Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 dicembre 2017, n. 29031

Tributi - Imposte sui redditi - Accertamento di utili extracontabili - Società di capitali a ristretta base sociale - Presunzione di distribuzione ai soci

 

Fatti di causa

 

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di M.P. dell’avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato, per l’anno di imposta 2008 ed ai fini dell’Irpef, il reddito da partecipazione a seguito dell’accertamento di maggior reddito a carico della "G. s.r.l.", della quale la contribuente era socia al 95%, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

La contribuente resiste con controricorso e deposita memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per vizio di extrapetizione, laddove la C.T.R. aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo illegittima l’azione impositiva svolta nei confronti della società riguardante la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio ai soci.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge (art. 38, 3° comma, d.p.r. 600/73) per avere il Giudice di appello ritenuto che nulla era stato dimostrato in ordine alla distribuzione degli ipotizzati utili non portati in contabilità e ritenuti versati dalla Società e incassati in nero dai soci.

3. I motivi sono manifestamente fondati. Sussiste invero la dedotta nullità della sentenza, per avere la C.T.R. rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate motivando sull’illegittimità dell’accertamento emesso ai danni della Società, che non aveva costituito oggetto di giudizio, neppure nel grado precedente, non rientrando tra i motivi del ricorso proposto dalla contribuente. D’altro canto, l’unica argomentazione svolta dalla C.T.R. in ordine all’effettivo oggetto del contendere, come delimitato dall’atto di appello, è contraria all’interpretazione della normativa di riferimento, data, costantemente, da questa Corte. Costituisce, invero, orientamento consolidato quello per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. Ed ancora che "in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (cfr., da ultimo, Cass. 15824 del 29/07/2016; n. 17460 del 2017).

Il ricorso va conseguentemente accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.