Giurisprudenza - TRIBUNALE DI BERGAMO - Ordinanza 10 ottobre 2017, n. 5425

Assegno di natalità ex art. 74 D.Lgs. n. 151/2001 - Requisito del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Condotta discriminatoria - Cittadini di Paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi - Parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro - Trattamenti di maternità e paternità assimilati

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso depositato il 23 giugno 2017, le ricorrenti in epigrafe proponevano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti a questo Tribunale per:

a) accertare il carattere discriminatorio della condotta dei Comuni convenuti, consistita nell’avere negato alle ricorrenti l’assegno di natalità ex art. 74 d.lgs. 151/2001;

b) ordinare agli stessi Comuni di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo il diritto all’assegno sin dal dovuto e comunicando il riconoscimento all’INPS;

c) condannare l’INPS a pagare l’assegno di maternità;

d) adottare ogni provvedimento ritenuto utile a evitare il reiterarsi della discriminazione, compresa la pubblicazione dell’ordinanza sui siti istituzionali delle amministrazioni convenute.

I Comuni convenuti, regolarmente notificati, non si costituivano in giudizio.

Si costituiva l’INPS, eccependo l’inammissibilità della domanda e comunque contestandone la fondatezza.

Il Giudice si riservava la decisione.

 

Motivi della decisione

 

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Si osserva che:

a) a mente dell’art. 74 d.lgs. 151/2001, "per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 d.lgs 286/1998, che non beneficiano delle indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità ...", a condizione che "il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell’indicazione della situazione economica" ISE.

b) le ricorrenti, madri di figli nati successivamente al 2001, hanno presentato ai Comuni di residenza domanda per il riconoscimento della prestazione di cui all’art. 74 d.lgs. 151/2001; i Comuni di residenza hanno rigettato la domanda per "mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo";

c) l’art. 12 dir. 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l’emanazione del d.lgs. 40/2014 e la scadenza dei termini, stabilisce che i soggetti di cui all’art. 3 par. 1 lett. b) e c) (cioè "i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE 1030/2002" e "i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale") "beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004" (tra i quali certamente rientra la prestazione ex art. 74 d.lgs. 151/2001, riconducibile ai "trattamenti di maternità e paternità assimilati" di cui all’art. 3 c. 1 lett. b) reg. 883/04/CE);

d) tale disposizione ha efficacia diretta nell’ordinamento interno, in quanto chiara e incondizionata (di immediata applicabilità); ne consegue che tutti gli organi dello Stato, comprese le PP.AA., hanno l’obbligo di applicarla direttamente e la disposizione nazionale contrastante, gerarchicamente subordinata, deve essere disapplicata;

e) in particolare, l’art. 74 d.lgs. 151/2001, nella parte in cui riconosce l’assegno ai figli di cittadini di stati extracomunitari permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998 contrasta con quanto disposto dalla dir. 2011/98/UE, che riconosce la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in materia di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi "lavoratori" (secondo la definizione di cui art. 3 par. 1 lett. b) e c);

f) le ricorrenti hanno sufficientemente documentato di essere in possesso di un permesso di soggiorno per motivi lavorativi; le stesse, pertanto, rientrano tra i soggetti ex all’art. 3 par. 1 lett. b) e c) cui l’art. 12 garantisce la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale;

g) non è contestato (e risulta comunque sufficientemente documentato) il possesso degli ulteriori presupposti per l’erogazione del sostegno richiesto.

Ebbene, premesso che il Comune di Brignano Gera d’Adda ha concesso l’assegno alla propria cittadina S.D., seppur in epoca successiva al deposito del ricorso, il Tribunale ordina ai Comuni di Brembate e di Martinengo di cessare la condotta discriminatoria nei confronti delle rispettive cittadine residenti, riconoscendo alle ricorrenti la prestazione richiesta dal dovuto e comunicando i dati necessari all’ente erogatore (l’INPS, ex art. 74 c. 8 d.lgs. 151/2001), con condanna dell’INPS pagamento delle somme non corrisposte (come calcolate dalle ricorrenti a pag. 19 del ricorso e non contestate dall’INPS), oltre agli accessori dal dovuto al saldo.

Quale misura idonea a evitare il ripetersi della discriminazione, il Tribunale ordina ai Comuni di Brignano Gera d’Adda, di Brembate e di Martinengo di adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai propri residenti (in particolar modo, le pagine internet relative alla concessione della prestazione in esame), indicando chiaramente, tra i requisiti per la concessione, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 par. 1 lett. b) e c) dir. 2011/98/UE.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 55/2014 come da dispositivo, con diversa ripartizione, tenuto conto del comportamento del Comune di Brignano Gera d’Adda successivo alla proposizione del presente ricorso, con distrazione in favore degli avv. A.G. e L.N..

Sussistono giusti motivi, tenuto conto della posizione di mero ente erogatore dell’INPS, per compensare le spese di lite tra le ricorrenti e l’Istituto.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice del Lavoro: 1) ordina ai Comuni di Brembate e di Martinengo di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo alle ricorrenti la prestazione richiesta dal dovuto; 2) condanna l’INPS al pagamento della prestazione, oltre agli accessori dal dovuto al saldo; 3) ordina ai Comuni di Brignano Gera d’Adda, di Brembate e di Martinengo di adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai propri residenti, indicando chiaramente, tra i requisiti per la concessione, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 par. 1 lett. b) e c) dir. 2011/98/UE; 4) condanna i Comuni di Brignano Gera d’Adda, di Brembate e di Martinengo a pagare alle ricorrenti la somma complessiva di € 4.500,00 (nella misura di 1/5 a carico del Comune di Brignano Gera d’Adda e di 2/5 a carico dei restanti Comuni), oltre a IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli avv. A.G. e L.N..