Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 31 maggio 2017

Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto, ai sensi dell'art. 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione, ai sensi all'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di una pensione di inabilità al lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima.

 

Art. 2

Soggetti destinatari

 

1. I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori individuati dall'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (j61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio.

 

Art. 3

Requisiti

 

1. La pensione di inabilità di cui all'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a coloro i quali sono in possesso:

a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa;

b) del riconoscimento, da parte dell'INAIL o di altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente, delle patologie di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, di cui all'art. 2, anche qualora l'assicurato non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

Art. 4

Domanda di accesso al beneficio

 

1. Le domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1, da presentare all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, fatto salvo quanto indicato all'art. 7, comma 1, sono accolte entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 previsto dall'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Al fine di verificare il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 1, l'INPS procede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio.

3. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio è differito tenendo conto prioritariamente dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda.

 

Art. 5

Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio

 

1. L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art. 4, comunica all'interessato:

a) l'accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;

b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilità di cui al presente decreto, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa;

c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.

 

Art. 6

Incompatibilità e incumulabilità

 

1. La pensione di inabilità di cui al presente decreto:

a) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;

b) è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

c) è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Per l'anno 2017, le domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1 devono essere presentate all'INPS entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. Per quanto non espressamente previsto dall'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, alla pensione di inabilità di cui all'art. 1 si applica la disciplina generale sulla pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. L'INPS, d'intesa con l'INAIL e con le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alla pensione di inabilità di cui al presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto.

4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere.

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 luglio 2017, n. 166.