Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 22 dicembre 2016
Ammortizzatori in deroga - Assegnazioni finanziarie
Art. 1
Sono assegnate, per le competenze relative all’anno 2016, le seguenti risorse finanziarie alle Regioni e alle Province Autonome al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinali delle imprese ubicate nelle Regioni o nelle Province Autonome medesime:
- Regione Abruzzo - Euro 2,094,082;
- Regione Basilicata - Euro 651,938;
- Regione Calabria - Euro 2.786,512;
- Regione Campania - Euro 3,908.617;
- Regione Emilia Romagna - Euro 4.841.875;
- Regione Friuli Venezia Giulia - Euro 934.994;
- Regione Lazio - Euro 5.319.953;
- Regione Liguria - Euro 1,479.985;
- Regione Lombardia - Euro 12.069.405;
- Regione Marche - Euro 1.845.266;
- Regione Molise - Euro 431.631 ;
- Regione Piemonte - Euro 5.115.704;
- Regione Puglia - Euro 5,445.258;
- Regione Sardegna - Euro 2.954.043;
- Regione Siciliana - Euro 3.362.628;
- Regione Toscana - Euro 4.169.860;
- Regione Umbria - Euro 1.154.815;
- Valle D'Aosta - Euro 102.958;
- Regione Veneto - Euro 5.592.564;
- Provincia Autonoma di Bolzano - Euro 335,580;
- Provincia Autonoma di Trento - Euro 402,331.
Art. 2
Per le finalità di cui al comma 6-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, le Regioni e le Province Autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 83473 dell’01.08.2014, nella misura del 50% delle risorse ad esse attribuite dall’art. 1 del presente decreto, secondo la seguente ripartizione:
- Regione Lombardia - Euro 6.034,703;
- Regione Marche - Euro 922,633;
- Regione Molise - Euro 215,815;
- Regione Piemonte - Euro 2.557,852;
- Regione Puglia - Euro 2.722.629;
- Regione Sardegna - Euro 1.477.022;
- Regione Siciliana - Euro 1.681.314;
- Regione Toscana - Euro 2.084,930;
- Regione Umbria - Euro 577,407;
- Valle D’Aosta - Euro 51,479;
- Regione Veneto - Euro 2.796.282;
- Provincia Autonoma di Bolzano - Euro 167.790;
- Provincia Autonoma di Trento - Euro 201.165.
Al fine di consentire all’INPS il monitoraggio delle prestazioni corrisposte, le Regioni e le Province Autonome devono espressamente indicare nella determinazione concessoria l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 3
L’onere complessivo, pari ad euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni/00), è posto a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 4
Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.