Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 luglio 2017, n. 18360

Riscossione - Cartelle di pagamento - Crediti degli enti previdenziali - Prescrizione quinquennale

Rilevato che

1. la Corte d' appello di Torino confermò la sentenza del Tribunale di Verbania, che aveva dichiarato estinti per effetto di intervenuta prescrizione quinquennale i crediti che avevano originato dodici intimazioni di pagamento notificate a E.B. in data 10.12.2013, aventi ad oggetto il mancato pagamento di cartelle esattoriali notificate anteriormente al 16.10.2008.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre Equitalia Nord s.p.a., che con un unico motivo di ricorso contesta l'applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2946 c.c.

3. Ha resistito con controricorso E.B., che ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Considerato che

 

1. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.

Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto.

3. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

4. Le spese del giudizio devono essere compensate, in considerazione del recente arresto delle Sezioni unite che ha risolto la questione controversa.

5. Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.