Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO - Sentenza 09 marzo 2017, n. 992

ICI - Rendita catastale - Cogestione Comuni-Agenzie del Territorio - Rideterminazione della rendita catastale da parte dei Comuni - Non sussiste

Ritenuto in fatto ed in diritto

 

Con sentenza 72/15/13 la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia ha accolto i ricorsi riuniti proposti dalla srl I. avverso avvisi di accertamento in rettifica ICI anni 2006/2007/2008/2009/2010 emessi dal Comune di Montichiari.

Secondo il primo giudice gli avvisi erano immotivati, contraddittori ed infondati per fare riferimento ad "immobili non dichiarati" ma tuttavia indicati come "iscritti in catasto con attribuzione di rendita"; per riguardare pretese "omissioni ed infedeltà" tuttavia validate dall’Agenzia del Territorio a seguito della presentazione di proposte di variazione di rendita da parte della proprietà negli anni 2003, 2005 e 2010; per non poter avere efficacia retroattiva gli accertamenti in questione (non ricorrendo i presupposti per la deroga di cui al comma 36 dell’art. 2 d.l. 3.10.06 n. 262 non versandosi nella ipotesi del venir meno dei requisiti per il riconoscimento della ruralità né di immobili non dichiarati in catasto).

Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione il Comune di Montichiari assumendo che in data 28.9.2010 la società aveva presentato alla Agenzia del Territorio denuncia di variazione della consistenza immobiliare in base alla quale il Comune, tenuto conto dei permessi di costruzione, concessioni edilizie o Dia presentati e delle loro epoche, aveva individuato la consistenza dei vari lavori intervenuti a partire dall’anno 2003 ed aveva provveduto ad una attribuzione temporale dei lavori dichiarati dalla società in sede di DOC- FA trasformandoli in rendita catastale mediante applicazione del coefficiente di trasformazione di 0,00200; che il legislatore con le norme di cui al d.lgs 112/98, legge 311/2004 e legge 296/2006 aveva attribuito anche ai Comuni attribuzioni in materia catastale in "cogestione" con la Agenzia del Territorio; che il provvedimento di modifica della rendita catastale era utilizzabile anche con riferimento a periodi di imposta anteriori a quello di notifica del provvedimento e che corretta doveva ritenersi la determinazione delle sanzioni per ogni anno di imposta accertato; ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con conferma della legittimità degli avvisi di accertamento.

Si è costituita anche in questo grado di giudizio la società I. eccependo la inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi e ribadendo la illegittimità dell’operato del Comune che non ha alcuna competenza in materia catastale e non può attribuire una rendita diversa da quella validata dall’Agenzia del Territorio; ha insistito sulla inconsistente motivazione degli avvisi, non sanabile con le controdeduzioni presentate in giudizio ed ha ribadito che la sola deroga al principio di immodificabilità della rendita catastale che consente ai Comuni di notificare una nuova rendita con effetto retroattivo (art.2 co. 36 DL 262/06) non era applicabile alla fattispecie per essere l’immobile già iscritto in catasto; ha chiesto il rigetto dell’appello con conferma della sentenza, vinte le spese di entrambe i gradi di giudizio.

Con memoria depositata in data 14.1.15 il Comune di Montichiari ha riproposto le proprie argomentazioni.

Alla udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione.

L’appello è infondato.

Il Comune invoca le norme di cui agli artt. 66 comma 1 d.lgs 112/98, 1 co. 195 legge 296/2006 ed 1 co. 336 legge 311/2004 per rivendicare la propria competenza in materia di rendite catastali in "cogestione" con la Agenzia del Territorio.

Non v’è dubbio che con tali norme il legislatore abbia inteso favorire una maggiore cooperazione tra Agenzia e Comuni stimolandone un intervento attivo soprattutto laddove la creazione ad es. di nuove infrastrutture abbia reso una zona di maggior pregio, ovvero innovazioni specifiche recate ad un immobile abbiano reso lo stesso ad es. più signorile.

Ma tale forma di cooperazione si esaurisce con la segnalazione alla Agenzia delle incongruenze riscontrate o modifiche intervenute, restando ferma la competenza della Agenzia del Territorio per la attribuzione di un nuovo classamento alla unità immobiliare.

Peraltro ai sensi dell’art. 74 della legge 21.11.2000 n. 342 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione e la Corte Suprema di Cassazione, nelle stesse sentenze citate dal Comune appellante, ha statuito che la denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente è utilizzabile con riferimento a periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, ma pur sempre e solo per periodi successivi alla denuncia di variazione.

Nel nostro caso emerge che le proposte di rendita segnalate dalla contribuente nel 2003 e 2005 furono validate dalla Agenzia del Territorio, laddove la denuncia di variazione della consistenza immobiliare presentata dalla I.  in data 28.9.10 non può essere utilizzata per le annualità oggetto degli avvisi di accertamento in questa sede impugnati.

L’appello dell'Ufficio viene pertanto rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

La complessità della normativa di riferimento giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite anche di questo grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.