Legislazione - AAMS - Determinazione 18 dicembre 2017, n. 139996

Rinvio al 1° gennaio 2020 dell’obbligo di trasmissione telematica di DAS e contabilità depositi commerciali di ridotte capacità operative

 

Art. 1

Decorrenza dei termini

 

1. La decorrenza dell’obbligo, prevista dal comma 1 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 125237 del 27 dicembre 2016 concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento, in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa e di quelli soggetti o assoggettati alle altre imposizione indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10, 12, 61 e 62, è differita al 1° gennaio 2020. (1)

2. La decorrenza dell’obbligo per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui al comma 2 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 125237 del 27 dicembre 2016 è differita al 1° gennaio 2020. (2)

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(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, Determinazione 27 dicembre 2019, n. 217947/RU, la decorrenza dell’obbligo, prevista dal presente comma, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento, in forma elettronica, per la circolazione della benzina e del gasolio assoggettati ad accisa ed usati come carburante, prevista dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10 e 12, è differita al 1° luglio 2020; inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, Determinazione 27 dicembre 2019, n. 217947/RU, la decorrenza dell’obbligo prevista dal presente comma, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10, 12, 61 e 62, ad eccezione dei prodotti indicati al comma 1, è differita al 1° gennaio 2022.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, Determinazione 27 dicembre 2019, n. 217947/RU, la decorrenza dell’obbligo per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui al presente comma  è differita al 1° gennaio 2022.

Art. 2

Disposizioni finali

 

Restano valide tutte le disposizioni emanate con la Determinazione Direttoriale n. 125237 del 27 dicembre 2016 non espressamente modificate dalla presente.