Legislazione - MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 10 febbraio 2017
Determinazione delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109
Art. 1
Diritti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno è irregolare
1. Il datore di lavoro è responsabile nei confronti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno è irregolare, del pagamento di:
a) ogni retribuzione arretrata; il livello di remunerazione concordato è pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali riferibili all'attività svolta per il livello e le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori all'importo mensile previsto per l'assegno sociale per rapporti di lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'INPS, ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389, per altri rapporti di lavoro;
b) un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione legale del cittadino straniero, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative.
Art. 2
Istituzione del modello informativo
1. Per garantire ai lavoratori stranieri assunti illegalmente il cui soggiorno è irregolare le informazioni di cui all'art. 1, lettere a) e b) e le informazioni sulle modalità con le quali far valere i diritti di cui all'art. 1, lett. a), e presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro, è istituito il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il modello di cui al comma 1 riporta oltre alle informazioni indicate nell'art. 1 e nel comma 1, del presente articolo, anche l'ufficio o ente che ha curato la notifica allo straniero, il luogo e la data in cui è stato notificato, nonché la firma dello straniero interessato.
3. Il modello di cui al comma 1 è notificato dall'Ufficio o Ente che opera il rintraccio dello straniero ed è consegnato in copia all'interessato e alla Questura competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di rimpatrio.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 4
Pubblicazione
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
(Testo dell’allegato)
---
Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 aprile 2017, n. 93.