Prassi - INAIL - Circolare 16 dicembre 2016, n. 49

Nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale. Rivalutazione annuale. Importi degli indennizzi con decorrenza 1° luglio 2016

 

Quadro normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni.

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Art. 13.

- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000: "Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Legge finanziaria 2007". Art. 1, comma 780.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 247: "Protocollo welfare". Art. 1, commi 23 e 24.

- Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2009: "Determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico".

- Circolare Inail 7 luglio 2009, n. 37: "Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico".

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)". Art.1, commi 128 e 129.

- Circolare Inail 20 gennaio 2014, n. 4: "Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall’Inail - legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014)". Art. 1, commi 129, 130 e 131.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2014: "Rivalutazione del danno biologico per l’anno 2014".

- Circolare Inail 9 maggio 2014, n. 26: "Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014".

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Art. 1, comma 303, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

- Determina del Presidente Inail 15 giugno 2016, n. 228: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2016".

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2016: emanato in attuazione dell’art. 1, comma 303, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente la rivalutazione degli importi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, adottato sulla base della determina del Presidente Inail 15 giugno 2016, n. 228 (NOTA 1).

 

Premessa

L'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nell'introdurre il riconoscimento del danno biologico, non ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della Tabella indennizzo danno biologico, approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

In tale quadro, il legislatore è intervenuto dapprima con il comma 23 dell'art. 1 del Protocollo welfare del 2007, disponendo un aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, quantificato con decreto interministeriale nella misura dell’8,68% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Successivamente, in occasione della emanazione della legge di stabilità 2014, in attesa della introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella Tabella indennizzo danno biologico, il legislatore ha previsto un ulteriore aumento in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico (NOTA 2).

Il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha fissato i criteri e le modalità di attuazione della norma in questione e ha disposto, a decorrere dal 2014, l’aumento nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall’Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000. Per espressa previsione del predetto decreto, l’aumento in questione si è aggiunto a quello dell’8,68% di cui al decreto interministeriale del 27 marzo 2009.

I due citati aumenti, rivestendo carattere di straordinarietà, non hanno comportato un aggiornamento delle tabelle del danno biologico, ma hanno consentito di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai accertati dall’Istat, intervenuta negli anni 2000-2013.

 

Nuove disposizioni. Rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell' Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente. Lo stesso comma precisa che gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25%, derivante dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari citati in premessa, e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al citato decreto ministeriale 12 luglio 2000.

 

Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2016.

In base alla nuova previsione legislativa, l'Istituto ha avviato l’iter per la rivalutazione degli importi degli indennizzi dovuti con decorrenza 1° luglio 2016.

Per l’anno 2015, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a - 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.

La legge di stabilità 2016 (NOTA 3) ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

In virtù della suddetta norma di salvaguardia, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 (NOTA 4) ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e da malattia professionale vigenti nell’anno 2015, come determinati, da ultimo, in virtù della circolare Inail 9 maggio 2014, n. 26, alla quale si fa rinvio.

Tali importi rimarranno in vigore fino alla data del 30 giugno 2017, essendo fissata al 1° luglio 2017, sempreché ricorrano i relativi presupposti, la data di decorrenza della prossima rivalutazione annuale introdotta dalle nuove disposizioni in argomento.

 

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(1) Allegato 1 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2016.

(2) Cfr art.13, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

(3) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 287.

(4) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2016: emanato in attuazione dell’art. 1, comma 303, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente la rivalutazione degli importi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, adottato sulla base della determina del Presidente Inail 15 giugno 2016, n. 228.