Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 17 maggio 2017, n. 99295

Modifica al decreto 8 giugno 2015, n. 90401 relativo all'istituzione del fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE

 

Art. 1

 

1. All'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'onere a carico del Fondo per l'erogazione della prestazione di cui all'art. 6, comma 1, è determinato in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro. In via transitoria, il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016; dieci volte nell'anno 2017; otto volte nell'anno 2018; sette volte nell'anno 2019; sei volte nell'anno 2020 e cinque volte nell'anno 2021.».

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 luglio 2017, n. 166.