Prassi - INPS - Messaggio 21 dicembre 2016, n. 5178

Monitoraggio della contribuzione ordinaria di finanziamento dei Fondi di solidarietà istituiti ai sensi degli articoli 26, 28, 29 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

 

1. Premessa.

A seguito del riordino, ad opera del D.Lgs. n. 148/2015, della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, e più in particolare, al titolo II del suddetto Decreto legislativo, dell’intera disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, si ritiene necessario che venga effettuato un monitoraggio della contribuzione ordinaria di finanziamento dei Fondi di solidarietà medesimi.

Nello specifico, in relazione ai Fondi di solidarietà istituiti ai sensi degli articoli 26, 28, 29 e 40 del d.lgs n. 148/2015, si chiede di verificare che sussistano le condizioni affinché agli stessi possano confluire correttamente i contributi dovuti da parte dei datori di lavoro rientranti nei relativi ambiti di applicazione.

Ciò premesso, si richiamano nel presente messaggio alcune indicazioni - già precedentemente fornite nell’ambito delle circolari applicative della normativa di riferimento dei singoli Fondi - allo scopo di superare alcuni profili di criticità che sono stati riscontrati e di agevolare le Sedi dell’Istituto nello svolgimento di tale attività di controllo.

 

2. Verifiche sulla contribuzione riferita a periodi arretrati

Nelle istruzioni contenute nelle circolari applicative della normativa riferita ai singoli Fondi di solidarietà sono state date indicazioni in merito al periodo di decorrenza dell’obbligo di contribuzione ordinaria.

Sono state fornite, inoltre, istruzioni in merito alla modalità di compilazione del flusso Uniemens ai fini del versamento degli importi arretrati rispetto alla data di adeguamento delle procedure informatizzate dell’Istituto.

Si invitano le strutture competenti a verificare che i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà, ad oggi istituiti, abbiano provveduto, o provvedano, ad assolvere agli adempimenti relativi alla regolarizzazione dei contributi pregressi.

Si richiamano, a tal proposito, le seguenti circolari: n. 100/2014 per il Fondo di solidarietà residuale; n. 56/2015 per il Fondo di solidarietà intersettoriale delle imprese di assicurazione; n. 90/2015 per il Fondo di solidarietà del settore credito ordinario; n. 95/2015 per il Fondo di solidarietà delle società del Gruppo Poste Italiane; n. 104/2015 per il Fondo di solidarietà del settore credito cooperativo; n. 27/2016 per il Fondo di solidarietà del settore Trasporto pubblico locale; n. 28/2016 per il Fondo di solidarietà Solimare; n. 141/2016 per il Fondo di solidarietà dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani; n. 176/2016 per il Fondo di integrazione salariale e n. 197/2016 per il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.

 

3. Controlli nelle ipotesi di pluralità di matricole aziendali

Con riferimento a datori di lavoro cui risultano attribuite più matricole aziendali, tutte interessate al medesimo Fondo di solidarietà, si richiede che venga verificata la presenza, nelle posizioni assicurative eventualmente interessate, dei codici di autorizzazione "6G" (Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale) e "2C" (Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà). La corretta attribuzione di tali codici di autorizzazione alle matricole con media inferiore al limite dimensionale consente, infatti, che la procedura calcoli correttamente l’aliquota di finanziamento dovuta al relativo Fondo di solidarietà qualora il requisito occupazionale sia realizzato computando i lavoratori denunciati su più posizioni contributive.

Tale verifica, ovviamente, è necessaria nei casi in cui l’obbligo di finanziamento al fondo sia subordinato alla presenza di un requisito occupazionale (cfr. alla data odierna Solimare, Trasporto pubblico e F.I.S.).

Si evidenzia che l’aliquota di finanziamento a favore dei fondi di solidarietà è computata dalla procedura informatica solo in presenza del codice di autorizzazione che identifica il singolo Fondo di solidarietà. Pertanto, i c.a. 6G e 2C devono essere apposti sempre unitamente al codice di autorizzazione identificativo del Fondo (es. nel caso di un’impresa del settore del trasporto pubblico locale che raggiunge la media occupazionale di cinque dipendenti sommando i lavoratori denunciati su più matricole, il c.a. 2C dovrà essere apposto in presenza del c.a. 6L).

Ciò detto sul piano generale, si ribadiscono, invece, nei successivi paragrafi alcune indicazioni operative - dettate con specifico riferimento alle peculiarità dei Fondi di solidarietà di seguito riportati - finalizzate allo svolgimento delle attività di verifica e di monitoraggio di cui al presente messaggio, che dovranno essere poste in essere dalle Sedi in indirizzo entro il 28 febbraio 2017.

 

4. Fondo di solidarietà residuale e Fondo di integrazione salariale

Con la circolare n. 100 del 2014 sono state impartite le prime istruzioni volte a dare concreta operatività al Fondo di Solidarietà residuale istituito con il Decreto Interministeriale n. 79141/2014. Ulteriori chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del Fondo sono stati forniti con circolare n. 79/2015 e con i messaggi n. 6897/2014 (cui era allegata tabella indicante le caratteristiche - codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e codice Ateco2007 - delle aziende rientranti nella disciplina del Fondo di solidarietà residuale) e n. 8673/2014. Successivamente, il D.lgs n. 148/2015 ha previsto, all’articolo 29, che il Fondo residuale a decorrere dal 1° gennaio 2016 assumesse la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Con Decreto n. 94343 del 3 febbraio 2016, il Fondo di solidarietà residuale è stato conseguentemente adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del D.lgs n. 148/2015 e ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale. L’Istituto ha fornito le indicazioni normative e operative con circolare n. 176 del 2016.

Le caratteristiche (codice statistico contributivo e codice di autorizzazione) delle aziende rientranti nella disciplina del Fondo integrazione salariale sono state evidenziate in apposita tabella allegata alla circolare n. 176/2016.

Come precisato nelle istruzioni sopra indicate, sono tenute a finanziare il Fondo di solidarietà residuale (in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015) le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. Non sono soggette alla disciplina del Fondo le imprese per le quali sussiste l’obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 4, ovvero del comma 14, dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 ovvero che rientrano nel campo di applicazione di Fondi di settore preesistenti istituiti ai sensi della Legge n. 662/1996 e Legge n. 449/1997 ed adeguati alle disposizioni dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012.

Successivamente, l’ambito di applicazione del Fondo è stato esteso ad opera del D.lgs n. 148/2015 a tutti i datori di lavoro - anche non organizzati in forma di impresa - operanti nei settori di cui sopra, con media occupazionale di più di cinque dipendenti nel semestre precedente.

Il codice di autorizzazione "0J", come riportato nelle circolari n. 100/2014 e n. 176/2016, è stato attribuito centralmente alle imprese potenzialmente interessate al Fondo di solidarietà residuale, a prescindere dal requisito dimensionale, nel corso del mese di settembre 2014. Successivamente, nel mese di settembre 2016 è stato attribuito, sempre centralmente, anche a tutti i datori di lavoro cui l’ambito di applicazione è stato esteso per effetto del d.lgs n. 148/2015.

Per le iscrizioni automatizzate relative a inquadramenti (codici CSC e codici di autorizzazione) interessati dal Fondo di integrazione salariale, il codice "0J" viene attribuito automaticamente in fase di iscrizione; per quelle non automatizzabili e in tutti i casi di iscrizioni manuali di datori di lavoro tenuti ad operare con il Fondo di integrazione salariale, il codice "0J" deve essere attribuito direttamente dall’operatore.

Poiché è stato rilevato che in diversi casi il codice "0J" non è stato attribuito nelle iscrizioni manuali, ovvero è stato tolto a datori di lavoro ai quali era stato attribuito centralmente, le sedi dovranno verificare la correttezza degli inquadramenti per le aziende che, pur avendo i requisiti (CSC e c.a.) per il versamento al Fondo di solidarietà residuale/Fondo di integrazione salariale, non hanno lo "0J". Con successiva PEI sarà inviato alle sedi regionali l’elenco delle matricole interessate per il controllo dell’inquadramento.

Inoltre, si evidenziano, a mero scopo esemplificativo, alcune criticità meritevoli di attenzione.

1. Matricole aziendali cui è stato eliminato il c.a. "1M" successivamente al mese di settembre 2014. Si precisa che su tale posizione aziendale, oltre che i lavoratori autonomi dello spettacolo, per i quali non è dovuta la contribuzione ordinaria al Fondo di integrazione salariale, possono essere denunciati anche i giornalisti. Per questi ultimi, pur iscritti all’Inpgi per l’Ivs, i datori di lavoro sono tenuti al versamento all’Inps della contribuzione di finanziamento ai Fondi di solidarietà;

2. Aziende classificate con c.s.c. 1.19.01, 1.20.01. 1.21.01: è stato riscontrato un elevato numero di matricole aziendali prive del c.a. 0J. Tali aziende sono soggette all’obbligo del contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale con decorrenza gennaio 2014.

In tutti i casi di attribuzione con decorrenza retroattiva del codice di autorizzazione "0J", i datori di lavoro interessati dovranno essere invitati a sistemare la propria posizione con il versamento della contribuzione dovuta mediante la procedura di regolarizzazione (cfr. messaggio n. 4973 del 6.12.2016).

 

5. Fondo di solidarietà del settore Trasporto pubblico locale

Con circolare n. 27 del 2016 sono state fornite indicazioni in merito al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito ai sensi del decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015.

Rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento del Fondo le aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di quindici dipendenti, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotramviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari. Dal 1° gennaio 2016 l’ambito di applicazione è esteso anche alla aziende con una media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti.

Sono tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà tutte le aziende esercenti attività di trasporto pubblico come sopra definita, classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. "2B", e c.s.c 1.15.03 con c.a. "2B" o "3G". Sono, inoltre, tenute all’iscrizione le aziende classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. "1D" (in assenza di c.a. "2B" o "3G"), nel caso esercitino attività di trasporto pubblico.

L’attribuzione del c.a. "6L", che contraddistingue le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà del settore Trasporto pubblico locale, è stato attribuito in sede di prima applicazione alle aziende potenzialmente interessate, a prescindere dal requisito dimensionale, solo per le aziende classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. "2B", e c.s.c 1.15.03 con c.a. "2B" o "3G". Per le imprese con matricole aziendali classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. "1D" (in assenza di c.a. "2B" o "3G") - che, nel caso in cui esercitino attività di trasporto pubblico rientrano nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà in trattazione - l’attribuzione del codice di autorizzazione doveva avvenire, esclusivamente, ad opera delle Sedi su richiesta delle aziende, da presentare tramite Cassetto previdenziale aziende.

A tal proposito è necessario che venga verificato se le imprese che esercitano attività di trasporto pubblico abbiano provveduto alla richiesta di attribuzione del c.a. "6L" per tutte le matricole aziendali. In caso contrario, le sedi dovranno provvedere alla suddetta attribuzione, con decorrenza marzo 2015. Anche in tale ipotesi, i datori di lavoro interessati dovranno essere invitati a sistemare la propria posizione con il versamento della contribuzione dovuta mediante la procedura di regolarizzazione.

Fondi di solidarietà dei settori del credito e del credito cooperativo

Il Fondo per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito, istituito con decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, ed il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, istituito con Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, sono alimentati dalle aziende del credito, individuate non con riferimento alla natura dell’attività economica esercitata dall'azienda, bensì con riferimento al contratto collettivo applicato, secondo la dichiarazione rilasciata da ciascuna azienda.

Nell’ambito di applicazione del regolamento del Fondo di solidarietà del personale del credito rientrano i lavoratori delle imprese, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), ed i relativi contratti complementari.

Il Ccnl del settore credito si applica ai dipendenti delle aziende del credito, delle finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia e/o finanziaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 10 settembre 1993.

Nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo rientra il personale delle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari.

Alla stregua di detti criteri ogni Sede verificherà, per le aziende classificate con c.s.c. 6.03.01 in carico, l'esatta attribuzione del c.a. ("3D" per il Fondo Credito; "3F" per il Fondo Credito Cooperativo).

In particolare, è stata riscontrata, per imprese di risalente iscrizione, la presenza del c.a. "3D" anche in presenza di situazioni non legittimanti l’attribuzione dello stesso.