Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 04 novembre 2016

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488

 

Art. 1

Revoca

 

1. Sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

 

Art. 2

Incameramento della cauzione

 

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5, comma 4-bis del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 3

Somme in economia

 

1. L'importo di € 17.532.289,72, reso disponibile in esito al presente provvedimento, è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

 

Art. 4

Clausola di ricorribilità

 

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

 

Allegato

ELENCO

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2016, n. 304.