Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 marzo 2017, n. 5284

Licenziamento - Gravità dei comportamenti del lavoratore - Accertamento - Onere probatorio

 

1. Il Tribunale di Roma, adito da (...), ai sensi dell'art. 1 c. 48 della L 92/2012, dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato il 23.4.2013 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla ricorrente, ne ordinò la reintegrazione nel posto di lavoro e condannò il Ministero a pagare alla lavoratrice l'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento a quello della effettiva reintegrazione ed al pagamento dei contributi previdenziali.

2. L'ordinanza fu confermata in sede di opposizione proposta dal Ministero, il cui reclamo è stato respinto dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza in data 18.6.2015.

3. La Corte territoriale, all'esito della ricostruzione dell'iter processuale, dei motivi di reclamo e delle difese della lavoratrice, e di una articolata panoramica sulle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e sugli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in tema di valutazione della gravità dei comportamenti del lavoratore e sugli oneri probatori gravanti sul datore di lavoro (pgg. 6-10 della sentenza impugnata), ha fondato il "decisum" sulla affermazione secondo cui "non è ammesso in sede di procedimento disciplinare il mero rinvio "per relationem" agli atti del procedimento penale ma occorre procedere alla formalizzazione di una autonoma fase istruttoria comprovando le contestazioni addebitate al lavoratore" ( pg. 10 della sentenza impugnata). Rilevato, poi, che la contestazione disciplinare effettuata con nota n. 200 del 2013 richiamava esclusivamente i capi di imputazione della misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale di Roma e che nel provvedimento di irrogazione del licenziamento di disciplinare era stato fatto riferimento "agli addebiti espressamente contestati con nota n. 200 del 9 gennaio 2013 e alla luce di quanto emerge dagli accertamenti istruttori e dalle risultanze del contraddittorio", ha ritenuto che i fatti contestati in sede disciplinare non erano stati provati e che, pertanto, il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto l'insussistenza del fatto contestato poiché il Ministero aveva fatto riferimento alle determinazioni, poi radicalmente mutate, in sede penale (pg. 11 sentenza impugnata).

4. Avverso tale sentenza Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria, al quale (...) ha resistito con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Sintesi dei motivi di ricorso

5. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, e 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'insussistenza del fatto contestato in ragione della mancanza di prova offerta da esso Ministero. Richiama le annotazioni di PG per sostenere che queste proverebbero che la (...) aveva favorito l'aggiudicazione di alcuni contratti e che all'interno degli Uffici Ministeriali vi erano operatori economici esterni.

6. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n, 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 18 c. 4 L. 18.5.1970 n. 300 del 1970, 136 c.p.p., 115 disp. att. c.p.p. e 2700 c.c. Sostiene che i fatti addebitati alla (...) nella loro materialità non potevano ritenersi contestati alla luce delle annotazioni della Polizia Giudiziaria e assume che queste ultime costituirebbero prova privilegiata. Deduce che la condotta contestata alla lavoratrice sarebbe incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro, in quanto gravemente lesiva del vincolo fiduciario.

7. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale pronunciato sulla censura di erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro in luogo della attribuzione della indennità risarcitoria.

8. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato esame della censura con la quale era stata contestata la data di decorrenza del disposto risarcimento.

Esame dei motivi

9. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità per difetto di "autosufficienza" del ricorso, formulate dalla resistente, perché l'esposizione delle ragioni che sorreggono ciascun motivo è formulata in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 366 n. 4 c.p.c., nella lettura datane da questa Corte (ex plurimis Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931). In particolare, il ricorrente ha indicato nelle rubriche le ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 c.p.c., comma 1, cui ha ritenuto di ascrivere il vizio, ha individuato gli articoli, codicistici o di altri testi normativi assunti come violati o malamente applicati, ha esposto le ragioni per le quali le censure sono state formulate, ha ricostruito lo svolgimento della vicenda disciplinare, ha riprodotto nel ricorso le parti salienti e rilevanti degli atti del procedimento disciplinare, indicandone la sede di produzione processuale, ha dato conto delle difese svolte nelle fasi del giudizio di merito.

10. Va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sull'art. 360 bis c.p.c. in quanto tale disposizione si applica solo laddove la giurisprudenza della Corte di cassazione già abbia giudicato nello stesso modo della sentenza di merito la specifica fattispecie proposta dal ricorrente, ovvero quando il caso concreto non sia stato deciso e, tuttavia, si presti palesemente ad essere facilmente ricondotto, secondo i principi applicati da detta giurisprudenza, a casi assolutamente consimili, e comunque in base alla logica pacificamente affermata con riguardo all’esegesi di un istituto nell'ambito del quale la vicenda particolare pacificamente si iscriva (Cass. SSUU Ord.19051/ 2010; Cass. Ord. 7450/2013). Fattispecie, queste, non ricorrenti nel caso in esame in cui la Corte di merito, come di seguito si osserva, ha deciso la controversia applicando erroneamente i principi elaborati da questa Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di licenziamento disciplinare.

Il primo motivo è fondato.

11. Come evidenziato nel punto 3 di questa sentenza, la Corte territoriale, nella premessa che in sede di contestazione disciplinare non è ammesso il mero rinvio agli atti del procedimento penale e che occorre la formalizzazione di una autonoma fase istruttoria per provare la fondatezza degli addebiti mossi al lavoratore, ha ritenuto che il Ministero reclamante non avesse assolto al suo onere probatorio perché aveva fatto richiamo agli atti del processo penale.

12. La premessa su cui è fondato il "decisum" è erronea perché non è rinvenibile nell'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nell'art. 55 ter dello stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria, ai fini della contestazione disciplinare.

13. La P.A. è, infatti, libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass. 758/2006, Cass. 19183/2016).

14. Va anche osservato che, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, l'onere che incombe sul datore di lavoro di provare la effettiva realizzazione, da parte del lavoratore, delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, attiene non alla procedura disciplinare ma a quella della, eventuale, fase di impugnativa giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore.

15. Va precisato, al riguardo, che, ferma l'immutabilità della contestazione disciplinare, non è impedito al datore di lavoro di richiedere nel giudizio la acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso (Cass. 19183/2016).

16. Venuta meno, infatti, per effetto della disciplina contenuta nell'art. 55 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001, la cosiddetta pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter ultimo comma, artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale.

17. Consegue a quanto considerato, che deve ritenersi ingiustificata un'assoluta omissione di vaglio da parte del giudice civile di merito delle argomentazioni difensive che una parte prospetti, deducendole da prove effettuate in sede penale o dalla motivazione di sentenze penali attinenti - pur senza valore di giudicato - alla stessa vicenda posta come oggetto di cognizione del giudice disciplinare. D'altronde, la formazione del libero convincimento da parte del giudicante deve sempre rapportarsi al contributo accertatorio delle parti, che costituisce concretizzazione dell'esercizio del diritto di difesa (Cass. 1665/2016).

18. Nel caso di specie, come evidenziato nei punti 3 e 11 di questa sentenza, è più che evidente che il giudice d'appello, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, ha omesso in radice ogni valutazione degli atti del processo penale, rifiutando l'esame delle prove offerte dal Ministero perché le ha ritenute non autonome rispetto agli atti del processo penale e perché il Ministero nella contestazione disciplinare aveva richiamato i capi di imputazione formulati in sede penale.

19. Sulla scorta delle considerazioni svolte il primo motivo di ricorso va accolto con assorbimento delle censure formulate negli ulteriori motivi.

20. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi di diritto di cui ai punti da 12 a 17 di questa sentenza e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.