Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 gennaio 2017, n. 1624

IVA - Cartella di pagamento - Diritto di provare in giudizio l’esistenza di errori incidenti sulla dichiarazione che aveva costituito la base per il controllo formale operato dall’Ufficio

 

In fatto e in diritto

 

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento notificata a F.A., relativa ad IVA per l’anno d’imposta 2007.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso, correlato alla prospettata violazione dell’art. 8 commi 2 e 2 bis dPR n. 322/1998, è manifestamente infondato.

Giova ricordare che Cass. S.U. n. 13378/2016 ha fissato, per quel che qui interessa, i seguenti principi di diritto:

1. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis, è esercitarle non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

2. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis.

A tali principi si è attenuta la CTR, avendo riconosciuto alla parte contribuente che ha proposto ricorso contro la cartella di pagamento notificatale il diritto di provare in giudizio l’esistenza di errori incidenti sulla dichiarazione che aveva costituito la base per il controllo formale operato dall’Ufficio, poi sfociato nell’emissione della cartella impugnata.

Il ricorso va quindi rigettato.

In relazione all’intervento chiarificatore delle S U. si impone la compensazione delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.