Prassi - INPS - Messaggio 23 dicembre 2016, n. 5222

Artigiani e Commercianti - Unico 2014 - Liquidazione automatica delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 - Emissione avvisi di addebito su contributi a percentuale/eccedenti il minimale relativi all’anno 2013

 

L’art. 1 del D.Lgs. n° 462/97 ha disposto che per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi del D.Lgs. n° 241/97, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette.

Per quanto attiene le modalità di recupero è previsto l’invio ai contribuenti, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di apposita comunicazione (CIR) al fine di rendere noto a questi ultimi l’esito della dichiarazione stessa, ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/73 e dell’art. 54 bis del D.P.R. 633/72.

Con circolare n. 74 del 6 giugno 2014 sono state fornite le indicazioni inerenti alle modalità di calcolo degli importi dovuti, utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria per la quantificazione delle somme eventualmente ancora dovute e per le quali la medesima amministrazione finanziaria ha inviato tali comunicazioni.

La determinazione degli importi dei contributi a debito è stata effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta dei dati dichiarati nel quadro RR del modello UNICO, previo raffronto con le somme versate, al medesimo titolo, nell’anno precedente. Nella liquidazione dei contributi sono state prese in considerazione soltanto le somme relative alla quota di reddito eccedente il minimale imponibile in quanto, a seguito delle procedure di recupero avviate dall’Istituto, vengono assunti come versati i contributi relativi al minimale.

In caso di segnalazione di errori da parte dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a riliquidare la comunicazione (CIR).

Ciò posto, con il presente messaggio si comunica che è stata attivata la procedura centralizzata di formazione degli avvisi di addebito relativamente agli esiti 36 bis per l’anno d’imposta 2013 notificati nel corso dell’anno 2015.

Tale procedura interesserà anche eventuali esiti 36 bis relativi ad anni d’imposta 2011 e 2012 notificati nel medesimo 2015.

Le partite oggetto di infasamento saranno quelle per le quali l’importo da recuperare, comunicato da Agenzia delle Entrate, coincida con il credito risultante dagli archivi dell’Istituto.

I crediti esclusi dall’attività di formazione centralizzata dovranno essere oggetto di un atto di accertamento dell’Istituto e saranno resi disponibili nella procedura "comunicazioni di debito".

L’emissione delle comunicazioni di debito verrà effettuata a livello centrale per le posizioni prive di evidenze, saranno lasciate alla gestione delle sedi solo le posizioni scartate dall’attività centralizzata.

Per segnalazioni o richieste di chiarimento di carattere normativo e amministrativo l’Area Flussi di Direzione regionale, previa valutazione di competenza, potrà scrivere all’indirizzo email:

AvvisoAddebito.Entrate@inps.it

Per segnalazioni di carattere esclusivamente tecnico-applicativo è possibile utilizzare l’indirizzo email.

SupportoArtCom@inps.it