Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 luglio 2017, n. 18819

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello - Tardiva proposizione - Rilevabilità d’ufficio

 

Fatti di causa

 

La M. s.r.l. (ora N. spa, a seguito di fusione per incorporazione in quest'ultima società) impugnò un avviso di rettifica parziale della propria dichiarazione Iva per il 1985.

La Ctp di Milano, preso atto della presentazione di una dichiarazione integrativa da parte della ricorrente, dichiarò estinto il giudizio.

L'Agenzia delle entrate propose appello, accolto dalla Ctr con sentenza annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, per mancata costituzione del contraddittorio, non essendo stati notificati al contribuente l'appello e l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione.

La società riassunse il giudizio innanzi alla Ctr che dichiarò inammissibile l'appello dell'ufficio, in quanto non era stata dimostrata l'osservanza del termine annuale per l'omessa allegazione dell'atto di appello.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi.

Resiste la N. s.p.a., con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso e proponendo ricorso incidentale.

 

Ragioni della decisione

 

Il ricorso principale è inammissibile.

Con il primo motivo, l'Agenzia delle entrate ha denunziato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/92 (360, 1°c., n.4, c.p.c.) poiché il giudizio fu riassunto nei confronti di un soggetto non legittimato, diverso da quello competente alla gestione del rapporto tributario.

Il motivo è inammissibile perché non autosufficiente, non avendo la ricorrente indicato il soggetto nei cui confronti il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto; inoltre, dalla sentenza si evince che il giudizio fu riassunto dalla N. s.p.a. quale società che incorporò la società che propose ricorso, per cui sulla questione vi è stata una pronuncia implicita.

Con il secondo motivo, parte ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 384 c.p.c. (art. 360,1°c., n.4, c.p.c.), in quanto la Ctr non si era uniformata ai principi di diritto fissati dalla sentenza che cassò la precedente sentenza d'appello, adducendo che i motivi del ricorso in  cassazione non riguardarono la questione della tempestiva proposizione dell'appello.

Con il terzo motivo, parte ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per inosservanza degli artt. 324, 329, c.p.c., e 2309 c.c., in relazione all'art. 360,1°c., n.4, c.p.c., in quanto si era formato un giudicato implicito sulla questione della tempestiva proposizione dell'appello che avrebbe dovuto precludere il rilievo della tardività dell'impugnazione da parte del giudice d'appello, a seguito della sentenza di cassazione con rinvio.

Con il quarto motivo, è stata lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2699, cc., nonché degli artt. 13 e 13bis del d.p.r. n. 636/72, 123 e 124 delle disp. att., c.p.c., in ordine all'art. 360, 1°c., n.3, c.p.c. Con il quinto motivo, parte ricorrente ha addotto l'omesso esame di un fatto decisivo che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, ed ha altresì lamentato l'omessa motivazione su tale fatto, in relazione all'art. 360, 1°c., n.5, c.p.c., ravvisando tale fatto nella data indicata per la proposizione dell'appello.

Con il sesto motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 7 del d.lgs. n. 546/92 e 22 del d.p.r. n. 636/72, in relazione all'art. 360, 1°c., n.3, c.p.c., avendo la Ctr ritenuto che l'ufficio fosse onerato di produrre l'atto di appello, dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione senza acquisire il fascicolo d'ufficio.

I motivi dal secondo al sesto vanno esaminati congiuntamente data la stretta connessione tra loro, riguardando, seppure sotto diverse angolazioni, la medesima questione della tempestiva proposizione del giudizio d'appello; essi sono tutti inammissibili. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto parte ricorrente non ha colto la ratio decidendi, poiché la tardività dell'appello costituiva vizio rilevabile d'ufficio, per cui non veniva in rilievo l'obbligo del giudice di merito di uniformarsi alla sentenza di cassazione.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, essendo fondato sull'erroneo presupposto per cui la Ctr non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la tardività dell'appello, per quanto esposto in ordine al precedente motivo.

Circa il quarto motivo, l'Agenzia ha rilevato che non era possibile determinare con certezza la data di proposizione dell'appello, in quanto sussisteva un contrasto irresolubile tra la data indicata nell'attestazione apposta in calce alla sentenza di primo grado e quella indicata nell'intestazione della stessa sentenza.

Da tale incertezza, la ricorrente ha inteso inferire il vizio dell'inammissibilità dell'appello, non essendone stata dimostrata la proposizione nel termine di legge.

La censura non si sottrae all'inammissibilità, poiché essa è diretta al mero riesame del merito della causa, essendo incentrata sulla contestazione della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Ctr in ordine alla determinazione della data del deposito dell'atto d'appello.

Inoltre, sarebbe stato onere dell'Agenzia dimostrare adeguatamente la tempestiva proposizione dell'appello attraverso la produzione della ricevuta dell'atto d'appello e dell'avviso di fissazione dell'udienza; peraltro, tali documenti non sono stati prodotti neppure in sede di riassunzione, nonostante fossero stati richiesti.

I motivi quinto e sesto sono del pari inammissibili, in quanto la Ctr ha esaminato il motivo d'appello riguardante l'inammissibilità del gravame e la specifica questione sollevata in ordine all'asserito contrasto circa la data dell'appello, emergente tra l'attestazione apposta sulla sentenza di primo grado e quanto indicato nell'intestazione della sentenza poi annullata dalla Cassazione, applicando correttamente i principi processuali sull'onere della prova della tempestività dell'appello..

Il ricorso incidentale è inammissibile.

La N. s.p.a ha chiesto la riforma parziale della sentenza impugnata, nella parte relativa alla compensazione integrale delle spese di lite, argomentando che il giudice d'appello non aveva applicato della nuova formulazione l'art. 92 c.p.c.

Ora, la società ha lamentato erroneamente la violazione del principio di diritto sancito dalla sentenza della Corte, in quanto essa non implicava la necessità della condanna alle spese dell'Agenzia delle entrate, avendo rinviato al giudice d'appello, con la cassazione della precedente sentenza della Ctr, anche per la pronuncia sulle spese.

Inoltre, non era applicabile l'ultima formulazione dell'art. 92 c.p.c., secondo il cui disposto la compensazione delle spese presuppone che "concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione", in quanto tale norma riguarda i soli giudizi promossi dal 4.7.2009, mentre quello in esame fu introdotto nel 1995, considerando che la riassunzione comporta la mera prosecuzione del giudizio originario.

Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del grado di giudizio sono da compensare.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando le spese tra le parti.