Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 14 febbraio 2018, n. 15

Protocollo d'intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell’adempimento dell'obbligo formativo dei revisori legali

 

Le trasmetto copia del protocollo d'intesa siglato con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell’adempimento dell'obbligo formativo dei revisori legali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Nel protocollo d'intesa sono state definite le modalità operative attraverso le quali il Consiglio Nazionale procederà all'accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dell’equipollenza e le modalità attraverso le quali gli Ordini, per il tramite del Consiglio Nazionale, trasmetteranno annualmente al Ministero i dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti.

Il protocollo sottoscritto nei giorni scorsi, è stato redatto nel corso del 2017 durante la vigenza del regolamento FPC approvato nel dicembre 2015. Essendo stato pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2018 il nuovo regolamento FPC, le disposizioni del protocollo d'intesa devono essere lette alla luce del regolamento attualmente vigente. Ne consegue, come già indicato nell'informativa n. 14/2018, che la ricorrenza di eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti formativi (ai sensi degli artt. 8 e 6 del nuovo regolamento FPC) non può essere fatta valere ai fini dell’adempimento dell'obbligo formativo degli iscritti nel Registro dei revisori legali. Allo stesso modo lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all'art. 16 del nuovo regolamento FPC non consente di acquisire crediti utili per la formazione dei revisori legali.

Come indicato nell'art. 2 del protocollo d'intesa, gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all'obbligo formativo posto in capo ai revisori legali sono quelli accreditati con i codici materia CNDCEC indicati negli allegati n. 1 e n. 2 del protocollo. Rispetto al testo dell'allegato n. 2 diffuso informalmente  in occasione delle modifiche al portale FPC, gli attuali allegati contengono ulteriori corrispondenze (evidenziate in rosso) fra i codici dell'elenco materie CNDCEC e i codici indicati nel programma annuale di formazione 2018, adottato dal MEF con determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. 2812 del 9 gennaio 2018. Per gli eventi formativi 2018 già accreditati o inseriti sul portale della formazione, eventuali discordanze fra nuovi e vecchi codici saranno corrette sul portale della formazione senza necessità di ulteriori adempimenti da parte degli Ordini.

Il comma 8 dell’art. 2 del protocollo d'intesa consente di utilizzare i crediti formativi conseguiti tramite la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF in materia di revisione legale anche ai fini del l'assolvi mento dell’obbligo formativo previsto dal nostro regolamento FPC. I dati relativi ai crediti acquisiti dagli iscritti nel Suo Ordine mediante la fruizione dei corsi e-learning MEF saranno a Sua disposizione nell'area riservata del sito internet del Consiglio Nazionale a partire dal 10 marzo 2018.

Tali dati, unitamente a quelli forniti dai soggetti autorizzati (anche da quelli accreditati dal MEF) e dai singoli iscritti per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali, consentiranno di definire per ciascun iscritto nell'Albo il numero complessivo dei crediti formativi acquisiti nel corso del 2017 attraverso la partecipazione agli eventi formativi. Le ricordo, che per effetto delle nuove disposizioni contenute nel regolamento FPC, l'Ordine dovrà tener conto, senza alcun limite, dei crediti acquisiti tramite le attività e-learning.

Al fine di adempiere alle prescrizioni dell'art. 5, comma 11, D.Lgs. 39/2010, nei prossimi mesi Le saranno fornite tutte le informazioni tecniche per la trasmissione al MEF dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti per l'anno 2017. Il differimento al 31 dicembre 2018 della scadenza per l'assolvimento dell'obbligo formativo 2017 dei revisori legali, disposto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 19 ottobre 2017, consente agli Ordini e al Consiglio Nazionale di non rispettare tassativamente il termine del 31 marzo 2018, previsto dall'art. 3, comma 1 del protocollo, per la trasmissione dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo 2017.

Ne consegue che, come indicato nella sezione "Revisione legale" del sito del MEF, i crediti maturati per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori, saranno registrati dal Ministero soltanto nei prossimi mesi a seguito della comunicazione degli Ordini e del Consiglio Nazionale. Pertanto, per ottenere la registrazione dei crediti formativi acquisiti gli iscritti nell'Albo non dovranno effettuare alcuna comunicazione al MEF.

 

Allegato

 

PROTOCOLLO D’INTESA

 

ARTICOLO 1

(Contenuto dell’obbligo formativo)

 

1. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal Ministero dell’economia e delle finanze con determina 37343/2017, aggiornata con determina 183112/2017, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. Almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A). Gli altri 10 crediti formativi annui potranno essere conseguiti in qualsiasi delle materie di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Materie Gruppi A, B e C).

2. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali scelgono liberamente gli eventi ed i corsi da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

3. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Ministero dell’economia e delle finanze riconoscono che i crediti attribuiti alle attività di cui all’articolo 15 del Regolamento per la formazione professionale continua (FPC) adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato nel Bollettino del Ministero della giustizia in data 31/12/2015 non possono essere considerati validi ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.

4. Qualora un iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili acquisisca in un anno più di 20 crediti formativi utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per i revisori legali, quelli eccedenti non possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale dei revisori legali.

5. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Ministero dell’economia e delle finanze riconoscono che gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali, già esentati dallo svolgimento della formazione professionale per i casi previsti dall’art. 6 del Regolamento per la formazione professionale adottato dal Consiglio Nazionale, non possono essere esonerati dall’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 39/2010, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.

6. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Ministero dell’economia e delle finanze riconoscono che gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che risultano iscritti anche nel Registro dei Revisori legali, che versano in una delle situazioni indicate all’art. 5, comma 1 del Regolamento per la formazione professionale adottato dal Consiglio Nazionale non possono essere esonerati dall’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 39/2010, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.

7. Le disposizioni della presente convenzione si applicano agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Revisori legali.

 

Articolo 2

(Eventi formativi che consentono di assolvere l’obbligo formativo dei revisori legali)

 

1. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva gli eventi di formazione professionale continua ed obbligatoria organizzati dagli Ordini territoriali, dai Soggetti autorizzati, dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni. Per la partecipazione alle attività di "aggiornamento" di cui all’art. 1, comma 4, del Regolamento della formazione professionale continua il Consiglio Nazionale, tenuto conto della durata effettiva dell’evento attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale. Per le attività di "formazione" di cui all’art. 1, comma 5, del Regolamento per la formazione professionale il Consiglio Nazionale attribuisce almeno un credito formativo professionale per ogni ora, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 10 del Regolamento per la formazione professionale.

2. Gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero, per i quali gli Ordini territoriali ed i Soggetti autorizzati richiedono l’accreditamento al Consiglio Nazionale, utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali sono inseriti sul portale della formazione del Consiglio Nazionale utilizzando i codici indicati nell’allegato 1, tenuto conto del raccordo fra il programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze e l’elenco delle materie del Regolamento della formazione professionale continua (FPC) di cui all’allegato 2. Gli allegati 1 e 2 sono soggetti a modifiche periodiche per tener conto degli eventuali aggiornamenti apportati al programma annuale formativo adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Qualora un evento formativo abbia ad oggetto argomenti rientranti in più materie dovranno essere indicati i codici di ciascuna materia trattata e la relativa durata, al fine di consentire l’attribuzione dei crediti formativi distinguendo fra le materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A) e le altre materie (nel programma annuale definite Materie Gruppo B e C).

5. Gli Ordini territoriali e i Soggetti autorizzati dal CNDCEC, allegano alla richiesta di accreditamento il programma dell’evento formativo al fine di consentire al Consiglio Nazionale di valutare la rispondenza con il programma formativo annuale adottato dal Ministero.

6. Il MEF attribuisce piena validita ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali agli eventi accreditati dal Consiglio Nazionale, a condizione della corrispondenza con il programma annuale.

Quest’ultimo si impegna a trasmettere mensilmente al Ministero, l’elenco degli eventi accreditati ed i relativi programmi acquisiti dagli Ordini e dai Soggetti autorizzati, con l’indicazione del codice del singolo evento formativo, del codice materia, del titolo, della data e del numero di crediti formativi attribuiti a ciascun evento.

7. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica periodicamente al Consiglio Nazionale l’elenco degli eventi formativi autorizzati ai Soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 5, comma 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

8. Per consentire il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti attraverso la partecipazione ai corsi elearning predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 5, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili in materia di formazione professionale continua (FPC), il Consiglio Nazionale stesso accredita i corsi e-learning predisposti dal Ministero attraverso l’adozione di una specifica delibera e l’inserimento di tali eventi nel portale della formazione. Al fine dell’attribuzione dei crediti formativi ai singoli professionisti, il Ministero delle finanze si impegna a consentire la trasmissione al Consiglio Nazionale dei nominativi dei partecipanti contestualmente iscritti nel registro dei revisori legali e negli albi territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché i crediti formativi conseguiti attraverso la fruizione dei corsi e-learning, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

ARTICOLO 3

(Trasmissione dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo)

 

1. Gli Ordini territoriali, attraverso una specifica piattaforma informatica, comunicano al Consiglio Nazionale, i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo dei propri iscritti, in modo tale da consentire l’inoltro dei dati stessi all’ente che gestisce il registro entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello cui la formazione si riferisce, di cui alla circolare n. 26/2017. A tal fine entro, il 31 gennaio gli Ordini territoriali verificano l’adempimento dell’obbligo formativo annuale da parte degli iscritti e richiedono a coloro che non risultano in regola, sulla base dei dati in loro possesso, di autocertificare l’attività formativa svolta nell’anno precedente. Entro il 31 marzo, gli Ordini territoriali, sulla base della documentazione ricevuta e di quella in loro possesso, predispongono per ogni iscritto il riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti nell’anno precedente da indicare nella specifica piattaforma informatica.

2. Il Consiglio Nazionale rappresenta al Ministero dell’economia e delle finanze i motivi dell’eventuale inosservanza del termine del 31 marzo sopra indicato.

3. In relazione a ciascun iscritto, gli Ordini territoriali comunicano, in conformità al modello contenuto nell’allegato 3, i codici degli eventi (nota 1)a cui hanno partecipato, il codice della materia e il numero di crediti acquisiti per ciascun evento, distinti fra materie caratterizzanti e non caratterizzanti, nonché la data dell’evento.

4. Al fine di consentire la comunicazione di cui al comma 1, i Soggetti autorizzati e gli Ordini che hanno

organizzato l’evento formativo, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dello stesso, ovvero dall’ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, devono trasmettere all’Ordine di appartenenza dei partecipanti all’evento l’elenco dei nominativi ed il numero di crediti formativi maturati dagli iscritti nell’albo da questo tenuto.

5. I dati relativi ai crediti formativi acquisiti dagli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali, tramite la partecipazione ad eventi organizzati sia dai Soggetti autorizzati sia dal Consiglio Nazionale che dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono ricompresi nei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo di cui al comma 1.

6. il Consiglio Nazionale trasmette all’ente cui e affidata la gestione informatica del registro, i dati acquisiti dagli Ordini territoriali relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili iscritti anche al Registro dei revisori legali.

7. Ai fini del comma precedente il Consiglio Nazionale ed il Ministero dell’economia e delle finanze confrontano entro il 31 gennaio di ogni anno i codici fiscali degli iscritti nell’albo e nel registro dei revisori legali.

 

Articolo 4

(Vigilanza)

 

1. Il Consiglio Nazionale si impegna a collaborare con il Ministero nel controllo, svolto a campione e anche successivamente, della regolarità della formazione riconosciuta ai sensi di legge ai fini del registro della revisione legale.

 

ARTICOLO 5

(Disposizioni transitorie)

 

1. Il Ministero si impegna a registrare, a condizione della corrispondenza con le materie, i temi e gli argomenti elencati nel programma annuale, i crediti comunicati dal Consiglio nazionale e trasmessi ai sensi dei precedenti articoli, relativi a tutti gli eventi organizzati dagli Ordini e dai Soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, classificati con i seguenti codici.

- Codici utilizzabili per il conseguimento dei crediti formativi nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A) . C.2 "Revisione aziendale e controllo legale dei conti";

- Codici utilizzabili per il conseguimento dei crediti formativi annui nelle restanti materie di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (nel programma definite Materie Gruppo B e C) . C.1 "Ragioneria generale ed applicata"; . C.3 "Controllo di gestione e contabilità direzionale"; . C.4 "Finanza"; . C.7 "Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche" . C.7. bis Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali; . D.2 "Diritto Privato"; . D.3 "Diritto Commerciale"; . D.4 "Diritto della crisi d’impresa"; . D.7 "Diritto Tributario"; . D.8 "Diritto del lavoro e della previdenza sociale"; . D.9 "Diritto penale dell’economia"; . D.6 "Metodi alternativi di risoluzione delle controversie"; . C.10 "Gestione informatica dei dati aziendali"; . B.4 "Antiriciclaggio".

2. In relazione alle attività di formazione relative agli anni 2018 e seguenti, si farà riferimento ai nuovi programmi annuali del Ministero dell’economia e delle finanze, tranne che sia tacitamente confermato il programma in essere.

 

ARTICOLO 6

(Efficacia e durata della Convenzione)

 

1. Il presente accordo rimane valido fino a che una delle parti non proponga motivate modifiche alle modalità di trasmissione dei crediti.

 

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1) Il codice evento è quello attribuito dal portale della formazione del Consiglio Nazionale in fase di accreditamento.

 

Allegato 1 (1)

 

CODICI ELENCO MATERIE

(aggiornato alla Determina MEF - RGS - Prot. 2812 del 09/01/2018 - U)

1. Gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero dell’economia e delle finanze, per i quali gli Ordini territoriali ed i Soggetti autorizzati richiedono l’accreditamento al Consiglio Nazionale, utili ai fini del conseguimento dei crediti formativi annui nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A) sono inseriti sul portale della formazione del Consiglio Nazionale utilizzando i seguenti codici dell’elenco materie allegato al Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili:

- C.2.1 Disciplina normativa del controllo legale dei conti;

- C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA);

- C.2.3 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno;

- C.2.4 Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese;

 

- C.2.5 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società non quotate.

2. Gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero dell’economia e delle finanze, per i quali gli Ordini territoriali richiedono l’accreditamento al Consiglio Nazionale, utili ai fini del conseguimento dei crediti formativi annui nelle restanti materie di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (nel programma definite Materie Gruppo B e C) sono inseriti sul portale della formazione del Consiglio Nazionale utilizzando i seguenti codici dell’elenco materie allegato al Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili:

- B.4.1 Principi generali: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio;

- C.1.1 Bilancio di esercizio;

- C.1.2 Principi contabili nazionali;

- C.1.3 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane quotate e non quotate;

 

- C.1.4 Bilancio e contabilità internazionale (modalità di redazione del bilancio e principi contabili di altri Paesi europei ed extraeuropei);

- C.1.5 Bilancio Consolidato;

- C.3.1 Strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e controllo;

- C.3.2 Strumenti di contabilità direzionale (management accounting);

- C.3.3 Analisi e contabilità dei costi (cost accounting);

- C.3.4 Tecniche di valutazione degli investimenti (capital budgeting);

- C.3.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico;

- C.4.1 Analisi strategico-competitiva dell’impresa: analisi interna ed esterna;

- C.4.2 Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell’impresa;

- C.4.3 Pianificazione degli investimenti (capital budgeting) e business planning;

- C.4.4 Modalità di finanziamento e loro impatto sulla struttura finanziaria e sul costo del capitale;

 

- C.4.9 Redazione e composizione del business plan;

- C.5.1 La valutazione d’azienda;

- C.5.4 Le valutazioni per le operazioni sul capitale e straordinarie (conferimenti di aziende e rami

d’azienda, rapporti di cambio in fusioni e scissioni, trasformazioni, aumenti di capitale e offerta al

pubblico di nuove azioni);

- C.7.1 "Il sistema ei controlli nella Pubblica Amministrazione"

- C.7.5 "Contabilità e bilancio degli enti pubblici istituzionali e delle loro articolazioni"

- C.7.8 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

- C.7.10 La revisione degli enti locali e negli enti istituzionali

- C.7.13 "Valutazione degli investimenti e disciplina delle fonti di finanziamento negli enti pubblici"

- C.7. bis Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

 

- C.9.1 Le tipologie di enti non profit;

- C.10.1 I sistemi informativi aziendali: caratteristiche generali; sistemi operativi; tipologie di

trasmissione dei dati; tipologie di database e loro riflessi sull'organizzazione dei flussi informativi;

- D.1.5 L'attività d'impresa dei soggetti pubblici

- D.2.1 Principi generali [Diritto Privato];

- D.2.2 Le persone fisiche e le persone giuridiche;

 

- D.2.7 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (privacy);

- D.2.14 I diritti reali;

- D.2.21 L’inadempimento e la responsabilità patrimoniale e mezzi di conservazione della garanzia

patrimoniale;

- D.2.22 Il contratto: principi generali;

- D.2.23 Contratto stipulato con strumenti informatici o per via telematica;

 

- D.2.27 Il contratto e i terzi;

- D.2.30 I fatti illeciti, imputabilità e colpevolezza, il risarcimento del danno;

- D.3.8 La nozione di società;

- D.3.21 Obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi;

- D.3.23 Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico a

confronto;

- D.3.25 I patrimoni destinati e i finanziamenti destinati;

- D.3.26 La disciplina del recesso;

- D.3.27 La disciplina delle società con azioni quotate;

- D.3.30 I conferimenti e altre forme di finanziamento;

- D.3.34 Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci;

- D.3.36 Aspetti giuridici della direzione e del coordinamento di società;

- D.3.37 Le modifiche dello statuto e in particolare le operazioni sul capitale;

- D.3.39 Le operazioni straordinarie: la trasformazione, la fusione e la scissione delle società e le semplificazioni degli adempimenti;

- D.3.40 Lo scioglimento e la liquidazione delle società: cancellazione ed estinzione della società; il trattamento "privilegiato" riservato al credito fiscale;

- D.3.44 La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche;

- D.4.1 Le procedure concorsuali nel diritto internazionale privato e processuale;

- D.4.2 Le procedure concorsuali e il diritto europeo;

- D.4.7 Il fallimento: natura e finalità dell’istituto del fallimento;

- D.4.21 La relazione del professionista stimatore ai sensi dell’art. 124, comma sesto, L.F.;

- D.4.28 I piani attestati ex art. 67, comma terzo, lett.d), L.F.;

- D.4.30 Il concordato preventivo: concordato liquidatorio e concordato in continuità, il concordato "misto";

- D.4.45 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le trattative di cui all’art. 182 bis L.F.;

- D.4.49 L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza: natura e finalità dell’istituto; i presupposti della procedura;

- D.4.50 La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi;

- D.6.3 Mediazione;

- D.6.4 Arbitrato nazionale e internazionale;

 

- D.7.1 Fonti del diritto tributario;

- D.7.2 Principi e norme costituzionali [Diritto tributario];

- D.7.13 Operazioni e vicende straordinarie dell’impresa;

- D.7.34 Diritto tributario internazionale: principi generali e istituti;

- D.7.36 Assistenza fiscale: asseverazione e visto di conformità formale; certificazione tributaria; trasmissione telematica delle dichiarazioni; perizie e consulenze tecniche;

- D.7.37 La tutela: il contenzioso tributario e gli altri mezzi di tutela giurisdizionale;

- D.7.40 Le sanzioni;

- D.8.1 Le fonti del diritto del lavoro: norme interne autonome ed eteronome e principi generali di riferimento;

- D.8.2 Il rapporto di lavoro subordinato: definizione normativa e criteri di determinazione della natura giuridica del rapporto di lavoro; le diverse forme di rapporto di lavoro subordinato (apprendistato, lavoro domestico, a domicilio, contratto a termine, a tempo parziale, intermittente, ripartito ecc.);

- D.8.3 L’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato: adempimenti, diritti ed obblighi delle parti;

 

- D.8.4 Lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato: diritti ed obblighi delle parti;

- D.8.7 Gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro subordinato;

- D.8.16 La tutela dell’igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro;

- D.9.5 I reati societari;

- D.9.8 Le false comunicazioni sociali e gli altri delitti di falso

 

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(NOTA 1) Allegato sostituito dall’Allegato 1, CNDCEC - Nota 27 marzo 2019, n. 26.

 

Allegato 2 (2)

(testo dell’allegato)

 

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(NOTA 2) Allegato sostituito dall’Allegato 2, CNDCEC - Nota 27 marzo 2019, n. 26.

 

Allegato 3

 

Modello comunicazione fati fpc

 

ENTE FORMATORE (1) CODICE MACRO MATERIA MEF (2) CODICE MATERIA CNDCEC (3) CODICE CORSO (4) C.F.REVISORE ANNO RIF.TO (5) CREDITI FORMATIVI CARATTERIZZANTI NON CARATTERIZZANTI

(1) indicare l'ordine/soggetto autorizzato presso il quale è stato svolta la formazione

(2) indicare il codice della macro materia del programma MEF

(3) indicare il codice della materia CNDCEC

(4) indicare il codice del singolo corso attribuito dal CNDCEC in fase di accreditamento

(5) indicare l'anno a cui si riferisce l'obbligo formativo