Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 dicembre 2016, n. 27495

Tributi - IVA - Credito d’imposta - Controllo automatizzato dichiarazione - Compensazioni orizzontali - Risultanze dell’anagrafe tributaria - Recupero maggior utilizzo

 

Svolgimento del processo

 

La F.S. s.p.a., in amministrazione straordinaria, ha impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agente per la riscossione (oggi Equitalia Nord s.p.a.), una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2006 per l'anno di imposta 2005, per un minor credito rispetto a quello esposto in dichiarazione, richiedendone il pagamento oltre interessi e sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima l'esazione.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano ha rigettato l'appello della contribuente, integrando la motivazione fornita dai primi giudici ed esponendo l'effettiva sussistenza del debito in ragione dell'effettuata compensazione per altri tributi, la congrua utilizzazione della procedura di controllo ex artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, essendo non necessario l'invito previo al pagamento ed essendo ordinatori i termini di rettifica delle dichiarazioni.

Avverso questa decisione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, rispetto al quale le controparti non svolgono difese.

 

Motivi della decisione

 

1. - Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. - Con il primo motivo, in effetti risolventesi in più censure, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della disciplina della compensazione di cui agli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c. nonché omessa o insufficiente motivazione. In particolare, dato atto della contestazione di aver la società utilizzato parte del credito di cui trattasi esistente a fine 2005 onde effettuare compensazione orizzontale, atteso che i modelli F24 esibiti dall'Agenzia sarebbero relativi a compensazioni effettuate nel 2006, la ricorrente conclude nel senso che dunque il credito a fine 2005 sarebbe incontestato nel suo ammontare. Inoltre, la ricorrente lamenta non potersi basare la ritenuta effettuazione di compensazioni sulle sole risultanze dell'anagrafe tributaria. Pertanto, non sarebbe dimostrato come il minor credito sarebbe originato. Infine, anche a voler seguire l'impostazione erariale, la ricorrente lamenta che non si potrebbe ordinare alla stessa di pagare alcunché, bensì soltanto rettificare la dichiarazione di compensazione.

3. - Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la sentenza impugnata per violazione dell'art. 60 co. 6 del d.p.r. n. 633 del 1972 nella parte in cui ha ritenuto non dovuto nel caso di specie il previo invito al pagamento previsto da detta norma.

4. - Con il terzo motivo, la ricorrente contesta altresì la sentenza impugnata per violazione dell'art. 36 bis del d.p.r. n. 633 del 1972 e dell'art. 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972 nella parte in cui ha ritenuto

utilizzabile nel caso di specie l'eccezionale procedimento ivi previsto al di fuori delle ipotesi cui è applicabile, identificate nel mero errore di calcolo, qui non sussistente, soprattutto ove si consideri il riferimento degli importi a diverse annualità e al disconoscimento di credito IVA.

5. - Con il quarto motivo, infine, si deduce violazione dell'art. 36 bis del d.p.r. n. 633 del 1972 e dell'art. 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972 sotto diverso profilo, anche in relazione all’art. 2964 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante che il controllo sia stato esperito oltre i termini, sul rilievo che essi siano ordinatori.

6. - Il primo e il terzo motivo sono inammissibili, il secondo e il quarto infondati.

7. - Esaminando congiuntamente il primo e il terzo motivo, deve rilevarsi come entrambi si fondino su una ricostruzione della fattispecie processuale che non chiarisce quali siano stati i termini del ricorso introduttivo, eventualmente riportando i rilevanti brani, anche in riferimento al contenuto della cartella, di cui parimenti non è riportato alcunché. A fronte dei dati riportati nella sentenza impugnata, la parte ricorrente ha addotto argomentazioni - più che presupposti fattuali - nell'ambito di una narrazione che, in particolare, non consente di apprezzare con precisione il contenuto della dichiarazione e le compensazioni effettuate (nei diversi anni); il ricorso, in alcune parti, inoltre, riprende a fini argomentativi dati - per lo più esterni alla sentenza impugnata - per porre in luce presunte illogicità e violazioni. In tale situazione, mancando congrue trascrizioni dei dati rilevanti, i motivi mancano di autosufficienza, oltre che essere connotati da spiccate finalità di contestazione fattuale, al di là del vizio di motivazione rilevante ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. L'inammissibilità, inoltre, concorre - quanto al primo motivo - in relazione al fatto che esso, articolato ad un tempo per vizio di motivazione e violazione di legge, non fa comprendere quali parti della sentenza siano impugnate per una ragione e quali per l'altra, lasciando arbitra questa Corte - che non assume il relativo compito - di sostituirsi alla parte di individuare i presunti vizi.

Quanto al terzo motivo, poi, va tenuto conto che altra ragione di inammissibilità sta nel fatto che dalla considerazione del motivo non emerge la ragione giuridica - essenziale nell'economia del motivo - per cui il controllo della dichiarazione già presentata, mediante operazioni automatiche di rettifica e riscontro, tra cui diminuzione delle detrazioni, delle deduzioni e dei crediti di imposta o perché sono presenti per un importo maggiore di quello spettante oppure perché non competono, non potrebbe avvenire in base ai dati dell'anagrafe tributaria in possesso dell'amministrazione.

8. - In ordine al secondo motivo, esso è infondato in quanto va data continuità all'indirizzo di questa Corte (v. sez. 6 - 5, n. 21676 del 2015 da ultimo) secondo cui la potestà dell'amministrazione finanziaria d'iscrivere direttamente nei ruoli l'imposta non versata dal contribuente, così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi, non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell'invito al versamento delle somme dovute di cui all'art. 60, co. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (invito cui l'ufficio risulta tenuto "ex lege" al fine di consentire al contribuente il versamento di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa - oggi sanzione amministrativa ex d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - pari al sessanta per cento della somma non versata), atteso che l'unica funzione del predetto avviso è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatone della realizzata omissione, fermo restando l'obbligo di corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo, "medio tempore" maturati).

9. - In ordine al quarto motivo, anch'esso è infondato in quanto va data continuità all'indirizzo di questa Corte (sezioni unite n. 21498 del 2004, n. 15307 del 2009, n. 8055 del 2013, n. 240 del 2014), non considerato dalla parte ricorrente, secondo il quale la disposizione, espressamente definita di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indipendentemente da tale qualificazione espressa dalla legge, in presenza di un obiettivo dubbio ermeneutico sulla sua natura, ha efficacia retroattiva, e il termine annuale per la rettifica delle dichiarazioni fissato dall'art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura perentoria, il che comporta che il suo inutile decorso non è causa di decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi (cfr. dette sentenze per precisazioni).

10. - Al rigetto del ricorso non seguono provvedimenti sulle spese, stante la mancanza di difese da parte delle intimate.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.