Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30536

Competenza del giudice per territorio - Predisposizione della proposta contrattuale nella sede legale - Sottoscrizione dei contratti in diverso luogo - Irrilevanza

Ragioni di fatto e di diritto

1 - Con la sentenza impugnata con regolamento facoltativo di competenza il Giudice di Milano - ritenuta sussistente la propria competenza per territorio - ha condannato la I.I. S.p.A. a corrispondere a G.A. e ad A.M., a titolo risarcitorio, somme corrispondenti ad un'ora di lavoro straordinario diurno alla settimana effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

I lavoratori si sono costituiti con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c.

Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 380-ter, comma 2, c.p.c.

2 - La I.I. S.p.A., con il proposto ricorso, assume di aver avuto cognizione dell'accettazione della proposta contrattuale - predisposta nella sede legale della società in Torino, e successivamente inviata, per corriere espresso, a Milano, affinché fosse ivi firmata per accettazione dai lavoratori - nella predetta sede legale, a seguito di ritrasmissione, ad opera di un suo incaricato, e con le stesse modalità, dei contratti contenenti la sottoscrizione dei lavoratori medesimi; onde i contratti in questione si sarebbe perfezionati in Torino, ai sensi dell'art. 1335 c.c., restando irrilevante il luogo di avvenuta apposizione della predetta sottoscrizione. Tuttavia risulta, avuto riguardo alla prospettazione dei fatti emergente dagli atti, che la persona incaricata di raccogliere la firma in Milano fosse un dipendente della società, onde è d'obbligo ritenere (anche in difetto di deduzioni contrarie da porsi a corredo dell'eccezione di incompetenza) che il medesimo, in quanto a ciò legittimato, rappresentasse nell'occasione - esclusa pertanto la sua qualità di mero "nuncius" - il datore di lavoro, con conseguente effettiva conoscenza (ai sensi dell'art. 1326, comma 1, c.c.; cfr., sul punto, Cass. n. 25923/2014), in loco, dell'accettazione. L'inizio dell'attività lavorativa in coincidenza con il giorno indicato nelle proposte di assunzione costituisce, del resto, elemento a conferma (già utilizzato da Cass. n. 6342/2015, in vicenda analoga) della già avvenuta conclusione del contratto, poiché, in caso opposto, i lavoratori non sarebbero stati autorizzati ad eseguire, nell'immediato - e, comunque, certamente prima che l'accettazione, benché inviata per corriere espresso, giungesse nella sede legale della società - la prestazione.

Le spese del giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato M.S.D., seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 200,00 per esborsi, €, 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge; con attribuzione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.