione del principio di autosufficienza non avendo i ricorrenti trascritto nel ricorso, almeno nella parte che interessava, il testo di tutti i documenti richiamati, impedendo il vaglio di decisività della censura.

4. Ricorrono per revocazione i lavoratori prospettando quattro censure e chiedendo, in accoglimento del ricorso, di revocare ex art. 395, n. 4, la sentenza Cass., n. 9110 del 2015, e nuovamente pronunciando sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della stessa, confermare la sentenza n. 865/2004, resa tra le parti dal Tribunale di Cosenza.

5. L'A.R.S.A.C. (già ARSSA) - Agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese, ha depositato atto di costituzione in giudizio, non notificato ai ricorrenti, impugnando il ricorso per revocazione e riservandosi di dedurre in sede di discussione orale alla quale chiedeva di partecipare, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ.

6. All'udienza pubblica, rassegnate le conclusioni dal Procuratore generale, partecipavano sia l'avv. I.G. per i ricorrenti, sia l'avv. O.M. per I' A.R.S.A.C.

 

Ragioni della decisione

 

1. Come già affermato da questa Corte (Cass., n. 7361 del 2015), nel processo di cassazione l'esercizio del contraddittorio della parte intimata è regolato dall'art. 370 cod. proc. civ., con la previsione che esso debba avvenire mediante un atto scritto, il controricorso, che deve essere notificato alla parte ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito del ricorso e, quindi, depositato, come dice il terzo comma della norma, entro venti giorni dalla notifica.

Il secondo inciso del comma 1, dispone che "in mancanza" della notificazione la parte non può presentare memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., "ma soltanto partecipare alla discussione orale", prevista dall'art. 379 cod. proc. civ.

A ciò consegue che, in mancanza di notificazione del controricorso, l'esercizio del diritto di difesa resta esclusivamente affidato allo svolgimento dell'attività di difesa in via orale nell'udienza di discussione, la quale esigerà il deposito di una procura, non restando valida per la discussione la procura speciale rilasciata a margine del controricorso.

La previsione che in mancanza di notifica di controricorso il diritto di difesa possa esercitasi con la partecipazione alla discussione, essendo necessario il ministero di un difensore iscritto all'albo speciale, implica quindi che il difensore nominato all'uopo possa giustificare i suoi poteri mediante deposito della procura speciale direttamente all'udienza, o in cancelleria prima dell'udienza.

Tale procura dovrà essere necessariamente una procura notarile o per scrittura privata autenticata, dato che solo tali atti sono compatibili con il fatto che il ministero del difensore si eserciti con la difesa orale in udienza (citata Cass., n. 7361 del 2015).

Nella fattispecie in esame, l'atto denominato "costituzione in giudizio" per A.R.S.A.C. (già ARSSA) - Agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese, sottoscritto dall'avv. O.M., che reca a margine procura speciale alle liti rilasciata all'avv. O.M. dal direttore generale dell'ARSAC Ing. I.A. e autenticata dal suddetto difensore, non risulta notificato ai ricorrenti, con conseguente irritualità ed inammissibilità dello stesso (Cass., ord. n. 19570 del 2015), in quanto, applicandosi al giudizio di revocazione le stesse regole del giudizio al cui esito è stata resa la sentenza impugnata (art. 400 cod. proc. civ.), per resistere al ricorso è indispensabile notificare un controricorso (art. 370 cod. proc. civ.).

Né la procura alle liti rilasciata a margine del suddetto atto non notificato, in ragione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, consente l'esercizio dei diritti di difesa mediante la discussione orale in udienza pubblica, occorrendo in proposito il rilascio di procura speciale alle liti conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, procura che nella specie non risulta depositata.

Peraltro, si osserva che (Cass., n. 18323 del 2014) nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell'art. 83 cod. proc. civ., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore dell'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, tenuto conto dell'inizio del giudizio di primo grado, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ.

2. È preliminare all'esame dei motivi di ricorso posti a fondamento della revocazione ex art. 395, n.4, cod. proc. civ., la verifica d'ufficio della tempestività dell'impugnazione.

3. L'art. 400 cod. proc. civ., sopra richiamato, prevede: «Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo».

4. Come la giurisprudenza ha più volte affermato, nel caso in cui la sentenza fatta oggetto del giudizio di revocazione abbia concluso una controversia assoggetta al rito del lavoro, anche il giudizio di revocazione dovrà svolgersi secondo le regole dettate per il processo del lavoro.

5. La compatibilità del rito lavoro con il giudizio di revocazione è stata esaminata, in particolare, sotto il profilo dell'adeguatezza della proposizione della domanda con ricorso depositato nei termini e non con citazione ad udienza fissa (Cass., n. 13063 del 2016; Cass., n. 13834 del 2010; Cass., n. 4537 del 1992).

6. Con la sentenza n. 2138 del 2017 questa Corte ha esaminato specificamente la questione del computo del termine lungo per la proposizione del ricorso per revocazione in ordine ad una sentenza di legittimità resa in una controversia vertente in materia lavoro (fattispecie relativa alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e regolata nelle fasi di merito dal rito lavoro, ed ha statuito che «inerendo, infatti, ad una controversia che soggiace al rito del lavoro, il termine cd. lungo per la sua proposizione scadeva con il decorso dell'anno computato ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ., secondo il calendario comune, in data 10 ottobre 2015, non trovando applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969, art. 3, che esclude le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie da detta sospensione».

7. Nel giudizio di legittimità, per le controversie in materia di lavoro e previdenza, la non computabilità, nel termine per proporre il ricorso per cassazione, del periodo di sospensione feriale dei termini, previsto dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, è stato sancito dalla giurisprudenza.

8. L'art. 3 citato prevede «In materia civile, l'articolo 1 non si applica (...) alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile».

9. La giurisprudenza di legittimità ha statuito (Cass. S.U., n. 749 del 2007): «l'esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma della legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. 8 aprile 2002 n. 5015, 26 ottobre 2004 n. 20732, 18 gennaio 2006 n. 820, 8 maggio 2006 n. 10452), comprese le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato (Cass. 9 aprile 2004 n. 6956)».

11. Alla luce delle considerazioni svolte, in continuità con la sentenza di questa Corte n. 2138 del 2017, ritiene il Collegio che il termine lungo (nella specie di un anno dalla pubblicazione della sentenza, ratione temporis) per la proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., avverso le sentenze di legittimità pronunciate in controversie di lavoro e previdenza, deve essere computato escludendo la sospensione feriale dei termini, perché anche nel giudizio di cassazione, richiamato ex art. 400 cod. proc. civ., rispetto a tali controversie, soggette al rito del lavoro nei gradi di merito, trova applicazione l'art. 3 della legge n. 742 del 1969, e non si ravvisano ragioni di incompatibilità con la disciplina della revocazione.

12. Nella specie, la controversia oggetto della sentenza su cui verte la revocazione è di lavoro (domanda inquadramento dei lavoratori nella categoria D3 del CCNL Regioni ed autonomie locali), e dunque va esclusa la sospensione feriale dei termini nel computo del termine lungo per l'impugnazione.

13. Atteso che la sentenza n. 9110 del 2015 della Corte di cassazione veniva depositata il 6 maggio 2015 e il ricorso per revocazione veniva spedito per la notifica il 20 maggio 2016, quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile per tardività, essendo già decorso il termine lungo annuale per la proposizione dell'impugnazione, con la consumazione del relativo potere.

14. Nulla spese in ragione dell'inammissibilità dell'atto di costituzione in giudizio dell'A.R.S.A.C. non notificato ai ricorrenti e in difetto, per la discussione all'udienza pubblica, di procura speciale alle liti rilasciata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.