Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 dicembre 2016, n. 25479

Tributi - Accertamento induttivo - Scostamento dalle risultanze degli studi di settore - Discordanza delle percentuali di ricarico - Genericità della merce indicata in fattura e delle rimanenze iniziali e finali

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, nei confronti di T.M.J., quale erede del socio C.P. che resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4380/06/14, depositata l’1 luglio 2014, che ha annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2003, avuto riguardo all’omessa indicazione di ricavi ai fini Irpef, confermando invece le violazioni degli obblighi Iva ex artt. 8 e 38-quater DPR 633/72 (ad eccezione di una fattura) in relazione all’emissione da parte della società G. srl, di fatture mancanti delle bollette doganali di esportazione, ovvero del visto doganale sull’originale.

La CTR, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che la procedura utilizzata dall’Agenzia per la determinazione della percentuale di ricarico ai fini della ricostruzione del reddito della società non fosse corretta, in considerazione del listino prezzi utilizzato (relativo all’anno 2007, a fronte di accertamenti relativi all’anno 2003) e della estrema varietà dei modelli di orologi venduti, che non era stata adeguatamente considerata dall’Agenzia.

Da ciò l’illegittimità dell’accertamento del maggior reddito della società, e, conseguentemente, di quello da partecipazione del socio.

Il giudice di appello affermava invece la correttezza dei rilievi dell’Ufficio in mento alla violazione degli artt. 8 e 38 quater Dpr 633/72, risultando dalla documentazione prodotta l’inosservanza dei relativi adempimenti, con la sola eccezione della fattura n.6 del 5 febbraio 2004 per un importo di 93.595,00 euro.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 nn.3) e 4) cpc, deducendo la nullità statuizione della CTR che, nel rilevare l’inadeguatezza del metodo di determinazione della percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio, ha annullato tout court i recuperi a tassazione, omettendo di individuare il calcolo corretto.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame di un fato decisivo ex art. 360 n.5) cpc, in quanto la sentenza impugnata, nel disattendere, implicitamente, il potere dell’Ufficio di procedere ad accertamento induttivo, ha omesso di esaminare la sussistenza del presupposto per procedere, ex art. 39 Dpr 600/73, ad accertamento induttivo.

Le censure che, in quanto connesse, vanno unitariamente esaminate, appaiono fondate.

La CTR ha infatti omesso di esaminare gli elementi indicati dall’Ufficio per fondare l’accertamento induttivo a carico della contribuente ex art. 39 comma 1 lett. d) Dpr 600/73, costituiti non soltanto dal mero scostamento rispetto allo studio di settore, ma anche dalla rilevante discordanza della percentuale di ricarico applicata dalla contribuente in successiva annualità (anno 2007), quasi doppia rispetto a quella relativa all’anno oggetto di accertamento, dalla descrizione del tutto generica della merce venduta contenuta nelle fatture, senza indicazione dello specifico modello di orologio a fronte di una rilevante divergenza di prezzo dei diversi modelli venduti, nonché nell’indicazione pure generica delle rimanenze iniziali e finali.

Tale omessa valutazione risulta decisiva ai fini della decisione, atteso che da essa dipende la legittimità della ricostruzione su base induttiva dei ricavi della contribuente, con superamento del dato formale desumibile dalle risultanze delle scritture contabili, seppur la relativa determinazione della CTR possa discostarsi, avuto riguardo alla percentuale di ricarico applicabile, da quella applicata dall’ufficio.

Con il terzo motivo si denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente con riferimento alla statuizione con la quale la CTR afferma, apoditticamente, di escludere la legittimità dell’accertamento in relazione alla fattura n.6 del 5 febbraio 2004.

La censura appare fondata.

Non risultano infatti indicate, neppure in modo generico, la ragioni della decisione, onde la statuizione risulta disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la "ratio decidendi" e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Ss. Uu. 8053/2014).

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso dell’Agenzia.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.