Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 maggio 2017, n. 12217

Accertamento - Notifica cartella - Persona diversa dal destinatario - Validità

 

Fatti di causa

 

P.A. propone ricorso per cassazione, affidate a due motivi, nei confronti della Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t. e di Equitalia Nord spa (che resistono con controricorsi), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5032/32/2014, depositata in data 29/09/2014, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di iscrizioni ipotecarie, per IRAP, IRPEF, addizionali regionali e comunali, ed IVA dovute, oltre ad altri crediti di natura non tributaria, a fronte di cartelle esattoriali, - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva, in relazione ai soli crediti di natura tributaria rientranti nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, respinto il ricorso del contribuente, ritenendo rituale la notifica della prodromica cartella di pagamento.

In particolare, i giudici d'appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che nella specie la cartella (ed anche il prodromico avviso di accertamento) era stata notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna del plico alla moglie convivente del destinatario, senza necessità (applicabile nella diversa ipotesi di mancata consegna dell'atto, per assenza del destinatari o inidoneità o assenza delle altre persone abilitate) di deposito del plico presso l'ufficio postale e di inoltro al destinatario di raccomandata informativa con avviso di ricevimento.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 60 DPR 600/1973 e 7 l. 890/1982, essendo stata ritenuta valida la notifica dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento, effettuata mediante consegna alla moglie, persona diversa dal destinatario, in assenza dell'inoltro di raccomandata informativa. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione, sempre ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 26 DPR 602/1973, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto valida la notifica "dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento" effettuata direttamente dal concessionario, a mezzo raccomandata, senza l'intervento di agenti abilitanti.

2. Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per formazione di giudicato interno sull'inammissibilità dell'appello, statuizione non espressamente impugnata. Invero, l'affermazione sulla genericità del gravame, per mancanza di motivi specifici, non si configura quale statuizione sull'inammissibilità dello stesso, essendosi la C.T.R. limitata ad affermare, concludendo per il rigetto, l'insussistenza di motivi idonei a modificare la decisione dei giudici di primo grado.

3. Le due censure sono infondate.

Questa Corte ha già affermato che "la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente" (Cass. n. 11708/11; Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonché Cass. n. 14746/12, n. 1091/13 e n. 6395/14, n. 23511/2016). Sempre questa Corte ha precisato che la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, "si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass. 6395/2014; Cass. 4567/2015).

Nella specie, è pacifico che la notifica, sia cella cartella sia dell'avviso di accertamento, è stata effettuata direttamente dal Concessionario con consegna alla moglie convivente del destinatario, come risultante dagli atti.

La sentenza della C.T.R. risulta pertanto conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Tuttavia, risultando il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, lo stesso non deve essere onerato delle conseguenze amministrative previste dal comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, (Cass. 2 settembre 2014, n. 18523; Cass. 20351/2016; Cass. 26094/2016; Cass. 7369/2017).

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuna delle controricorrenti, in complessivi € 1.000,00, a titolo di compensi, oltre, quanto all'Agenzia delle Entrate, eventuali spese prenotate a debito e, quanto ad Equitalia Nord spa, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto, in conseguenza dell'ammissione al gratuito patrocinio, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.