Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 ottobre 2017, n. 45751

Imposte indirette - IVA - Evasione e frode fiscale - Reati tributari - Prescrizione - Termini

 

Ritenuto in fatto

 

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Padova in data 14/12/2015 di non doversi procedere nei confronti di D.M. per essere il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all'evasione di Iva 2006 per euro 155.700 e di Irpef 2006 per 151.116,00, estinto per prescrizione.

2. Con un unico motivo lamenta mancanza di motivazione della sentenza; in particolare, dopo avere richiamato il contenuto della sentenza n. 2210 del 17/09/2015 della Corte di cassazione nel senso dell'obbligo per il giudice nazionale, come discendente dalla lettura datane dalla Corte di Giustizia, di disapplicazione degli artt. 160 e 161 cod. pen. a fronte della non compatibilità dei termini di prescrizione ivi previsti con gli obblighi imposti agli stati membri dall'art. 325, paragrafi 1 e 2 T.f.u.e., di perseguire le ipotesi gravi di frode fiscale, lamenta che il Tribunale non abbia spiegato in alcun modo la ragione della non adesione ad un tale indirizzo e la sua scelta, invece, di ritenuto perfezionamento della prescrizione.

 

Considerato in diritto

 

1. Va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata pronunciata, come desumibile dal verbale di udienza, in fase predibattimentale, la stessa è stata correttamente fatta oggetto di ricorso per cassazione.

Ciò posto, il ricorso è infondato.

Premesso che il dedotto difetto di motivazione, attenendo ad aspetto di diritto, si traduce, in realtà, in violazione di legge (tra le altre, Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, dep. 20/04/2015, P.G. in proc. De Gennaro, Rv. 263326; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 11/02/2015, Monai, Rv. 264273), va ribadito che, anche a ritenere che, nel caso di specie, riguardante il reato di omessa dichiarazione per una singola annualità, si sia in presenza di una condotta di "frode" di per sé implicante una connotazione di necessaria decettività (frode per la quale, sola, il giudice nazionale dovrebbe, secondo quanto espresso dalla Corte di giustizia con la decisione Grande sezione, Taricco e altri, del 08/09/2015, C-105/14, procedere a disapplicazione della disciplina della prescrizione ex artt. 160 e 161 cod. pen.), detta disapplicazione, ovviamente limitata alla sola condotta di evasione dell'Iva, non opera comunque, come già affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 7914 del 25/01/2016, dep. 26/02/2016, Tormenti, Rv. 266078), con riguardo ai fatti già prescritti, alla stregua della disciplina nazionale, alla data di pubblicazione di tale pronuncia del 03/09/2015, tra i quali, quindi, anche quello di specie, prescrittosi in data 30/06/2015.

In secondo luogo difetterebbe comunque, quale necessario, ulteriore, requisito, quello della "gravità" della frode.

Questa Corte ha infatti già affermato che il più attendibile parametro oggettivo per la determinazione della gravità della frode nell’ordinamento italiano deve essere rappresentato dal complesso dei criteri per la determinazione della gravità del reato contenuti nel primo comma dell'art. 133 cod. pen., che fa riferimento non solo alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa (n. 2), ma anche alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e, più in generale, alle modalità dell'azione (n. 1), nonché all'elemento soggettivo (n. 3). Ne consegue che, ove non si sia in presenza di un danno già di rilevantissima gravità, appaiono necessari, per connotare tale requisito, ulteriori elementi, quali in particolare l'organizzazione posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l'utilizzazione di "cartiere" o società-schermo, l'interposizione di una pluralità di soggetti, l'esistenza di un contesto associativo criminale.

Inoltre, nelle ordinanze con cui questa sezione ha rimesso a suo tempo alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, § 1 e 2, T.F.U.E., (Sez. 3, n. 28346 del 30/03/2016, dep. 08/07/2016, Cestari e altri, Rv. 267259, e n. 33538 del 31/03/2016, dep. 01/08/2016, Adami e altri), e nella già ricordata sentenza di Sez. 4, 25/01/2016, n. 7914, si è rilevato, quanto al requisito, considerato dalla Corte di Giustizia, del "numero considerevole di casi di frode grave" che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, che lo stesso, del tutto indeterminato, deve essere valutato non in astratto, ovvero con riferimento all'integralità dei procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie italiane (giacché lo stesso implicherebbe una prognosi di natura statistica che esula dai limiti cognitivi e valutativi del giudice, necessariamente circoscritti ai fatti di causa), bensì, in concreto, con riferimento alle fattispecie oggetto del singolo giudizio, potendosi ritenere sufficiente anche una singola frode solo qualora questa sia di rilevantissima gravità.

Sicché, nell'applicare tale requisito nel caso concreto, il giudice deve considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi.

Va infine aggiunto che, in presenza di fattispecie contrassegnate da soglie di punibilità come, nella specie, rapportate all'entità dell'imposta evasa, la individuazione della gravità della frode non può non tenere conto di detta soglia, da considerarsi quale indice della ritenuta assenza di offensività, da parte del legislatore, delle evasioni di importo inferiore (Sez. 3, n. 12160 del 15/12/2016, dep. 14/03/2017, Scanu, Rv. 269323).

Ciò posto, quindi, nella specie, il requisito della gravità non appare in concreto ricorrere giacché la omessa dichiarazione per l'anno d'imposta 2006 oggetto di addebito ha determinato una evasione Iva pari ad euro 155.700,00 euro e quindi, tenuto conto della soglia di punibilità di 50.000 euro (nella specie applicabile in quanto più favorevole rispetto a quella, più bassa, prevista al momento del fatto), di un indice quantitativo di gravità pari ad euro 105.700,00 a fronte di fattispecie nella quale non si rilevano condotte ulteriori rispetto a quella di mera omessa dichiarazione.

2. Sicché, in definitiva, a prescindere dalla questione dell'applicabilità dei principi affermati dalla "sentenza Taricco" con riferimento a condotte, come quelle di specie, poste in essere anteriormente alla adozione della pronuncia della Corte di giustizia sopra ricordata in ragione del possibile conflitto in particolare con i principi costituzionali dell'art. 25, comma 2, nonché degli artt. 3, 11, 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., che ha portato successivamente questa stessa Corte di legittimità a sollevare dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, § 1 e 2, T.F.U.E., (v. ordinanze Sez. 3, n. 28346 del 30/03/2016, dep. 08/07/2016, Cestari e altri, Rv. 267259, e n. 33538 del 31/03/2016, dep. 01/08/2016, Adami e altri) e, a propria volta, la Corte costituzionale a sollevare, con l'ordinanza n. 24/17 del 23/11/2016, questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, correttamente il giudice di merito ha ritenuto maturata la prescrizione e, quindi, estinto il reato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso del P.G.