Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 marzo 2017, n. 6730

Accertamento fiscale - Indagini bancarie - Mancata autorizzazione alla verifica

 

Fatti di causa e ragioni della decisione

 

1. Il Collegio delibera di autorizzare la motivazione semplificata.

2. Con l'impugnata sentenza n. 319/34/11 depositata il 27 giugno 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania - in riforma della decisione n. 139/06/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania - accoglieva il ricorso promosso da C.M. contro l'avviso di accertamento con il quale a seguito di indagini bancarie veniva recuperato a tassazione un maggior reddito anno 1999 ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600.

3. Per quanto di stretto interesse la CTR annullava l'impugnato avviso perché l'ufficio non aveva provato <<che gli accertamenti erano stati preceduti dalle autorizzazioni di cui all'art. 32 n. 6 bis en. 7 d.p.r. 600/73>>.

4. L'ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo rubricato <<Violazione di legge per erronea e falsa applicazione art. 53 comma 1 d.lgs. 546/92 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.>> - ed al quale il contribuente resisteva con controricorso - censurando la CTR per aver <<addossato alla parte l'omissione della produzione del PV che avrebbe permesso di conoscere l'esistenza della prescritta autorizzazione alla verifica>>.

4.1. Il motivo è infondato.

In disparte che la mancanza di autorizzazione amministrativa allo svolgimento delle indagini bancarie non dovrebbe comportare l'inutilizzabilità delle prove raccolte in assenza di una specifica norma che in tal senso preveda (Cass. sez. trib. n. 4001 del 2009; Cass. sez. trib. n. 4987 del 2003) - questione invero non oggetto di specifica censura - la doglianza non può essere accolta perché era onere dell'ufficio la produzione del PVC di cui all'evidenza non poteva che essere in possesso.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta ricorso; condanna l'ufficio a rimborsare al contribuente le spese processuali, queste liquidate in € 7.500,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e ad accessori di legge.