Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 maggio 2019, n. 13624

Tributi - ICI - Accertamento - Riscossione - Omesso versamento - Aree edificabili

 

Ritenuto in fatto

 

Con sentenza del 23 aprile-8 maggio 2012 la CPT di Genova rigettava il ricorso proposto da F.D.N. avverso l'avviso di accertamento ICI emesso dal Comune di Sestri Levante avente ad oggetto l'omesso versamento per l'anno 2004 dell'ICI per le aree edificabili dovuta dalla ricorrente con riferimento ad un complesso alberghiero interessato, nell'anno 2004, a lavori di ristrutturazione; per tale ragione il Comune aveva applicato l'ICI relativa non ai fabbricati ma alle aree edificabili.

Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello alla CTR della Liguria che, in esito alla disposta consulenza tecnica, rigettava il gravame rilevando che correttamente il Comune aveva individuato la base imponibile dell'imposta applicando il criterio previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 per le aree edificabili (e non già per i fabbricati), aveva determinato il valore dell'area sulla base di quanto stabilito dal c.t.u. e aveva disposto che la debenza dell'imposta sarebbe stata calcolata dal Comune sulla base imponibile determinata dal consulente.

La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Sestri Levante.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 5, VI comma del d. Lgs. 504/1992. Sostiene che è incontestato che per l'anno 2004 il complesso alberghiero ha pagato l'ICI sul valore catastale del fabbricato e che, avendo il Comune assoggettato il complesso ad ulteriore imposta, ha determinato una doppia imposizione. Lamenta sul punto l'illegittimità della decisione del giudice di appello favorevole alla pretesa del Comune "in quanto un fabbricato soggetto a lavori di ripristino dovrebbe pagare una maggiore imposta rispetto a un fabbricato già ristrutturato e agibile".

Chiede l'annullamento della sentenza senza rinvio "con declaratoria dell'infondatezza della pretesa impositiva o in subordine con rinvio alla corte del merito per accertamento dell'imposta effettivamente esigibile, detratto quanto già versato nel 2004 dalla contribuente".

2. Con il secondo motivo, variamente articolato, deduce violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., contestando l'applicabilità dell'art. 5, VI comma del d. Lgs. 504/1992 "atteso che tale norma prevede l'applicazione dell'imposta sul valore dell'area fabbricabile (e non del fabbricato) in caso di esecuzione di interventi di ristrutturazione sul presupposto che il fabbricato risulti inutilizzabile in corso d'opera", mentre nel caso in questione il fabbricato è stato sempre utilizzato tanto che l'hotel non ha mai interrotto l'attività. Lamenta che la sentenza di appello non ha motivato sul punto con ciò incorrendo nel vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione in relazione all'art.36 D.Lgs 546/92 per violazione dell'obbligo di motivazione, e in quello di cui all'art. 360 n.5 c.p.c. per omessa valutazione di un fatto decisivo costituito dall'utilizzo dell'hotel nell'anno di imposta 2004 come comprovato dalla documentazione prodotta nei giudizi di merito.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge (art. 360 n.3 c.p.c.) in relazione agli artt. 752, 754 e 1295 c.c., in quanto F.D.N. è proprietaria della quota di 1/8 dell'immobile in quanto coerede della dante causa F. E. che aveva versato l'imposta nel 2004, lamentando che l'addebito dell'intera imposta alla contribuente è stato riconosciuto dalla sentenza impugnata in violazione delle norme in materia di responsabilità parziarie dei coeredi.

Nel controricorso il Comune di Sestri Levante rileva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Sul punto precisa che la contribuente aveva instaurato altro ricorso avverso l'ulteriore avviso di accertamento (n. 670/2009) emesso per il pagamento della stessa imposta per il medesimo anno di imposta. Il relativo giudizio si è concluso con sentenza definitiva che ha dichiarato il difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente perché il soggetto passivo dell'avviso impugnato (n. 670/2009) era un altro comproprietario dell'immobile (F.lli D.N. s.n.c.).

Sostiene il controricorrente che essendo la pretesa impositiva già integralmente attribuita ad altro soggetto non si individua un interesse giuridicamente tutelato nella presente impugnazione.

1.1 Sul primo motivo inoltre il Comune controdeduce sostenendo che la censura scaturisce da una disamina non corretta dell'avviso di accertamento e della sentenza impugnata, e rileva che l'avviso ha ad oggetto il versamento della sola imposta dovuta per l'area edificabile e non anche di una ulteriore imposta per il fabbricato, sottolineando che nell'avviso è stato dato atto che l'imposta dichiarata per l'area fabbricabile era pari a "euro 0,00". Del pari la sentenza di appello ha dato atto che il c.t.u. ha determinato per l'anno 2004 il valore dell'area su cui insiste il fabbricato e non reca alcun riferimento al cumulo tra l'imposta per il fabbricato e quello per l'area edificabile.

2.1 Sul secondo motivo l'Ente impositore sostiene che dalla c.t.u. si rileva che i lavori di ristrutturazione sono consistiti in una radicale trasformazione del complesso edilizio preesistente e che l'utilizzo del fabbricato non può che riferirsi all'immobile risultante dopo il completamento dei lavori, avvenuto nel 2007.

3.1 Sul terzo motivo controdeduce il Comune sostenendone l'inammissibilità .

Nella memoria presentata ex art. 378 c.p.c. la ricorrente rileva l'infondatezza dell'eccezione preliminare sulla carenza di interesse sollevata dal Comune e ribadisce l'interesse all'impugnazione.

Va preliminarmente esaminata la richiesta di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse proposta dal Comune controricorrente. La richiesta non può essere accolta essendo evidente l'interesse della ricorrente al conseguimento di del risultato vantaggioso che si concretizza nell'annullamento della pretesa impositiva e alla conseguente dichiarazione di non debenza dell'ICI, vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice.

Tuttavia l'accertata esistenza di giudicato esterno, nei termini indicati dal controricorrente, che ha allegato la relativa documentazione (cfr. pag. 3 e 4 controricorso) esplica efficacia espansiva nel presente giudizio, per il principio della rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno.

Risulta dalla documentazione allegata al controricorso che la contribuente, che nell'odierno giudizio ha impugnato l'avviso di accertamento n. 671/2009, aveva instaurato altro ricorso avverso l'ulteriore avviso di accertamento (n. 670/2009) emesso per il pagamento della stessa imposta per il medesimo anno di imposta.

Il relativo giudizio si è concluso con la sentenza definitiva della CTR della Liguria n. 534/2015 che ha dichiarato il difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente perché il soggetto passivo dell'avviso impugnato (n. 670/2009) era un altro comproprietario dell'immobile (F.lli D.N. s.n.c.).

L'esistenza del giudicato nei termini sintetizzati è pacificamente ammessa dalla ricorrente.

La sentenza della CTR è passata in giudicato con la conseguenza che la pretesa impositiva di cui al presente giudizio di legittimità risulta già integralmente addebitata per il suo intero ammontare ad altro soggetto (F.lli D.N. s.n.c.) in forza di pronuncia definitiva.

Ne consegue che sotto tale profilo va accolta la domanda principale di annullamento della sentenza senza rinvio con declaratoria di infondatezza della pretesa impositiva.

L'accoglimento del motivo nei termini precisati rende superfluo l'esame degli altri motivo che restano assorbiti.

Dall'accoglimento consegue la cassazione, in relazione al motivo accolto, della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l'annullamento dell'atto impositivo.

Considerato il dispiegarsi delle vicende processuali, con il consolidamento del giudicato successivamente alla proposizione del ricorso, le spese processuali tanto dei gradi di merito quanto del presente giudizio di legittimità devono essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso e annulla l'atto impositivo. Compensa le spese dell'intero giudizio.