Prassi - INPS - Circolare 14 dicembre 2016, n. 219

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili

 

SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.) dei contributi associatividovuti dagli iscritti.

 

In data 31 ottobre 2016 tra l’INPS e la Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.) è stata stipulata una convenzione (all. n.1), approvata con determinazione presidenziale n.180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.

 

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’INPS, a favore delle Associazioni in  regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, con le modalità e con la stessa periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e successive modificazioni o integrazioni. Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’ammontare della quota associativa e l’Associazione destinataria dello stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa - Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale - Modelli F24.

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

 

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L’Associazione sindacale farà pervenire all’INPS - Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, che ne rilascerà ricevuta, i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.

L’Associazione presenterà inoltre alla Struttura dell'INPS territorialmente competente, le deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata di copia di un valido documento d’identità, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell'anno stesso.

La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo.

Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici renderà disponibile, per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei flussi telematici, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

 

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione all’Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, fatta salva l’ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. Dell’eventuale revoca della revoca l’INPS dà tempestiva comunicazione all’Associazione interessata.

 

Costi

I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati, per l’anno 2015, con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20

Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99

Gestione singolo modello F24 € 0,17

Riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS € 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

 

Clausola di salvaguardia

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.

 

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

 

Durata e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Si comunica che la sede della Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.) è in Via Torino n. 95, Roma (RM).

 

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati congiuntamente ai contributi obbligatori, mediante F24, per conto della Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.) sono stati istituiti i seguenti conti:

GPA25591 - Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto della Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.).

Il conto è movimentabile, esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni.

Contestualmente sono istituiti i nuovi conti:

GPA35591 - Accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto della Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.).

GPA11591 - Debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto della Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.).

I citati conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale che curerà direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.

 

Allegato 1

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili

 

Articolo 1

Oggetto

 

Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, la Associazione affida all’INPS la riscossione dei contributi associativi che gli artigiani e i commercianti iscritti alle Associazioni sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S..

 

Articolo 2

Modalità di riscossione

 

La riscossione dei contributi associativi di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall'INPS unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, dovuti per legge dagli associati, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine, l'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti in sede di prima imposizione o in occasione delle tariffazioni annuali conterrà, unitamente all'importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche l'importo della quota associativa dovuta e l'Associazione beneficiaria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa - Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale - Modelli F24,

E’ escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

 

Articolo 3

Determinazione della quota del contributo associativo

 

L'ammontare in misura fissa, anche diversificato per Provincia, del contributo associativo di cui all'articolo 1 della presente convenzione è stabilito dall'Associazione e notificato all'INPS tramite procedura informatica.

Tale misura avrà decorrenza dal 1 gennaio e non potrà essere modificata nel corso dell’anno

Le successive variazioni delle quote associative dovranno essere comunicate all'Istituto entro e non oltre il 31 dicembre, con le stesse modalità sopra indicate.

In caso di mancato invio entro la data prevista, si riterranno valide le quote dell'anno precedente. Entro il 31 gennaio l'INPS, tramite procedura informatica, metterà a disposizione dell'Associazione un prospetto riepilogativo dell'elenco delle quote associative risultanti dalle elaborazioni. Entro e non oltre il 7 febbraio le Associazioni, tramite procedura informatica, potranno modificare tale prospetto riepilogativo.

 

Articolo 4

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

 

L'identificazione degli associati, di cui all'articolo 1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.

La delega sottoscritta dall'associato sarà autenticata dalla struttura territoriale dell'Associazione, con firma del responsabile e con timbro dell'Associazione medesima.

I nominativi e le firme del legale rappresentante dell'Associazione territoriale, o di suoi delegati, dovranno essere depositati, presso le Strutture territoriali INPS di competenza, a cura della struttura locale dell'Associazione, ovvero degli uffici centrali dell'Associazione stessa.

Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, l'Associazione, sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS - tramite procedura informatica - che ne rilascerà ricevuta, i flussi contenenti i dati identificativi dei nuovi associati, nonché i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell'anno stesso.

invierà all’INPS - tramite procedura informatica - i flussi di delega

I flussi telematici dovranno contenere l'identificazione della Struttura territoriale INPS competente, del Comune sede dell'Impresa, nonché:

- cognome e nome dell'associato;

- data di nascita;

- codice INPS e relativo controcodice, salvo che per le nuove iscrizioni;

- indirizzo e CAP, sede dell'Impresa dell'associato;

- ogni altro elemento ritenuto essenziale, di comune accordo fra le parti.

Entro cinque giorni dal ricevimento dei flussi telematici, la Direzione Generale dell'INPS comunicherà all'Associazione i risultati dell'operazione di abbinamento fornendo, nel contempo, un flusso telematico contenente i dati dei nominativi non abbinati. L'Associazione presenterà inoltre alla Struttura dell'INPS territorialmente competente, con apposito elenco in duplice copia (di cui una sarà restituita dalla Sede per ricevuta), le deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata di copia di un valido documento d'identità, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell'anno stesso.

La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo.

Nell'ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

L'INPS - Direzione Generale - provvederà a rendere disponibili per le Strutture territoriali dell'Istituto, il contenuto dei flussi telematici, di cui al quarto comma, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe del singoli associati.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

 

Articolo 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

 

Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.

Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'Istituto procede all'acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione all'Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, fatta salva l'ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga all'Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. Dell'eventuale revoca della revoca l'INPS dà tempestiva comunicazione all'Associazione interessata.

 

Articolo 6

Modalità di versamento delle quote associative

 

L'INPS - Direzione Generale - entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale dovuta per legge, corrisponderà alle Associazioni l'ammontare delle quote associative riscosse nel trimestre precedente al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali. I pagamenti, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sono effettuati sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'Associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall'Istituto gli importi a debito.

Contestualmente, l'INPS fornirà all'Associazione, su supporto telematico, l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo oggetto del riversamento.

In occasione della definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:

- l’ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento;

- l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;

- ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni. Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e cancellazioni.

 

Articolo 7

Costi

 

L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Per il servizio di riscossione delle quote associative degli artigiani e commercianti di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione presidenziale n. 48 in data 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20

- Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99

- Gestione singolo modello F24 € 0,17

- Riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS € 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, alla ricezione della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

L'Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

 

Articolo 8

Clausola di salvaguardia

 

L'INPS è esonerato - e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'articolo 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno determinate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione.

 

Articolo 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

Articolo 10

Entrata in vigore, durata e recesso

 

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dall'acquisizione del parere favorevole trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un ulteriore triennio, e così, di tre anni in tre anni.

L' Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prime della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Il recesso avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere inviata entro il termine del 31 ottobre. Qualora l'invio venga effettuato oltre tale termine, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'invio.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

 

Articolo 11

Revisioni e integrazioni

 

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

 

Articolo 12

Foro competente

 

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

 

Articolo 13

Rinvio alla normativa vigente

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

Allegato 2

 

Tipo variazione I
Codice conto GPA25591
Denominazione completa Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto della Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.)
Denominazione abbreviata CTR. ASSOCIATIVI DEGLI ARTIG. E COMM. RISC C/Fe.Na.I.D.D.
Tipo variazione I
Codice conto GPA35591
Denominazione completa Accreditamento alla Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.), di contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per suo conto
Denominazione abbreviata ACCR.CTR. ASS. ARTIG. E COMM. RISC C/ Fe.Na.I.D.D.
Tipo variazione I
Codice conto GPA11591
Denominazione completa Debito verso la Federazione Nazionale Imprenditori e Datori Domestici (Fe.Na.I.D.D.), per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per suo conto
Denominazione abbreviata DEB/Fe.Na.I.D.D. CTR. ASS. DEGLI  ARTIG. E COMM