Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Risoluzione 18 luglio 2016, n. 236368

Commercio su area pubblica - subingresso - risoluzione anticipata contratto di gestione

 

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito all’attività di commercio su area pubblica.

Fa presente, nello specifico, che l’attività di commercio su posteggio nel mercato settimanale è oggetto di continui trasferimenti di gestione con risoluzione anticipata di contratti in essere e nuovi affidamenti in gestione.

In detti casi, la ditta individuale titolare dell’originaria autorizzazione/concessione, anche se risulta cessata presso il Registro Imprese, giunto a scadenza il contratto di gestione, segnala la reintestazione dell’attività procedendo così alla stipula di un nuovo contratto di gestione, senza quindi essere iscritta e senza iscriversi di nuovo al Registro Imprese.

Fermo quanto sopra, con riferimento alla SCIA di sub ingresso, sia per l’attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggio che in forma itinerante, chiede:

1) se l’operatore individuale, titolare dell’originaria autorizzazione/concessione, che presenta la SCIA di subingresso a seguito di fine gestione (sia per scadenza contratto che per risoluzione anticipata del medesimo), debba risultare iscritto al Registro delle Imprese alla data di presentazione della SCIA o se debba iscriversi entro 30 giorni dalla medesima;

2) se la risoluzione anticipata del contratto di affitto d’azienda può avvenire con semplice dichiarazione congiunta dei soggetti interessati o con notifica di risoluzione a mezzo raccomandata e senza registrazione all’Agenzia delle Entrate;

3) se l’operatore individuale che concede in affitto o cede in proprietà la propria attività di commercio su area pubblica, previa stipulazione di atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell’articolo 2556 c.c. debba obbligatoriamente rivestire la qualifica di imprenditore ed essere iscritto al Registro Imprese alla data di stipulazione del contratto;

4) se il contratto di gestione o cessione d’azienda, anche se autenticato nelle firme, può essere ritenuto valido per il trasferimento dell’attività se enuncia genericamente, quale oggetto del trasferimento, l’attività esercitata in funzione di una autorizzazione, concessione o SCIA del comune competente, senza alcune riferimento ai beni aziendali organizzati per l’esercizio dell’impresa.

Al riguardo, la scrivente Direzione, con riferimento a quanto richiesto con i quesiti n. 1) e n. 3), ritiene di ribadire quanto già espresso con parere n. 226100 del 7-7-2016 (all. 1), ossia che, anche in presenza di un atto rogato da un notaio, se risulta che il soggetto cedente non si è limitato a registrare la propria impresa quale inattiva presso il Registro Imprese nel periodo in cui ha ceduto ad altro soggetto la gestione dell’attività, bensì ha provveduto a denunciare la cessazione dell’attività e la conseguente chiusura della Partita IVA, il medesimo non è più qualificabile quale imprenditore e pertanto non può cedere un’attività della quale non ha la titolarità dell’esercizio.

Con riferimento al quesito n. 4) si precisa che l’attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi della disciplina vigente, può essere esercitata previa concessione di più posteggi al medesimo soggetto. In tal senso, la cessione dell’attività riferibile ad un posteggio può essere intesa quale cessione di ramo d’azienda e pertanto consentita.

La circostanza che, nel caso di specie, quale oggetto del trasferimento, sia enunciata genericamente l’attività esercitata in funzione di una autorizzazione, concessione o SCIA del comune competente senza alcun riferimento ai beni aziendali organizzati per l’esercizio dell’impresa, come già espresso nel parere n. 27471 del 27-2-2015 (all. 2), non incide sulla legittimità della cessione, potendo ritenersi valido, quale elemento costitutivo, la capacità di profitto derivante dall’utilizzo del posteggio, fermo restando, ovviamente, che l’attività del cessionario deve essere analoga a quella del dante causa.

Con riferimento a quanto richiesto con il quesito n. 2, la scrivente Direzione inoltra la presente nota ed il relativo quesito alla Agenzia delle Entrate e al Ministero della Giustizia, i quali sono pregati di far conoscere anche alla scrivente il proprio avviso al riguardo, nonché ogni altra determinazione che ritengano necessaria.

 

Allegato 1

Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione 07 luglio 2016, n. 226100

 

Allegato 2

Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione 27 febbraio 2015, n. 27471