Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 13 luglio 2017

Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste

 

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione amministrativa per la gestione del porto franco di Trieste, per adeguarlo agli obiettivi di sviluppo del traffico marittimo e delle attività connesse.

2. Sono in ogni caso fatte salve le competenze della regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e le competenze dell'autorità marittima.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «porto franco»: i punti franchi individuati negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale e le altre zone di cui all'art. 1, commi 618, 619 e 620, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali;

b) «Autorità di sistema portuale»: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale;

c) «presidente»: il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale.

 

Art. 3

Presidente dell'Autorità di sistema portuale

 

1. Il porto franco di Trieste è amministrato dall'Autorità di sistema portuale.

2. Il presidente, sentito il comitato di gestione, amministra:

a) le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

b) le altre zone di cui all'art. 1, commi 618, 619 e 620 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.

3. Nell'ambito del porto franco, il presidente:

a) autorizza e limita la manipolazione delle merci, ferme restando le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'applicazione della normativa doganale;

b) autorizza e limita, d'intesa con la competente Agenzia delle dogane e dei monopoli, la produzione di beni e servizi, anche a carattere industriale;

c) determina:

1) i canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18, e delle aree demaniali comprese nella propria circoscrizione territoriale, nonché i proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, escluse le concessioni di cui all'art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

2) i canoni delle concessioni demaniali marittime per scopi turistico-ricreativi e i canoni derivanti dall'utilizzo delle zone di cui all'art. 1, commi 618, 619 e 620 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

3) i canoni di locazione di aree nella disponibilità patrimoniale dell'Autorità di sistema portuale;

d) regolamenta, di concerto con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con l'autorità marittima, l'accesso al porto franco con i relativi orari. E' fatta salva la competenza dell'autorità marittima relativa alla circolazione stradale;

e) istituisce, sentita l'autorità marittima per gli aspetti di propria competenza, un servizio di vigilanza ai varchi, secondo il piano di security portuale;

f) individua, sentite le amministrazioni interessate, specifiche aree per l'esercizio di attività produttive finalizzate a razionalizzare l'uso del porto e agevolare i tempi di lavoro dell'utenza;

g) provvede, per le finalità di cui all'art. 1, al coordinamento delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni;

h) provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle parti comuni;

i) provvede all'esecuzione delle opere richieste dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'autorità marittima, nonché dalle altre amministrazioni pubbliche competenti;

l) definisce, con proprio regolamento, gli spazi comuni e le modalità di utilizzo degli stessi;

m) assicura la promozione industriale e commerciale, sentite le amministrazioni interessate;

n) promuove la formazione professionale, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, con l'inserimento professionale dei giovani in imprese che operano con i mercati esteri, per accrescere la presenza delle imprese italiane nel mercato internazionale.

4. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi ferroviari nel porto franco, tenuto conto del principio di libertà di transito, il presidente garantisce la libertà di accesso a tutti i vettori ferroviari. A tal fine potrà avvalersi dell'utilizzo di società strumentali, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni societarie, ai sensi della disciplina vigente, finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali funzionali allo sviluppo del sistema portuale.

5. Il presidente, nel caso vi sono rilevanti necessità del commercio internazionale o di rispetto degli obblighi internazionalmente assunti dallo Stato italiano, adotta, con proprio decreto, previo parere della Regione Friuli-Venezia Giulia e dei comuni interessati, i provvedimenti necessari di modifica, in conformità al trattato di pace del 1947-allegato VIII, del porto franco di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto.

 

Art. 4

Pianificazione strategica del porto franco

 

1. L'Autorità di sistema portuale elabora, adotta e attua la pianificazione della gestione del porto franco, finalizzata a promuovere la crescita dell'economia marittima, dei trasporti marittimi, dei flussi di traffico e del sistema economico, sociale e ambientale del territorio.

2. La pianificazione di cui al comma 1 avviene attraverso l'elaborazione di piani, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle attività economiche e sociali e dei pertinenti usi del porto franco.

3. I piani di cui al comma 2 riguardano:

a) l'accesso al porto franco;

b) i servizi di interesse generale;

c) la costruzione o la ristrutturazione di manufatti necessari per la fornitura di servizi all'utenza, compresa la recinzione del porto;

d) il dragaggio dei fondali;

e) i servizi pubblici locali di interesse economico generale.

4. Il comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale approva il piano operativo triennale di cui all'art. 9, comma 5, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente le strategie di sviluppo portuali e logistiche del porto franco.

5. Ai fini della gestione del porto franco, l'Autorità di sistema portuale:

a) fornisce, secondo le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla Guardia di finanza e all'autorità marittima, le informazioni concernenti i soggetti titolari delle aree all'interno degli spazi di cui all'art. 2 del presente decreto, l'ubicazione delle stesse e l'uso al quale sono destinate le aree;

b) vigila sul rispetto delle disposizioni inerenti l'accesso al porto franco e l'utilizzo delle infrastrutture portuali;

c) fornisce, in caso di necessità, a titolo gratuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla Guardia di finanza e all'autorità marittima adeguate infrastrutture, al fine di consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali nel porto franco;

d) fornisce assistenza tecnica a coloro che intendono effettuare investimenti nel porto franco;

e) stipula accordi con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di digitalizzare le procedure e i controlli connessi alla movimentazione delle merci tra i punti franchi e da e per i punti franchi del porto di Trieste.

6. L'Autorità di sistema portuale pubblica sul portale istituzionale le ordinanze e i regolamenti vigenti nel porto franco, nonché i canoni, i diritti, le tariffe, le tasse marittime e qualsiasi altra entrata finanziaria.

 

Art. 5

Transito degli automezzi

 

1. L'Autorità di sistema portuale, per le finalità di cui all'art. 1, rilascia le autorizzazioni relative al transito degli automezzi di nazionalità estera destinati o provenienti dal porto franco.

 

Art. 6

Disposizioni finanziarie

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 7

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 31 luglio 2017, n. 177.