Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 maggio 2019, n. 13737

Tributi - Imposta sugli intrattenimenti - Utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito - Riscossione - Imponibile medio forfettario annuo rapportato alle mensilità di effettivo esercizio

Ritenuto in fatto

La società N.E. s.n.c. chiedeva all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato della Lombardia il rimborso dell'imposta sugli intrattenimenti, in relazione all'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito previsti dall'art.14 bis d.P.R. n.640 del 1972, ritenendo di non avere erroneamente frazionato l'imponibile medio forfettario annuo rapportato alle mensilità di effettivo esercizio dall'01.01.2004 al 30.4.2004.

Contro il silenzio serbato dall'amministrazione la snc predetta proponeva ricorso davanti la CTP di Milano la quale, con sentenza n.70/41/11 lo respingeva.

La società contribuente proponeva quindi appello alla Commissione tributaria regionale che, con sentenza n. 28/24/12 depositata il 7.2.2012 riformava la sentenza appellata sul rilievo che gli apparecchi di intrattenimento in oggetto erano stati pacificamente utilizzati per un periodo limitato di tempo e che l'applicazione dell'imposta nella misura forfettaria di euro 2.500, stabilita dall'art.14 bis del d.P.R.n.640 del 1972 in luogo della imposta fissata per gli anni antecedenti non teneva conto del periodo limitato di utilizzazione dell'apparecchio, con conseguente diritto alla restituzione dell'imposta in relazione al minore utilizzo degli apparecchi.

Contro la sentenza di appello L'Amministrazione dei Monopoli di Stato ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

la Contribuente non ha svolto difese.

 

Ritenuto n diritto

 

1. Con il primo motivo si censura :violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n.3 cod.proc.civ. in riferimento all'art. 14 bis del d.P.R.n. 640 del 1972, dell'art. 110 r.d. 18.6.1931 n.773, dell'art. 22 della legge 27.12.2002 n. 289, dell'art. 39 del d.l. 30.9.2003 n. 269 convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 24.11.2003, n.326 e dell'art.1 comma 496 della legge 30.12.2004 n. 311.

2. Con il secondo motivo si censura l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.

3. Il primo motivo è fondato.

Con riferimento alla specifica categoria degli apparecchi e congegni per il gioco previsti dall'art. 110 comma 7 lett.b) del T.U.L.P.S, l'art.14 bis comma 3 bis lett.b) del d.P.R. n. 640 del 1972, inserito dall'art. 39 comma 11 d.l. n.269 del 2003, convertito nella legge n.326 del 2003, ha determinato l'imponibile medio forfettario, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti per l'anno 2004, nella misura di euro 2.500, in luogo del maggiore imponibile medio forfettario di euro 4.100 stabilito per gli anni precedenti (dal 2001 al 2003) dal comma 3 lett.b) dell'art.14. L'imponibile medio forfettario, determinato in misura ridotta per l'anno 2004, non deve essere ulteriormente frazionato in base al limitato periodo di utilizzazione consentita degli apparecchi in oggetto, poiché esso già ingloba la circostanza che gli apparecchi da gioco che consentono la ripetizione della partita, previsti dal citato art. 110 comma 7 lett.b) T.U.L.P.S., potevano essere utilizzati per un periodo limitato dell'anno, dovendo essere convertiti oppure rimossi e demoliti entro il 31.5.2004, come stabilito dall'art. 39 comma 7 d.l.n. 269 del 2003, convertito nella legge n.326 del 2003. A comprova della correttezza di tale interpretazione, dal raffronto dei commi 3 e 3 bis dell'art.14 bis del d.P.R.n. 640 del 1972, si rileva che, nell'anno 2004, la misura dell'imponibile medio forfettario ai fini dell'imposta è stato ridotto (da euro 4.100 ad euro 2.500) soltanto per gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett.b) del T.U.L.P.S., soggetti alla dismissione  forzosa entro il 31.5.2004, mentre per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 7 letta) e c), utilizzabili per l'intero anno, l'imponibile medio forfettario per l'anno 2004 ha subito un significativo incremento rispetto all'imponibile medio degli anni precedenti (Cass.25901/2017; Cass.10214/2016)).

Sicchè deve farsi qui applicazione del principio affermato, in vicenda esattamente in termini, da questa Corte di legittimità, secondo cui "in tema di apparecchi e congegni di intrattenimento e da gioco, ai sensi dell'art. 14 bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il pagamento delle imposte di cui all'art. 110, settimo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio, essendo consentita la possibilità di frazionare l'imposta in relazione all'effettivo utilizzo solo per gli apparecchi installati dopo il 1 marzo di ciascun anno; ne consegue che, per gli apparecchi rimossi e demoliti entro la data del 31 maggio 2004, in ossequio al disposto di cui all'art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all'effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l'anno 2004 il pagamento dell'imposta in misura ridotta" (Sez. 5, Sentenza n. 5359 del 18/03/2015, Rv. 635061). Si è osservato, in tale occasione, che: "il D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, stabilisce che il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 7 TULPS, determinate sulla base dell'imponibile medio in via forfetaria su base annuale deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio e pertanto nella fattispecie l'imposta doveva essere pagata dalla ricorrente entro tale termine per intero senza tener conto che gli apparecchi per il gioco erano stati rimossi e demoliti dopo il 30/4/2004 e quindi erano stati effettivamente utilizzati solo quattro mesi. La norma non prevede infatti la possibilità di ragguagliare l'imposta dovuta parametrandola al periodo di effettivo utilizzo per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio, ma solo per quelli installati dopo il 1 marzo di ciascuno anno. Infatti proprio per l'impossibilità di frazionare l'imposta in relazione all'effettivo utilizzo il legislatore aveva disposto per il 2004 il pagamento di una somma in misura ridotta (2.500 Euro invece di 4.100,00 Euro previste per il 2001,2002 e 2003) e quindi, in ogni caso, appare irrilevante l'avvenuta distruzione degli apparecchi in ossequio all'art. 22 comma 3 legge finanziaria del 2003 nr. 289 del 2002 secondo il quale entro la data ultima del 31 maggio 2004 dovevano essere rimossi e demoliti gli apparecchi ex art. 110, comma 7 leggi pubblica sicurezza, che consentivano il prolungamento o la ripetizione della partita salva la possibilità di riconversione" (Cass. cit. motiv.). Nello stesso senso si è pronunciata Cass..2614/15.

4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe la trattazione del secondo motivo di ricorso.

Il ricorso deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza cassata.

Non essendo necessari accertamenti in fatto il giudizio può essere deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.2 cpc, con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell'evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito.

Condanna la società contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in €.2500,00 oltre accessori.