Prassi - INPS - Messaggio 17 marzo 2017, n. 1231

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Criteri di accesso al finanziamento di programmi formativi, di cui all’art. 5, co.1, lett. a) punto 1) del D.Interm. 83486/2014. Chiarimenti sulla Circolare n. 213 del 02/12/2016.

 

Con Circolare Inps n. 213 del 02/12/2016 sono state fornite le istruzioni amministrative ed operative in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.

In particolare, al paragrafo 4.1.1 sono state descritte le modalità di accesso al finanziamento di programmi formativi finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale del personale dipendente dalle aziende del settore.

Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute da alcune aziende, si precisa che, in applicazione di quanto espressamente previsto dall’art. 9, comma 3, del D. Interm. 83486/2014, nelle modalità di computo del tetto aziendale sono considerate anche le prestazioni di assegno ordinario.

Pertanto, nei casi di accesso a finanziamenti di programmi formativi, la misura dell’intervento non può essere superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dall’azienda istante sino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione, nonché delle prestazioni già deliberate per formazione e assegno ordinario.

Si chiarisce, inoltre, che la disciplina prevista per l’assegno ordinario nei casi in cui l’ammontare dell’intervento richiesto risulti eccedente i limiti di cui all’art. 9, comma 3 del D.Interm. n. 83486/2014, così come delineata al paragrafo 4.2.11 della Circolare in oggetto, non è applicabile alle richieste di finanziamento di programmi formativi e che, pertanto, in tale ipotesi, si procederà con un accoglimento parziale.