Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 gennaio 2017, n. 1554

Scelte organizzative - Soppressione posto di lavoro - Presunto vantaggio aziendale - Prova testimoniale

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 447/2013, depositata l'11 febbraio 2014, la Corte di appello di Cagliari rigettava il gravame proposto dalla A.O. S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a M.C. in data 31/3/2011.

La Corte osservava a sostegno della propria decisione come, nella specie, difettasse la dimostrazione, che neppure la prova testimoniale (non ammessa dal primo giudice) avrebbe consentito di acquisire, del vantaggio che sarebbe derivato all'organizzazione aziendale della datrice di lavoro, esercente attività di concessionaria per la vendita di automobili, dalla soppressione del posto ricoperto dal C., il quale era stato assunto per svolgere compiti di operaio manutentore dello stabile aziendale e che, tuttavia, dal gennaio 2005, era stato destinato, in via prevalente e continuativa, all'esecuzione delle medesime mansioni per gli appartamenti di proprietà di altra società (la Immobiliare D. s.r.l.) di cui l'O. era Amministratore Unico; osservava, inoltre, come solo in grado di appello, deducendo per la prima volta una prova testimoniale inammissibile in quanto tardiva, la datrice di lavoro avesse cercato di dimostrare l'affidamento della manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare facente capo alla società D. s.r.l. ad un'impresa individuale: tentativo che peraltro - rilevava il giudice di secondo grado - si poneva in contrasto con la motivazione alla base del recesso datoriale, di cui modificava i contenuti e, in particolare, le affermate modalità di esternalizzazione delle attività di manutenzione, che non solo da ordinaria si trasformava in straordinaria ma veniva a riguardare, in luogo della datrice di lavoro, la società immobiliare del gruppo.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società A.O. S.p.A. con quattro motivi; il C. è rimasto intimato.

Risulta depositata dichiarazione di rinuncia al mandato dell'avv. G.M., difensore della società ricorrente.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 41, comma 1°, Cost., 3 I. n. 604/1966 e 30, comma 1°, I. n. 183/2010, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ritenuto inesistente la prova della necessaria sussistenza, nel caso di specie, delle ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa e per avere operato un inammissibile sindacato sul merito delle scelte organizzative.

Con il secondo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 115, comma 1°, c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte, dichiarando di concordare sul punto con il primo giudice, ha ritenuto che difettasse la dimostrazione del reale vantaggio che sarebbe derivato alla società dalla soppressione del posto ricoperto dal C., dimostrazione che neppure la dedotta prova testimoniale avrebbe consentito di acquisire.

Con il terzo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 2729, comma 1°, c.c., la ricorrente si duole che la Corte abbia fondato la propria decisione su presunzioni prive dei requisiti previsti dalla norma indicata.

Con il quarto motivo, infine, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 437, comma 2°, c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la prova testimoniale già dedotta in primo grado e riproposta in sede di gravame.

Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non risulta invero l'intervenuto perfezionamento del procedimento di notificazione, eseguito a mezzo del servizio postale da parte del difensore della società nelle forme di cui alla I. n. 53/1994, non essendo in atti l'avviso di ricevimento dell'atto da parte del destinatario.

Come più volte precisato da questa Corte, "la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo" (Cass. n. 13639/2010; conforme Cass. n. 16574/2014).

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.