Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 luglio 2017, n. 18293

Lavoro - Dipendente postale - Demansionamento - Ridotta capacità lavorativa - Accertamento

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 31 gennaio 2011, la Corte d'Appello di Ancona, confermava la decisione resa dal Tribunale di Fermo ed accoglieva la domanda proposta da M.C. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento in termini di illecito demansionamento dell'adibizione, a seguito dell'accertamento di una ridotta capacità lavorativa, a mansioni non riconducibili all'inquadramento posseduto ed insuscettibili di determinare il futuro avanzamento di carriera cui avrebbe avuto diritto se mantenuto in mansioni di pari livello e la condanna della Società datrice al reintegro in mansioni equivalenti ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (da perdita di chance ed esistenziale) conseguentemente patiti, disconoscendo solo il diritto a questi ultimi.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, stante la prevalenza del dispositivo rispetto alla motivazione dell'impugnata sentenza, sancita l'illegittimità del provvedimento datoriale di modifica delle mansioni di sportellista per non essere risultate quelle di addetto alla produzione di nuova assegnazione compatibili con lo stato di salute del lavoratore; spettante la permanenza nelle originarie mansioni di sportellista, qualificate dalla commissione medica compatibili seppure con l'adozione di cautele, non necessariamente rappresentate dall'ausilio di altro personale e ciò a prescindere dalla fungibilità tra quelle mansioni prevista dalla contrattazione collettiva, che non può prevalere sull'esigenza di garanzia della salute del lavoratore; sussistente pertanto il diritto alla successiva confluenza nel superiore livello C a far data dall'1.1.2004, secondo la previsione dell'art. 21 del CCNL 23.7.2003.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il C., che ha poi presentato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c. correlati all'art. 24 ed all'ALL. 1 del CCNL 11.1.2001, in una con il vizio di motivazione, lamenta, in relazione al giudizio negativo espresso dalla Corte territoriale in ordine all'equivalenza delle mansioni di nuova assegnazione rispetto a quelle di provenienza, l'erronea applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale con specifico riferimento al criterio letterale ed a quello sistematico per aver negato la prevista fungibilità tra le diverse mansioni inserite nella medesima area professionale.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116, 117, 420 e 414, n. 5, c.p.c nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale, in sede di valutazione del carattere maggiormente usurante delle mansioni di nuova assegnazione rispetto a quelle di provenienza del lavoratore, la parziale considerazione di quanto emerso dall'espletata CTU e delle risultanze istruttorie oltre a non aver dato il giusto rilievo processuale all'originaria mancata allegazione del predetto dato.

Il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2082, 2087 e 2103 c.c. in relazione agli artt. 1175, 1375 c.c., 32 e 41 Cost. nonché al vizio di motivazione, è inteso a censurare l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale dell'operatività tra le parti di un patto di dequalificazione in deroga all'art. 2103 c.c. cui la Società aveva aderito nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede a fronte dell'intangibilità delle proprie prerogative imprenditoriali che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte medesima, escludono il diritto del lavoratore, in ipotesi di riduzione della propria capacità lavorativa, all'utilizzo delle abilità residue nelle medesime mansioni depurate dei compiti incompatibili con il suo stato di salute.

Passando all'esame dei suesposti motivi, va rilevato come soltanto il secondo di essi abbia attinenza alla reale ratio decidendi che connota l'impugnata sentenza - secondo la quale l'illiceità dell'adibizione del lavoratore alla sala portalettere (e dunque il diritto del lavoratore all'essere mantenuto nel ruolo di sportellista fino ad allora ricoperto e di rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina contrattuale operante a far data dal 1.1.2004 introduttiva dell'automatismo per cui gli sportellisti, a differenza degli addetti alla corrispondenza, venivano a fruire del passaggio nel superiore livello C), consegue all'essere l'attività al medesimo assegnata presso il nuovo reparto controindicata rispetto allo stato di invalidità in cui quegli versava secondo quanto accertato dall'espletata CTU - sicché tanto il primo che il terzo motivo vanno ritenuti inammissibili.

Peraltro, il secondo motivo deve ritenersi infondato.

In effetti, mentre appare del tutto generica e non agganciata ad alcun parametro normativo la censura relativa alla tardività dell'allegazione dell'incompatibilità delle mansioni di nuova assegnazione con lo stato di salute del lavoratore, non trova riscontro il rilievo svolto dalla Società ricorrente circa il parziale apprezzamento da parte della Corte territoriale dell'esito della CTU, atteso che l'indicazione medica dell'inopportunità dell'impiego allo sportello del lavoratore è superata dalla Corte territoriale per essere la valutazione circa il carattere meno usurante dell'impiego allo sportello rispetto alle mansioni assegnate al lavoratore - implicanti non solo il mantenimento prolungato della stazione eretta bensì frequente mobilità e continue variazioni di postura per la ricerca della corrispondenza - sostenuta dalla ritenuta possibilità di assicurare al dipendente un idoneo supporto alla movimentazione dei pacchi di peso significativo; indicazione che la Società ricorrente non manca di prendere in considerazione, in particolare nel terzo motivo, per contrastarla ma sotto un profilo - quello dell'insussistenza del diritto del lavoratore, in ipotesi di riduzione della propria capacità lavorativa, all'utilizzo delle abilità residue nelle medesime mansioni depurate dei compiti incompatibili con il suo stato di salute - qui inconsistente non potendosi pretendere per effetto di tale principio di assegnare il lavoratore a mansioni incompatibili con la propria condizione fisica.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.